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Fabbricazione degli oggetti preziosi
Il Decreto Legislativo
251/99 "Disciplina dei Titoli e dei Marchi di identificazione per metalli preziosi",
regolamenta il settore orafo-argentiero con lo scopo di tutelare e garantire gli acquirenti,
difendere dalla concorrenza sleale gli operatori corretti e rispettosi delle norme,
garantire la libera circolazione dei manufatti in metallo prezioso nell'ambito dei Paesi
membri della Comunità Europea. In attuazione del Decreto è stato inoltre pubblicato il D.P.R. 30 maggio 2002,
n. 150, "Regolamento recante norme per l'applicazione del decreto legislativo
22 maggio 1999, n. 251, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei
metalli preziosi".
Sono soggetti alle garanzie previste dal Decreto Legislativo 251/99 le materie
prime e gli oggetti finiti fabbricati con i metalli
preziosi che sono oro, argento, platino e palladio.
Le materie prime sono i metalli preziosi puri e le loro leghe.
Prima che siano posti in commercio, le materie prime e gli oggetti in metallo preziosi
devono pertanto essere sottoposti alla marcatura con il marchio d'identificazione e
recare l'indicazione del titolo. L'apposizione di tali marcature può avvenire con
punzonatura tradizionale o tramite tecnologia laser.
L'obbligo del marchio di identificazione e dell’indicazione del titolo si applica alle
materie prime e ai lavori in metalli preziosi anche se eseguiti per conto del
committente e con materiali da questi forniti. Inoltre il Regolamento prevede specifiche
modalità ove non sia possibile apporre tali informazioni sugli oggetti, a causa delle
piccole dimensioni o della particolare struttura.
Alcuni specifici oggetti sono tuttavia esclusi dall'obbligo del marchio di
identificazione e dell'indicazione del titolo ma devono tuttavia essere garantiti con le
modalità specifiche stabilite dal regolamento (articolo 23).
Regole per la fabbricazione degli oggetti preziosi
Gli oggetti in metallo prezioso fabbricati e posti in commercio nel
territorio della Repubblica debbono essere a titolo legale e portare impresso il titolo
stesso e il marchio di identificazione. La materia è disciplinata dal citato decreto, in
base al quale sono considerati metalli preziosi l'oro, l'argento, il platino e il
palladio, mentre le relative leghe devono essere formate secondo proporzioni stabilite
in millesimi.
I metalli preziosi e le loro leghe devono portare impresso il titolo in
millesimi del fino contenuto e il marchio di identificazione; è vietato l'uso di marchi
di identificazione diversi da quelli stabiliti dal decreto.
I punzoni (o il token) recanti il marchio di identificazione sono
predisposti e consegnati dalla Camera di Commercio previa presentazione di specifica richiesta.
I punzoni con il titolo possono essere acquistati dai titolari del marchio senza
particolari formalità; gli assegnatari devono tuttavia assicurarsi che corrispondano a
quanto previsto dalle norme applicabili.
Il titolo
Il "titolo" delle materie prime e dei lavori in metalli preziosi, è il
rapporto in peso tra il fino e il complesso dei metalli componenti la lega.
La normativa vigente prevede che gli oggetti preziosi possano essere
fabbricati esclusivamente a uno dei titoli previsti per ogni metallo, fissando così le
proporzioni di metallo fino rispetto al peso complessivo.
Platino: 950, 900 e 850 millesimi
Palladio: 950 e 500 millesimi
Oro: 750, 585 e 375 millesimi
Argento: 925 e 800 millesimi
Le figure geometriche racchiudenti le cifre dei titoli legali sono rigorosamente
normalizzate, e hanno le forme e le dimensioni indicate nell'Allegato V del
Regolamento. Le cifre che indicano il titolo devono risultare incise sull'oggetto e non
impresse a rilievo; dette cifre e la figura che le racchiude costituiscono nel loro
complesso l'impronta del titolo legale. In relazione alle caratteristiche degli oggetti
da marchiare, l'impronta di ciascun titolo legale è realizzata in una serie di quattro
diverse grandezze, aventi dimensioni prestabilite.
