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Obbligo di iscrizione nel Registro Imprese del
domicilio digitale degli amministratori di imprese costituite in
forma societaria - Indicazioni operative
La Legge di Bilancio 207/2024, ha esteso anche agli
amministratori delle società l'obbligo di comunicare al Registro
delle Imprese il domicilio digitale/indirizzo di posta elettronica
certificata (PEC).
L'obbligo di comunicare il domicilio digitale / indirizzo
di posta elettronica certificata (PEC) al Registro delle Imprese,
già previsto per società e imprese individuali, è stato
esteso anche agli amministratori di imprese costituite in forma
societaria.
Tale obbligo è introdotto dall'art. 1, comma 860 della Legge
207/2024 (Legge di Bilancio 2025), in vigore dal 1° gennaio 2025,
che ha modificato l'articolo 5, comma 1, del Decreto-Legge 18
ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla Legge
17 dicembre 2012, n. 221, aggiungendo, in fine, le seguenti
parole: «nonché agli amministratori di imprese costituite in
forma societaria».
Decorrenza dell'obbligo
Neo imprese: la comunicazione dovrà essere
effettuata contestualmente alla domanda di iscrizione della
società nel Registro Imprese.
Imprese già costituite alla data del 1/01/2025:
la comunicazione dovrà essere effettuata in occasione
dell'iscrizione di una nuova nomina o del rinnovo
dell'amministratore/liquidatore o della modifica dei patti
sociali che comporti la presentazione della modulistica
ministeriale relativa ai soci con poteri di amministrazione.
Termine
Nessun termine.
Termine del 30 giugno 2025 non perentorio
Il termine del 30 giugno 2025, indicato dalla
Circolare 12/03/2025 del Ministero delle Imprese e del Made in
Italy, non è un termine perentorio.
Alle comunicazioni successive non sarà applicata
alcuna sanzione amministrativa, in quanto il termine non è previsto da una
norma di legge.
Imprese soggette all'obbligo
La norma si applica a tutte le imprese costituite in forma
societaria:
Società semplice, Società in nome collettivo, Società in
accomandita semplice
Società di capitali (Srl, Spa, Sapa, Società consortili,
Società di mutuo soccorso, Società cooperative)
STP, Società tra avvocati
Non sono pertanto soggetti all'obbligo della
comunicazione:
Consorzi;
Reti di imprese.
Si applica inoltre:
alle società costituite a decorrere dalla data del 1/01/2025
alle società già costituite ed iscritte nel Registro Imprese
in data antecedente al 1/01/2025
Soggetti obbligati
Tutti i soggetti, persone fisiche o giuridiche, cui formalmente
compete il potere di gestione degli affari sociali, con le
connesse funzioni di dirigenza ed organizzazione (amministratori
e liquidatori).
Non si applica a procuratori ed institori.
Pec da indicare
Gli amministratori devono indicare quale domicilio digitale un proprio
indirizzo PEC, diverso dall'indirizzo PEC della società.
Nel caso in cui un medesimo soggetto svolga l'incarico per più
imprese potrà indicare per ciascuna di esse lo stesso indirizzo
PEC.
Come presentare la comunicazione
Per comunicare l'indirizzo PEC degli amministratori è necessario
predisporre una pratica telematica mediante il software DIRE, ambiente unico
di compilazione di tutte le pratiche verso il Registro Imprese,
selezionando l'adempimento "comunicazione pec amministratori e
altre persone impresa".
Per inviare la pratica occorre registrarsi al servizio Telemaco
selezionando il profilo che permette anche la trasmissione delle
pratiche telematiche. La registrazione è gratuita.
Tutte le istruzioni per poter procedere alla registrazione e
all'invio delle pratiche sono presenti sul portale DIRE Depositi
e Istanze Registro Imprese.
Diritti di segreteria e imposta di
bollo
Domanda di iscrizione/variazione del domicilio
digitale degli amministratori presentata con una domanda di
iscrizione/ deposito di un atto (ad esempio nomina o rinnovo
dell'organo amministrativo) Diritto di segreteria
e imposta di bollo dovuti secondo l'ordinaria disciplina
dell'adempimento
Domanda di iscrizione/variazione del solo domicilio
digitale degli amministratori Diritto di
segreteria: esente Imposta di bollo: in base alla forma
giuridica*
*Nell'attesa di chiarimenti da parte del Ministero competente
circa l'applicazione dell'imposta di bollo, si consiglia di
comunicare il domicilio digitale nelle situazioni di cui al
precedente punto 1.
Avvertenze
Nel caso in cui pervenga una domanda di iscrizione di nuova
società o una domanda di iscrizione della nomina/conferma degli
amministratori e non venga contestualmente presentata la domanda
di iscrizione del domicilio digitale degli amministratori (ovvero
il domicilio digitale denunciato coincida con quello della
persona giuridica) l'ufficio sospenderà la domanda
richiedendo la regolarizzazione.
Nel caso in cui la domanda non venga regolarizzata nel termine
assegnato, l'Ufficio provvederà al rifiuto della stessa.
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