Fabbricazione degli oggetti preziosi

Il Decreto Legislativo 251/99 "Disciplina dei Titoli e dei Marchi di identificazione per metalli preziosi", regolamenta il settore orafo-argentiero con lo scopo di tutelare e garantire gli acquirenti, difendere dalla concorrenza sleale gli operatori corretti e rispettosi delle norme, garantire la libera circolazione dei manufatti in metallo prezioso nell'ambito dei Paesi membri della Comunità Europea. In attuazione del Decreto è stato inoltre pubblicato il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 150, "Regolamento recante norme per l'applicazione del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi".

Ultimo aggiornamento:

11 Dicembre 2023

Tempo di lettura:

Altre pagine in questa sezione
Registro assegnatari

Marcatura oggetti

Definizione di oggetti preziosi

Sono soggetti alle garanzie previste dal Decreto Legislativo 251/99 le materie prime e gli oggetti finiti fabbricati con i metalli preziosi che sono oro, argento, platino e palladio.

Le materie prime sono i metalli preziosi puri e le loro leghe.

Prima che siano posti in commercio, le materie prime e gli oggetti in metallo preziosi devono pertanto essere sottoposti alla marcatura con il marchio d'identificazione e recare l'indicazione del titolo. L'apposizione di tali marcature può avvenire con punzonatura tradizionale o tramite tecnologia laser.

L'obbligo del marchio di identificazione e dell’indicazione del titolo si applica alle materie prime e ai lavori in metalli preziosi anche se eseguiti per conto del committente e con materiali da questi forniti. Inoltre il Regolamento prevede specifiche modalità ove non sia possibile apporre tali informazioni sugli oggetti, a causa delle piccole dimensioni o della particolare struttura.

Alcuni specifici oggetti sono tuttavia esclusi dall'obbligo del marchio di identificazione e dell'indicazione del titolo ma devono tuttavia essere garantiti con le modalità specifiche stabilite dal regolamento (articolo 23).

Regole per la fabbricazione degli oggetti preziosi

Gli oggetti in metallo prezioso fabbricati e posti in commercio nel territorio della Repubblica debbono essere a titolo legale e portare impresso il titolo stesso e il marchio di identificazione. La materia è disciplinata dal citato decreto, in base al quale sono considerati metalli preziosi l'oro, l'argento, il platino e il palladio, mentre le relative leghe devono essere formate secondo proporzioni stabilite in millesimi.

I metalli preziosi e le loro leghe devono portare impresso il titolo in millesimi del fino contenuto e il marchio di identificazione; è vietato l'uso di marchi di identificazione diversi da quelli stabiliti dal decreto.

I punzoni (o il token) recanti il marchio di identificazione sono predisposti e consegnati dalla Camera di Commercio previa presentazione di specifica richiesta.

I punzoni con il titolo possono essere acquistati dai titolari del marchio senza particolari formalità; gli assegnatari devono tuttavia assicurarsi che corrispondano a quanto previsto dalle norme applicabili.

Il titolo
Il "titolo" delle materie prime e dei lavori in metalli preziosi, è il rapporto in peso tra il fino e il complesso dei metalli componenti la lega.

La normativa vigente prevede che gli oggetti preziosi possano essere fabbricati esclusivamente a uno dei titoli previsti per ogni metallo, fissando così le proporzioni di metallo fino rispetto al peso complessivo.

  • Platino: 950, 900 e 850 millesimi
  • Palladio: 950 e 500 millesimi
  • Oro: 750, 585 e 375 millesimi
  • Argento: 925 e 800 millesimi

Le figure geometriche racchiudenti le cifre dei titoli legali sono rigorosamente normalizzate, e hanno le forme e le dimensioni indicate nell'Allegato V del Regolamento. Le cifre che indicano il titolo devono risultare incise sull'oggetto e non impresse a rilievo; dette cifre e la figura che le racchiude costituiscono nel loro complesso l'impronta del titolo legale. In relazione alle caratteristiche degli oggetti da marchiare, l'impronta di ciascun titolo legale è realizzata in una serie di quattro diverse grandezze, aventi dimensioni prestabilite.

Gli oggetti in metalli preziosi aventi un titolo effettivo compreso tra due titoli legali rispettivamente ammessi, sono marchiati con il titolo legale inferiore. E' inoltre ammesso che i lavori in metalli preziosi portino impresso, il titolo effettivo, quando questo risulta superiore ai massimi titoli legali rispettivamente consentiti, e cioè di 950/1000 per il platino e il palladio, di 750/1000 per l'oro e di 925/1000 per l'argento.

