Avvio attività di impresa

Per avviare un'attività di impresa è necessario iscriversi al Registro delle Imprese della Camera di commercio competente per territorio.

Le imprese devono comunicare l'avvio dell'attività tramite ComUnica.

Ultimo aggiornamento:

05 Agosto 2024

Tempo di lettura:

Registro Imprese e Rea

Chi svolge un'attività economica sotto forma di impresa ha l'obbligo di iscriversi nel Registro delle Imprese, un registro pubblico previsto dal Codice Civile, istituito presso ciascuna Camera di commercio che lo gestisce secondo tecniche informatiche e sotto la vigilanza di un giudice delegato dal Presidente del Tribunale.

Il Registro Imprese può essere definito come l'anagrafe delle imprese: riceve le domande di iscrizione, di modifica e cancellazione delle imprese della provincia, relative ad atti e fatti per i quali la legge prevede la pubblicità.

Il Registro Imprese contiene tutte le principali informazioni sulle imprese (denominazione, statuto, amministratori, sede, ecc…) e tutti i successivi eventi che le hanno interessate dopo l'iscrizione (per esempio modifiche dello statuto e di cariche sociali, trasferimento di sede, liquidazione, procedure concorsuali, ecc.). Il numero di iscrizione nel Registro delle Imprese coincide con il codice fiscale.

Il Registro Imprese è retto da un Conservatore nominato dalla giunta nella persona del Segretario Generale ovvero di un dirigente della Camera di commercio che assicura la corretta tenuta del Registro Imprese in osservanza delle disposizioni in materia e delle decisioni del Giudice del Registro.

Nel Registro Imprese sono iscritti:

  • gli imprenditori individuali;
  • le società commerciali;
  • i consorzi con attività esterna e le società consortili;
  • i gruppi europei di interesse economico;
  • gli enti pubblici che hanno per oggetto esclusivo o principale un'attività commerciale;
  • le società costituite all'estero che hanno nel territorio italiano la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale dell'impresa (soggette alla legge italiana ai sensi della L. 218/1995);
  • le società cooperative;
  • le società estere con sede secondaria in Italia;
  • le aziende speciali degli enti locali;
  • gli imprenditori agricoli;
  • i piccoli imprenditori, tra cui rientrano anche i coltivatori diretti;
  • le società semplici;
  • le società tra avvocati;
  • le organizzazioni con qualifica di impresa sociale;
  • le società che esercitano attività di direzione e coordinamento e quelle che vi sono soggette;
  • i contratti di rete con soggettività giuridica.

Nel Registro Imprese sono annotate anche le imprese artigiane.

Il Registro Imprese è composto da una sezione ordinaria e da più sezioni speciali.

La sezione ordinaria comprende:

  • società di persone e di capitali;
  • società cooperative;
  • consorzi con attività esterna e società consortili;
  • società costituite all'estero con sede amministrativa o secondaria sul territorio italiano;
  • gruppi europei di interesse economico;
  • enti pubblici che hanno per oggetto esclusivo o principale una attività commerciale;
  • imprenditori commerciali individuali (non piccoli);
  • i contratti di rete con soggettività giuridica.

Una sezione speciale comprende le qualifiche di:

  • impresa agricola (persone fisiche e persone giuridiche);
  • piccolo imprenditore e/o coltivatore diretto;
  • società semplice;
  • impresa artigiana (annotazione).

Esistono altre sezioni speciali nelle quali devono iscriversi, a titolo di esempio, le start-up innovative, gli incubatori certificati, le pmi innovative, le imprese sociali, le società di mutuo soccorso, le società tra professionisti, i soggetti che esercitano attività di direzione e coordinamento e quelli che vi sono soggetti.

Nel Registro Imprese confluisce un'altra banca dati pubblica, il Repertorio Economico Amministrativo (REA), che completa e integra le informazioni del Registro Imprese con dati di carattere economico, statistico e amministrativo.

E' obbligatorio comunicare al REA, ad esempio, le modifiche e la cessazione dell'attività, l'insegna, la nomina di responsabili tecnici, l'attività prevalente, l'apertura, la cessazione e le modifiche delle unità locali, e molto altro ancora.

Tutti i soggetti iscritti al Registro Imprese hanno automaticamente una posizione REA.

Inoltre nel REA si iscrivono:

  • gli enti pubblici, le associazioni ed altri organismi non obbligati all'iscrizione al Registro Imprese quando esercitano, oltre alla propria attività istituzionale, anche un'attività economica;
  • le imprese estere che aprano in Italia un'unità locale;
  • le persone fisiche che abbiano cessato l'attività di mediazione, agenzia e rappresentanza di commercio e mediazione marittima, al fine di mantenere il requisito abilitante.