Gli oggetti in metalli preziosi aventi un titolo effettivo compreso tra due titoli legali
rispettivamente ammessi, sono marchiati con il titolo legale inferiore. E' inoltre
ammesso che i lavori in metalli preziosi portino impresso, il titolo effettivo, quando
questo risulta superiore ai massimi titoli legali rispettivamente consentiti, e cioè di
950/1000 per il platino e il palladio, di 750/1000 per l'oro e di 925/1000 per
l'argento.
Le materie prime possono essere prodotte a qualsiasi titolo, ma devono
recare impressa l'indicazione del loro titolo reale. L'indicazione del titolo reale
sulle materie prime si appone con l'impiego delle impronte normalizzate (Allegato V)
nei soli casi in cui il titolo predetto corrisponda esattamente ad uno dei titoli legali
ammessi dal decreto. In tutti i casi diversi il titolo reale si appone con l'impiego di
impronte non normalizzate, facendo precedere le cifre indicanti i millesimi e i decimi
di millesimo di metallo fine, dai simboli Pt, Pd, Au, Ag, rispettivamente per il
platino, il palladio, l'oro e l'argento e facendole seguire dal simbolo 0/00. Inoltre
nelle materie prime contenenti in misura commercialmente valutabile altri metalli
preziosi, oltre quello prevalente, all'indicazione del titolo di questo può essere
aggiunta anche quella del titolo degli altri metalli preziosi presenti nella lega.
Il Marchio di identificazione
Sui preziosi, oltre al titolo, deve inoltre essere apposto anche il marchio di
identificazione dei metalli preziosi. Il "marchio di identificazione" è il
marchio costituito da un'impronta poligonale, recante all'interno la sagoma di una
stella a cinque punte, il numero caratteristico attribuito all'azienda assegnataria e la
sigla della provincia ove la medesima ha la propria sede legale. Il marchio di
identificazione viene concesso dalla Camera di Commercio al momento dell'iscrizione nel
Registro degli assegnatari dei marchi.
Il Regolamento recante norme per l'applicazione del Decreto Legislativo 22 maggio 1999,
n. 251, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli
preziosi, è stato emanato con D.P.R. 30 maggio
2002, n.150 e detta regole e requisiti per ottenere il marchio di identificazione
descrivendo le caratteristiche e le grandezze dei marchi di identificazione. Tutti
coloro che fabbricano oggetti in metallo prezioso, li importano o commerciano in materie
prime e/o semilavorati devono essere muniti del suddetto marchio di identificazione.
L'assegnazione del marchio di identificazione è
richiesta all'Ufficio Metrologia della Camera di commercio ove l'impresa ha la sede
legale.
Marchi tradizionali di fabbrica
Possono essere apposti marchi tradizionali di fabbrica, o sigle particolari, in aggiunta
al marchio di identificazione, ma questi non devono contenere alcuna indicazione atta a
ingenerare equivoci con i titoli e il marchio medesimo.
Se gli oggetti non sono fabbricati in Italia, sono da tener presenti specifiche
disposizioni che consentono, a determinate condizioni, che essi siano comunque posti in
commercio sul territorio della nostra Repubblica.
Se essi sono stati legalmente prodotti e commercializzati nei Paesi membri
dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo (SEE), sono esentati
dall'obbligo di recare il marchio di identificazione dell'importatore a condizione che
rechino l'indicazione del titolo in millesimi e del marchio di responsabilità previsto
dalla normativa del Paese di provenienza, o, in sostituzione di quest'ultimo, di una
punzonatura avente un contenuto informativo equivalente a quello del marchio prescritto
dal Decreto e comprensibile per il consumatore finale.
Diversamente gli oggetti in metallo prezioso importati da Paesi che non siano
membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo (SEE), per
essere posti in commercio nel territorio della Repubblica, devono essere a titolo
legale, recare l'indicazione in millesimi, riportare il marchio di responsabilità del
fabbricante estero e il marchio di identificazione dell'importatore.