Le materie prime possono essere prodotte a qualsiasi titolo, ma devono recare impressa l'indicazione del loro titolo reale. L'indicazione del titolo reale sulle materie prime si appone con l'impiego delle impronte normalizzate (Allegato V) nei soli casi in cui il titolo predetto corrisponda esattamente ad uno dei titoli legali ammessi dal decreto. In tutti i casi diversi il titolo reale si appone con l'impiego di impronte non normalizzate, facendo precedere le cifre indicanti i millesimi e i decimi di millesimo di metallo fine, dai simboli Pt, Pd, Au, Ag, rispettivamente per il platino, il palladio, l'oro e l'argento e facendole seguire dal simbolo 0/00. Inoltre nelle materie prime contenenti in misura commercialmente valutabile altri metalli preziosi, oltre quello prevalente, all'indicazione del titolo di questo può essere aggiunta anche quella del titolo degli altri metalli preziosi presenti nella lega.

Il Marchio di identificazione
Sui preziosi, oltre al titolo, deve inoltre essere apposto anche il marchio di identificazione dei metalli preziosi. Il "marchio di identificazione" è il marchio costituito da un'impronta poligonale, recante all'interno la sagoma di una stella a cinque punte, il numero caratteristico attribuito all'azienda assegnataria e la sigla della provincia ove la medesima ha la propria sede legale. Il marchio di identificazione viene concesso dalla Camera di Commercio al momento dell'iscrizione nel Registro degli assegnatari dei marchi.

Il Regolamento recante norme per l'applicazione del Decreto Legislativo 22 maggio 1999, n. 251, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, è stato emanato con D.P.R. 30 maggio 2002, n.150 e detta regole e requisiti per ottenere il marchio di identificazione descrivendo le caratteristiche e le grandezze dei marchi di identificazione. Tutti coloro che fabbricano oggetti in metallo prezioso, li importano o commerciano in materie prime e/o semilavorati devono essere muniti del suddetto marchio di identificazione. L'assegnazione del marchio di identificazione è richiesta all'Ufficio Metrologia della Camera di commercio ove l'impresa ha la sede legale.

Marchi tradizionali di fabbrica

Possono essere apposti marchi tradizionali di fabbrica, o sigle particolari, in aggiunta al marchio di identificazione, ma questi non devono contenere alcuna indicazione atta a ingenerare equivoci con i titoli e il marchio medesimo.

L'assegnatario di marchio che intende usare anche un marchio di fabbrica deve preventivamente depositarlo alla Camera di commercio.

Oggetti non di fabbricazione italiana

Se gli oggetti non sono fabbricati in Italia, sono da tener presenti specifiche disposizioni che consentono, a determinate condizioni, che essi siano comunque posti in commercio sul territorio della nostra Repubblica.

Se essi sono stati legalmente prodotti e commercializzati nei Paesi membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo (SEE), sono esentati dall'obbligo di recare il marchio di identificazione dell'importatore a condizione che rechino l'indicazione del titolo in millesimi e del marchio di responsabilità previsto dalla normativa del Paese di provenienza, o, in sostituzione di quest'ultimo, di una punzonatura avente un contenuto informativo equivalente a quello del marchio prescritto dal Decreto e comprensibile per il consumatore finale.

Diversamente gli oggetti in metallo prezioso importati da Paesi che non siano membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo (SEE), per essere posti in commercio nel territorio della Repubblica, devono essere a titolo legale, recare l'indicazione in millesimi, riportare il marchio di responsabilità del fabbricante estero e il marchio di identificazione dell'importatore.

Al fine di garantire una corretta informazione al consumatore, chiunque vende al dettaglio gli oggetti preziosi che riportano titoli e marchi differenti da quelli previsti per gli oggetti di produzione italiana deve esporre una tabella di comparazione che fornisca in maniera chiara e univoca le informazioni prescritte secondo il seguente schema:

Titoli e marchi riportati sugli oggetti importati:
Riproduzione del punzone indicante il titolo Corrispondente titolo legale ammesso in Italia
Riproduzione del marchio di responsabilità previsto nel paese di provenienza Specificazione del paese di provenienza e dell'organismo, ufficio o altro ente che ha apposto tale marchio

L'importatore, all'atto in cui pone in commercio nel territorio della Repubblica e dello Spazio economico europeo gli oggetti importati, assume tutte le responsabilità e gli oneri imposti dal Decreto e dal Regolamento ai produttori nazionali.

