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Organismo per la Composizione delle Crisi da
sovraindebitamento (O.C.C.)
Organismo imparziale e indipendente per la gestione delle crisi
da sovraindebitamento.
Ultimo aggiornamento:
30 Luglio 2025
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Cosa è
Il D.Lgs n. 14/2019 (Codice della crisi d'impresa e
dell'insolvenza), in vigore dal 15 luglio 2022, che ha sostituito
la Legge n.3/2012, qualifica il sovraindebitamento
come lo stato di crisi o di insolvenza del debitore che
non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie
obbligazioni.
L'Organismo per la Composizione delle Crisi da
sovraindebitamento (O.C.C.) della Camera di Commercio
di Pistoia-Prato è iscritto al n. 148 del Registro degli
Organismi di cui all'art. 4 del D.M. n. 202/2014 tenuto dal
Ministero della Giustizia. E' un ente terzo, imparziale e
indipendente al quale ciascun debitore, tra quelli
legittimati, può rivolgersi al fine di far fronte all'esposizione
debitoria con i propri creditori.
Come accedere alla procedura
La procedura è disciplinata dal Regolamento
dell'Organismo e vi hanno accesso i soggetti sovra-indebitati che
non possono utilizzare le procedure concorsuali e che quindi sono
esposti alle azioni esecutive promosse individualmente dai
creditori.
Possonoaccedere alla procedura:
il consumatore;
l'imprenditore agricolo;
la c.d. start up innovativa;
l'imprenditore minore ai sensi dell'art. 2, lettera d), del
D.lgs. n. 14/2019 con il possesso congiunto dei seguenti
requisiti negli ultimi tre esercizi prima del deposito della
istanza di apertura della liquidazione giudiziale: un attivo
patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad €
300.000,00, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non
superiore ad € 200.000,00, ammontare di debiti anche non scaduti
non superiore ad € 500.000,00;
l'imprenditore sopra soglia art 1 L.F. ma con debiti
inferiori ad € 30.000,00;
l'imprenditore cessato;
il socio illimitatamente responsabile;
professionisti, artisti e altri lavoratori autonomi;
società professionali ex L. 183/2011;
associazioni professionali o studi professionali associati;
società semplici costituite per l'esercizio delle attività
professionali;
enti privati non commerciali.
Non possono accedere alla procedura:
l'imprenditore soggetto ad altre procedure concorsuali;
chi, nei 5 anni precedenti alla presentazione della domanda,
è già stato esdebitato;
chi ha già beneficiato per due volte dell'esdebitazione;
chi ha determinato la situazione di sovraindebitamento con
colpa grave, malafede o frode.
Il debitore può rivolgersi all'O.C.C. territorialmente
competente per il deposito della domanda di avvio del
procedimento. L'Organismo, valutato il rispetto dei presupposti
normativi, nomina un professionista ("Gestore della
crisi") che, a seguito dell'esame della documentazione
prodotta, assisterà il debitore nella ristrutturazione
dei debiti e nella conseguente soddisfazione dei crediti.
Il debitore può alternativamente:
se consumatore, formulare un piano di
ristrutturazione dei debiti con importi e tempi
definiti per saldare in tutto o in parte i debiti stessi; non è
necessario il parere favorevole dei creditori;
se non consumatore:
se è prevista la prosecuzione dell'attività imprenditoriale
o professionale, formulare una proposta di concordato
minore ai creditori, ai quali viene proposto un
progetto con importi e tempi definiti per saldare in tutto o
in parte i debiti. L'accordo è raggiunto se sono favorevoli
creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi
al voto;
se non è prevista la prosecuzione dell'attività
imprenditoriale o professionale, formulare una proposta di concordato
minore ai creditori con obbligo di apporto di
risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile la
soddisfazione degli stessi creditori.
Tutti i debitori possono altresì chiedere la liquidazione
controllata del patrimonio: in questo caso il debitore
e il Gestore individuano i beni da vendere e destinano il
ricavato al pagamento in tutto o in parte dei debiti.
Come avviare la procedura
Per avviare una delle procedure previste occorre presentare
istanza in bollo (utilizzando l'apposito modulo) con una delle
seguenti modalità:
invio all'indirizzo PEC cciaa@pec.ptpo.camcom.it
(se il peso dei documenti allegati all'istanza supera i 20 Mega,
è opportuno che vengano effettuati più invii PEC; per ragioni
legate alla corretta acquisizione dei documenti, non è infatti
possibile utilizzare strumenti di condivisione on line/in
cloud);
consegna a mano alla Segreteria dell'OCC (previo
appuntamento), presso la sede di Prato della Camera di commercio
di Pistoia-Prato;
invio per posta alla Camera di commercio di Pistoia-Prato,
Via del Romito 71 - 59100 Prato.
L'acconto forfetario sui costi della procedura è pari a €
366,00 (€ 300,00 + IVA).
Il pagamento può essere effettuato direttamente on line tramite
il servizio PagoPa, inserendo
come Servizio "OCCS", come Causale "OCC - nuova
procedura" e compilando i campi richiesti (trattandosi di un
servizio commerciale, deve essere compilata anche la sezione
relativa alla fatturazione).
Importante: se l'utente preferisce assolvere l'imposta di
bollo in modo virtuale, il pagamento dovrà essere di € 382,00.
In alternativa al pagamento on line, l'utente può richiedere alla
Segreteria dell'OCC, telefonicamente o via mail, l'emissione di
un avviso
PagoPA da € 366,00 (oppure da € 382,00 in caso di
assolvimento del bollo in modo virtuale) fornendo i seguenti
dati:
Nome e cognome / denominazione dell'impresa
Codice Fiscale / Partita Iva
Indirizzo della residenza / sede legale
Indirizzo e-mail al quale inviare l'avviso di pagamento
Mediante il suddetto avviso il pagamento potrà essere
effettuato attraverso i canali sia fisici che online di banche e
altri Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP), come ad esempio
le agenzie di banca, gli home banking (con il codice CBILL), gli
sportelli ATM, i punti vendita SISAL, Lottomatica e Banca 5 e
presso gli uffici postali e tramite l'applicazione "IO"
per smartphone.
Costi procedura
Nella fase iniziale della procedura l'Organismo sottopone
all'approvazione del debitore un preventivo con il calcolo del
compenso spettante all'OCC.
Tale importo è calcolato in base ai parametri inseriti nel
documento "Criteri per la determinazione dei compensi"
(allegato B al Regolamento
dell'Organismo).
Incarichi conferiti
Comunicazione ai sensi dell'art. 6, comma 3, del D.M. n.
202/2014.
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Dal 18/06/2024 gli esperti di composizione negoziata
potranno aggiornare il proprio profilo professionale sulla
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