Al fine di garantire una corretta informazione al consumatore, chiunque vende al
dettaglio gli oggetti preziosi che riportano titoli e marchi differenti da quelli
previsti per gli oggetti di produzione italiana deve esporre una tabella di
comparazione che fornisca in maniera chiara e univoca le informazioni
prescritte secondo il seguente schema:
Titoli e marchi riportati sugli oggetti importati:
Riproduzione del punzone indicante il titolo
Corrispondente titolo legale ammesso in Italia
Riproduzione del marchio di responsabilità previsto nel paese di provenienza
Specificazione del paese di provenienza e dell'organismo, ufficio o altro
ente che ha apposto tale marchio
L'importatore, all'atto in cui pone in commercio nel territorio della Repubblica e dello
Spazio economico europeo gli oggetti importati, assume tutte le responsabilità e gli
oneri imposti dal Decreto e dal Regolamento ai produttori nazionali.
Oggetti destinati all'esportazione
E' consentita la produzione di oggetti con titoli diversi da quelli stabiliti dal Decreto
Legislativo 251/99 sia ai fini dell'esportazione fuori dallo Spazio economico europeo
sia di commercializzazione nei Paesi dello Spazio economico europeo, sempreché tali
titoli siano previsti dalla normativa di quel Paese.
Marcatura prevista dalla Convenzione di Vienna
Con la Legge 15 maggio 2023, n. 55 l’Italia ha aderito alla Convenzione di Vienna,
potendo così fruire di un importante strumento di semplificazione delle procedure
doganali per gli oggetti in metallo prezioso. In seguito alla certificazione del
rispetto degli standard tecnici previsti dalla Convenzione suddetta, che sarà attestata
con l’apposizione di uno specifico marchio, tutti gli Stati aderenti consentono la
libera immissione sul proprio mercato dei prodotti orafi senza richiedere ulteriori
controlli o marcature; i prodotti così marcati potranno infatti essere messi in
commercio direttamente nei Paesi aderenti alla Convenzione (Austria, Croazia, Cipro,
Danimarca, Finlandia, Irlanda, Israele, Lettonia, Lituania, Norvegia, Paesi Bassi,
Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Svezia,
Svizzera, Ungheria) e inoltre in quelli che comunque la riconoscono, come Francia e
Spagna.
Il Marchio Comune di Controllo (MCC) previsto al punto 5.5.1.3 dell’Allegato II della
citata Legge è il marchio che attesta che l'oggetto è stato controllato in conformità ai
requisiti della Convenzione e consiste nella rappresentazione di una bilancia in rilievo
su uno sfondo rigato, all'interno di un contorno geometrico variabile. Il marchio può
essere rappresentato nelle due versioni (tipo 1 e tipo 2) di seguito riportate:
Il Marchio Comune di Controllo in Italia viene apposto (unitamente al marchio dell’Italia
turrita) dagli Uffici del saggio delle Camere di
commercio dei distretti orafi di
Alessandria-Asti, Arezzo-Siena
e Vicenza,
che hanno allestito il servizio di marcatura e sono state designati dal Ministero delle
Imprese e del Made in Italy ai sensi dell’articolo 5 della Convenzione medesima. Per
ulteriori informazioni al riguardo delle modalità operative è necessario riferirsi ai
suddetti laboratori.
Riferimenti normativi
D.Lgs.
22/05/1999 n. 251 - Disciplina dei titoli e dei marchi di
identificazione dei metalli preziosi, in attuazione dell'articolo 42 della legge 24
aprile 1998, n. 128.
D.P.R. 30/05/2022 n. 150
- Regolamento per l'applicazione del D.Lgs. 251/1999, sulla disciplina dei titoli e
dei marchi di identificazione dei metalli preziosi.
L.
15/05/2023 n. 55
- Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione sul controllo e la marchiatura
degli oggetti in materiali preziosi, con Allegati, fatta a Vienna il 15 novembre
1972.