Pubblicità legale

In base agli effetti giuridici che le singole norme attribuiscono all'iscrizione o al deposito degli atti e fatti nel Registro Imprese, la pubblicità si distingue fra:

  • pubblicità costitutiva: quando l'atto o il fatto produce effetti giuridici soltanto con l'iscrizione nel Registro Imprese e non è ammessa la prova della conoscenza dell'atto o del fatto non iscritto; la pubblicità costitutiva ricorre solo se espressamente prevista dalla norma (es. atto costitutivo/modificativo di società di capitali);
  • pubblicità dichiarativa: quando l'atto o il fatto, che già produce di per sé effetti giuridici, diventa opponibile ai terzi dall'iscrizione dello stesso nel Registro Imprese, a prescindere dal fatto che i terzi ne abbiano avuto effettiva conoscenza (es. atto costitutivo/modificativo di società di persone). E' la regola generale prevista dall'art. 2193 del codice civile: la mancata iscrizione dell'atto/fatto comporta l'inopponibilità dello stesso nei confronti dei terzi da parte di chi è obbligato a richiederne l'iscrizione, a meno che non provi che i terzi ne abbiano avuto comunque conoscenza;
  • pubblicità-notizia: quando l'atto, il fatto o il soggetto iscritto nel Registro Imprese è reso semplicemente conoscibile da parte dei terzi dal momento della sua pubblicazione nel Registro, senza che ne conseguano particolari effetti giuridici; in questo caso la pubblicità nel registro ha solo funzione informativa nei confronti dei terzi che hanno interesse ad avere conoscenza di determinati fatti (ad esempio l'iscrizione del piccolo imprenditore nella sezione speciale).

Come iscriversi

Tutte le pratiche di iscrizione al Registro delle imprese e al REA sono inviate solo con la Comunicazione Unica o "ComUnica", che consente, con un unico invio, di presentare anche adempimenti previsti per Inps, Inail e Agenzia delle Entrate.

Per compilare e inviare Pratiche di Comunicazione Unica consulta la pagina "Invio delle pratiche al Registro delle Imprese con ComUnica".

Requisiti per l'esercizio di attività. Servizio online ATECO

Per l'avvio di un'attività economica può essere necessario il possesso di determinati requisiti o il possesso di un titolo abilitante, quale un'autorizzazione, la presentazione di una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) o altro.

Sul portale ateco.infocamere.it/ è possibile conoscere gli adempimenti amministrativi necessari per svolgere legittimamente l'attività di impresa secondo la classificazione Istat delle attività economiche denominata ATECO.

Sul portale ATECO è possibile:

  • ricercare i codici ATECO per l'attività che l'impresa intende svolgere;
  • conoscere le norme che regolano e disciplinano la propria attività, a livello nazionale e regionale;
  • conoscere i requisiti richiesti e gli adempimenti necessari per avviarla;
  • approfondire la raccolta delle informazioni e della modulistica, con il collegamento diretto allo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) di riferimento.
A cosa serve il codice ATECO?

Il codice ATECO serve per l'apertura di una nuova partita IVA. In questo caso, infatti, occorre comunicare all'Agenzia delle Entrate la tipologia dell'attività che si intende svolgere sulla base della classificazione ATECO 2007, comunicazione necessaria affinché ciascuna attività sia classificata in modo standardizzato ai fini fiscali, contributivi e statistici.

Riferimenti normativi

Codice civile (artt. 2188 e seguenti).

Legge 29/12/1993 n. 580 - Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura come modificata dal D.Lgs. n.23/2010

D.P.R. 7/12/1995 n. 581 - Regolamento di attuazione dell'articolo 8 della legge n. 580/1993.

D.P.R. 14/12/1999 n. 558 - Regolamento per la semplificazione della disciplina in materia di Registro imprese.

L. 24/11/2000 n. 340 - Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi.

A cura di

Ufficio Registro Imprese

Sede di Prato - Via del Romito, 71
0574 612845-737
registro.imprese.prato@ptpo.camcom.it

Sede di Pistoia - Corso Silvano Fedi, 36
0573 991439-446-452-457-462-470-478
registro.imprese.pistoia@ptpo.camcom.it
Le informazioni dall'Ufficio della sede di Pistoia sono erogate ESCLUSIVAMENTE via email o telefono (orario risposta telefonica dalle ore 11:00 alle ore 13:00 dal lunedì al venerdì nonché dalle ore 15:00 alle ore 16:00 il martedì ed il giovedì)



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