Registro Imprese e Rea
Chi svolge un'attività economica sotto forma di impresa ha l'obbligo di iscriversi nel Registro delle Imprese, un registro pubblico previsto dal Codice Civile, istituito presso ciascuna Camera di commercio che lo gestisce secondo tecniche informatiche e sotto la vigilanza di un giudice delegato dal Presidente del Tribunale.
Il Registro Imprese può essere definito come l'anagrafe delle imprese: riceve le domande di iscrizione, di modifica e cancellazione delle imprese della provincia, relative ad atti e fatti per i quali la legge prevede la pubblicità.
Il Registro Imprese contiene tutte le principali informazioni sulle imprese (denominazione, statuto, amministratori, sede, ecc…) e tutti i successivi eventi che le hanno interessate dopo l'iscrizione (per esempio modifiche dello statuto e di cariche sociali, trasferimento di sede, liquidazione, procedure concorsuali, ecc.). Il numero di iscrizione nel Registro delle Imprese coincide con il codice fiscale.
Il Registro Imprese è retto da un Conservatore nominato dalla giunta nella persona del Segretario Generale ovvero di un dirigente della Camera di commercio che assicura la corretta tenuta del Registro Imprese in osservanza delle disposizioni in materia e delle decisioni del Giudice del Registro.
Nel Registro Imprese sono iscritti:
- gli imprenditori individuali;
- le società commerciali;
- i consorzi con attività esterna e le società consortili;
- i gruppi europei di interesse economico;
- gli enti pubblici che hanno per oggetto esclusivo o principale un'attività commerciale;
- le società costituite all'estero che hanno nel territorio italiano la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale dell'impresa (soggette alla legge italiana ai sensi della L. 218/1995);
- le società cooperative;
- le società estere con sede secondaria in Italia;
- le aziende speciali degli enti locali;
- gli imprenditori agricoli;
- i piccoli imprenditori, tra cui rientrano anche i coltivatori diretti;
- le società semplici;
- le società tra avvocati;
- le organizzazioni con qualifica di impresa sociale;
- le società che esercitano attività di direzione e coordinamento e quelle che vi sono soggette;
- i contratti di rete con soggettività giuridica.
Nel Registro Imprese sono annotate anche le imprese artigiane.
Il Registro Imprese è composto da una sezione ordinaria e da più sezioni speciali.
La sezione ordinaria comprende:
- società di persone e di capitali;
- società cooperative;
- consorzi con attività esterna e società consortili;
- società costituite all'estero con sede amministrativa o secondaria sul territorio italiano;
- gruppi europei di interesse economico;
- enti pubblici che hanno per oggetto esclusivo o principale una attività commerciale;
- imprenditori commerciali individuali (non piccoli);
- i contratti di rete con soggettività giuridica.
Una sezione speciale comprende le qualifiche di:
- impresa agricola (persone fisiche e persone giuridiche);
- piccolo imprenditore e/o coltivatore diretto;
- società semplice;
- impresa artigiana (annotazione).
Esistono altre sezioni speciali nelle quali devono iscriversi, a titolo di esempio, le start-up innovative, gli incubatori certificati, le pmi innovative, le imprese sociali, le società di mutuo soccorso, le società tra professionisti, i soggetti che esercitano attività di direzione e coordinamento e quelli che vi sono soggetti.
Nel Registro Imprese confluisce un'altra banca dati pubblica, il Repertorio Economico Amministrativo (REA), che completa e integra le informazioni del Registro Imprese con dati di carattere economico, statistico e amministrativo.
E' obbligatorio comunicare al REA, ad esempio, le modifiche e la cessazione dell'attività, l'insegna, la nomina di responsabili tecnici, l'attività prevalente, l'apertura, la cessazione e le modifiche delle unità locali, e molto altro ancora.
Tutti i soggetti iscritti al Registro Imprese hanno automaticamente una posizione REA.
Inoltre nel REA si iscrivono:
- gli enti pubblici, le associazioni ed altri organismi non obbligati all'iscrizione al Registro Imprese quando esercitano, oltre alla propria attività istituzionale, anche un'attività economica;
- le imprese estere che aprano in Italia un'unità locale;
- le persone fisiche che abbiano cessato l'attività di mediazione, agenzia e rappresentanza di commercio e mediazione marittima, al fine di mantenere il requisito abilitante.