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Registro dei titolari effettivi
Registro dei titolari effettivi: soggetti obbligati e modalità di comunicazione del titolare effettivo all’ufficio del registro delle imprese.
Ultimo aggiornamento:
07 Giugno 2024
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Che cos'è
Secondo la normativa antiriciclaggio, il Titolare Effettivo si intende la persona fisica (una o più) che, in ultima istanza, possiede o controlla un'entità giuridica ovvero ne risulta beneficiaria.
Il D.Lgs. n. 231/2007 (Decreto Antiriciclaggio) stabilisce per alcune categorie di soggetti l'obbligo di comunicazione della titolarità effettiva all’Ufficio del Registro delle imprese, affinché l’informazione sia iscritta in apposite sezioni del Registro:
nella sezione autonoma, per le imprese dotate di personalità giuridica e le persone giuridiche private
nella sezione speciale, per i trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e istituti giuridici affini ai trust stabiliti o residenti in Italia.
Il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 3533/2024 del 17 maggio 2024, ha sospeso l’esecutività della sentenza del Tar Lazio del 9 aprile 2024, per effetto della quale era tornato a decorrere il termine per effettuare la prima iscrizione nella Sezione dei Titolari Effettivi del Registro Imprese da parte dei soggetti obbligati.
Pertanto, a seguito dell’ordinanza del Consiglio di Stato, sino al giudizio di merito, è sospeso il termine per la presentazione della comunicazione del titolare effettivo.
Sono sospese anche la consultazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva, le richieste di accreditamento da parte dei soggetti obbligati e le richieste di accesso da parte dei soggetti legittimati.
L’udienza per la discussione del merito è stata fissata per il giorno 19 settembre 2024.
Il portale titolareeffettivo.registroimprese.itcontinua a rimanere aperto e a ricevere, secondo le modalità consuete, le comunicazioni relative alla titolarità effettiva.
Soggetti interessati
Le imprese dotate di personalità giuridica obbligate a comunicare la propria titolarità effettiva sono:
le società di capitali (società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata);
le società cooperative e di mutuo soccorso;
le varie tipologie di società consortili.
L’obbligo non riguarda le società di persone e le imprese individuali.
Le persone giuridiche private tenute a comunicare il titolare effettivo sono:
associazioni;
fondazioni;
altre istituzioni di carattere privato dotate di personalità giuridica (iscritte nei registri prefettizi, nel registro regionale delle persone giuridiche private).
L’obbligo non riguarda le associazioni non riconosciute.
Sono infine obbligati i trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali, residenti o meno in Italia, e gli istituti giuridici affini al trust, in questo caso solo se stabiliti o residenti in Italia. E’ riconducibile a quest’ultima categoria il mandato fiduciario.
Come si individua il titolare effettivo
Il Titolare effettivo è sempre una persona fisica. E' possibile per un soggetto che vi siano più titolari effettivi. I criteri per l'individuazione della titolarità effettiva sono definiti dagli articoli 20 e 22 del Decreto Antiriciclaggio.
Il Titolare Effettivo si comunica solo per via telematica, attraverso la Comunicazione Unica, utilizzando esclusivamente il modello TE, disponibile nell’applicativo DIRE, o con altre soluzioni di mercato, aggiornate con la modulistica ministeriale per la compilazione e l'invio delle istanze. Non è ammesso l’invio contestuale ad altri enti destinatari della Comunicazione Unica. Non sono previsti allegati.
L’istanza deve essere firmata digitalmente dal soggetto obbligato senza possibilità di deleghe o procure. I terzi possono provvedere alla spedizione telematica del modello già sottoscritto dal soggetto obbligato: in questo caso devono aggiungere la loro firma digitale a quella del dichiarante ai fini della domiciliazione.
Per richiedere un dispositivo di firma digitale presso la Camera di commercio di Pistoia-Prato occorre effettuare la prenotazione online dalla pagina "Prenotazione appuntamenti".
E’ possibile comunicare un solo mandato fiduciario per pratica.
La Camera di commercio competente è quella dove l’impresa o la persona giuridica privata ha la sede legale. Nel caso di trust è competente l’ufficio nella cui provincia è stato costituito. Solo in caso di trust residente in Italia ma costituito all’estero, la Camera di commercio competente è quella di compensazione (Roma).
Per la titolarità effettiva di mandato fiduciario, la provincia di competenza è quella della sede della società fiduciaria alla quale il mandato fa riferimento.
Tutte le volte che si verifica una variazione della titolarità effettiva occorre presentare la relativa pratica (ad esempio per subentro di un nuovo socio, modifica del requisito di individuazione della titolarità effettiva, o variazione beneficiari del trust o dei soggetti che esercitano il controllo).
Termine di presentazione
Per le imprese, le persone giuridiche private, i trust e gli istituti giuridici affini già costituiti alla data del 9 ottobre 2023 (data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del provvedimento del Ministero delle imprese e del Made in Italy che attesta l’operatività del sistema), il termine per effettuare la prima comunicazione è di 60 giorni. Tale termine è sospeso per effetto dell’ordinanza del Consiglio di Stato n. 3533/2024 del 17 maggio 2024.
I soggetti che si costituiscono dopo il 9 ottobre 2023 provvedono alla comunicazione della titolarità effettiva entro il termine di 30 giorni.
Anche la variazione delle notizie già iscritte sulla titolarità effettiva deve essere comunicata entro il termine di 30 giorni.
Diritti e bolli
La comunicazione della titolarità effettiva non è soggetta a imposta di bollo.
E’ previsto un diritto di segreteria pari a € 30,00, fatta salva l’esenzione in caso di start up innovative o incubatore certificato.
Sanzioni
Il mancato adempimento degli obblighi di comunicazione sulla titolarità effettiva nei termini sopra indicati comporterà l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 2630 c.c.
Società, Persone giuridiche private, trust e istituti affini
Importo sanzione
Pagamento in misura ridotta (se compiuto entro 60 gg dalla notifica)
Denunce e comunicazioni presentate entro i 30 giorni successivi alla scadenza
Minimo: € 34,33 Massimo: € 344,00
€ 68,66
Denunce e comunicazioni presentate oltre i 30 giorni successivi alla scadenza
Minimo: € 103,00 Massimo: € 1.032,00
€ 206,00
All’importo della sanzione, a carico di ciascuno obbligato, sono aggiunte le spese di procedimento e notifica.
D.M. 11/03/2022 n. 55 - Regolamento recante disposizioni in materia di comunicazione, accesso e consultazione dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva.
D.M. 12/04/2023 - Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico della comunicazione unica d'impresa (G.U. n.93 del 20/04/2023).
D.M. 16/03/2023 - Approvazione dei modelli per il rilascio di certificati e copie anche digitali relativi alle informazioni sulla titolarità effettiva (GU Serie Generale n. 149 del 28-06-2023).
D.M. 20/04/2023 - Decreto di approvazione degli importi dei diritti di segreteria (G.U. n. 149 del 28/06/2023).
D.M. 29/09/2023 - Attestazione dell'operativita' del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva (GU Serie Generale n. 236 del 09-10-2023).
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