Oggetti destinati all'esportazione

E' consentita la produzione di oggetti con titoli diversi da quelli stabiliti dal Decreto Legislativo 251/99 sia ai fini dell'esportazione fuori dallo Spazio economico europeo sia di commercializzazione nei Paesi dello Spazio economico europeo, sempreché tali titoli siano previsti dalla normativa di quel Paese.

Marcatura prevista dalla Convenzione di Vienna

Con la Legge 15 maggio 2023, n. 55 l’Italia ha aderito alla Convenzione di Vienna, potendo così fruire di un importante strumento di semplificazione delle procedure doganali per gli oggetti in metallo prezioso. In seguito alla certificazione del rispetto degli standard tecnici previsti dalla Convenzione suddetta, che sarà attestata con l’apposizione di uno specifico marchio, tutti gli Stati aderenti consentono la libera immissione sul proprio mercato dei prodotti orafi senza richiedere ulteriori controlli o marcature; i prodotti così marcati potranno infatti essere messi in commercio direttamente nei Paesi aderenti alla Convenzione (Austria, Croazia, Cipro, Danimarca, Finlandia, Irlanda, Israele, Lettonia, Lituania, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Svezia, Svizzera, Ungheria) e inoltre in quelli che comunque la riconoscono, come Francia e Spagna.

Il Marchio Comune di Controllo (MCC) previsto al punto 5.5.1.3 dell’Allegato II della citata Legge è il marchio che attesta che l'oggetto è stato controllato in conformità ai requisiti della Convenzione e consiste nella rappresentazione di una bilancia in rilievo su uno sfondo rigato, all'interno di un contorno geometrico variabile. Il marchio può essere rappresentato nelle due versioni (tipo 1 e tipo 2) di seguito riportate:

immagine grafica due versioni marchio

Il Marchio Comune di Controllo in Italia viene apposto (unitamente al marchio dell’Italia turrita) dagli Uffici del saggio delle Camere di commercio dei distretti orafi di Alessandria-Asti, Arezzo-Siena e Vicenza, che hanno allestito il servizio di marcatura e sono state designati dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy ai sensi dell’articolo 5 della Convenzione medesima. Per ulteriori informazioni al riguardo delle modalità operative è necessario riferirsi ai suddetti laboratori.

Riferimenti normativi

D.Lgs. 22/05/1999 n. 251 - Disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, in attuazione dell'articolo 42 della legge 24 aprile 1998, n. 128.

D.P.R. 30/05/2022 n. 150 - Regolamento per l'applicazione del D.Lgs. 251/1999, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi.

L. 15/05/2023 n. 55 - Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione sul controllo e la marchiatura degli oggetti in materiali preziosi, con Allegati, fatta a Vienna il 15 novembre 1972.

A cura di

Ufficio Metrologia

Sede di Prato - Via del Romito, 71
0574 612778

metrico@ptpo.camcom.it

L'Ufficio riceve su appuntamento



Valutazione della pagina

Aiutaci a migliorare!
Con questo modulo puoi segnalare anche problemi di accessibilità ai contenuti.

Giudizio positivo
Giudizio sufficiente ma pagina migliorabile
Giudizio negativo

Indicando i motivi della tua valutazione puoi fornirci elementi utili a migliorare questa pagina: puoi selezionare una o più opzioni e aggiungere una descrizione del motivo.

Questi campi sono facoltativi.

Indicando il tuo indirizzo email potremo aiutarti a risolvere i problemi che riscontri nell'uso di questa pagina.

Attenzione: ti preghiamo di utilizzare questo modulo solo per informazioni e suggerimenti sull'usabilità del sito e non per avere informazioni sul contenuto. Per quello ti preghiamo di riferirti alla sezione contatti.


Ultimi aggiornamenti

11 Dicembre 2023

Fabbricazione degli oggetti preziosi

Marcatura - Adesione alla Convenzione di Vienna (Legge 15 maggio 2023, n. 55).

06 Marzo 2023

Registro assegnatari

Aggiornato "Modulo subentro ad impresa assegnataria di marchio di identificazione metalli preziosi".

06 Marzo 2023

Marcatura oggetti

Aggiornato "Modulo per la dichiarazione di smarrimento token usb".