Diritto Annuale – Pagamento eccedente o non dovuto

Nel caso di pagamento eccedente, oppure non dovuto, ci sono due possibilità: l'utilizzo del credito in compensazione sul modello F24 o la richiesta di rimborso. Si consiglia di utilizzare sempre la prima modalità perché consente di recuperare subito le somme versate ma non dovute.

Ultimo aggiornamento:

03 Gennaio 2023

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Compensazione diritto annuale

Quando il diritto annuale è stato pagato in misura superiore al dovuto, l'impresa ha un credito nei confronti della Camera di commercio. In questo caso, è sempre bene contattare l'Ufficio Diritto Annuale per verificare l'esatto conteggio dell'eccedenza e non correre il rischio di effettuare indebite compensazioni che sarebbero poi considerate come omessi versamenti e quindi sanzionate.

Per compensare il credito da diritto annuale, si utilizzerà la solita sezione "IMU e altri tributi locali", riempiendo una riga con gli stessi codici utilizzati a suo tempo per il versamento, ma indicando l'importo da compensare nell'apposita colonna "Importi a credito"; il tutto in occasione del contemporaneo pagamento di altri tributi di importo uguale o superiore, dovuti anche nei confronti di altri Enti.

Non è possibile effettuare la compensazione quando:

  • l'importo è stato pagato - al momento dell'iscrizione della sede o di una nuova unità locale - dal professionista (notaio, commercialista) con modalità diverse dal modello F24;
  • nel caso di imprese cessate, che non prevedano di effettuare più alcun versamento con modello F24;
  • il credito è prescritto, come da disciplina contenuta nel Codice Civile.

Rimborso diritto annuale

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La domanda di rimborso è alternativa al recupero del credito con la compensazione, ma quest'ultima è sempre preferibile perché molto più veloce. La procedura di rimborso vera e propria rimane l'unica possibilità in caso di:

  • soggetti cessati che non debbano effettuare più alcun versamento con F24;
  • importi pagati dal professionista (notaio o commercialista) in fase di iscrizione di impresa e/o unità locale, con pratica telematica e modalità diverse da F24.

La domanda deve essere presentata all'Ufficio Diritto Annuale a pena di decadenza entro due anni dal pagamento di cui si chiede il rimborso. Deve essere utilizzato il Modulo per la richiesta di rimborso, da inviare per posta elettronica insieme alla copia di un documento di identità, non necessario se si utilizza la firma digitale. Per i casi più complicati può essere utile allegare documentazione aggiuntiva.

Modulistica

PDF Descrizione
Modulo per la richiesta di rimborso in formato pdf Modulo per la richiesta di rimborso

A cura di

Ufficio Diritto Annuale

Sede di Prato - Via del Romito, 71
0574 612761-762

Sede di Pistoia - Corso Silvano Fedi, 36
0573 991447-473

diritto.annuale@ptpo.camcom.it



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