Chi è tenuto al pagamento
Tutte le imprese iscritte o annotate nel Registro delle Imprese e i soggetti iscritti nel R.E.A devono pagare il diritto annuale.
- Per la sede dell'impresa, il diritto annuale è dovuto alla Camera di commercio competente per provincia (importo unico comprensivo anche delle eventuali sedi secondarie o unità locali nello stesso territorio).
- Per ogni provincia, diversa da quella della sede, in cui l'impresa ha sedi secondarie o unità locali, si dovrà pagare un diritto alla Camera di commercio competente per territorio.
- È da tenere presente che, con i recenti accorpamenti delle Camere di commercio, province diverse potrebbero in realtà appartenere a un'unica Camera di commercio (ad esempio, nel caso della Camera di commercio di Pistoia-Prato è calcolato un dovuto unico per Prato e Pistoia).
- Le imprese con sede legale all'estero pagano un diritto per ogni unità locale o sede secondaria alla Camera di appartenenza.
- Le unità locali all'estero di imprese con sede in Italia non devono pagare il diritto annuale.
- Le associazioni, fondazioni, e in generale i soggetti iscritti solo al R.E.A., non pagano somme aggiuntive per le loro eventuali unità locali.
Il diritto annuale è dovuto per anno solare, ciò significa che l'impresa (o soggetto R.E.A.) che si è iscritta o cancellata nel corso dell'anno è comunque tenuta a pagare l'intero importo, senza possibilità di frazionamento dello stesso in relazione ai mesi in cui è stata effettivamente iscritta.