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Contributi per la ripartenza delle imprese colpite dagli eventi alluvionali del mese di novembre 2023
Bando di contributo camerale a fondo perduto e in conto esercizio per il sostegno delle micro piccole e medie imprese delle province di Pistoia e Prato che hanno subito danni in conseguenza degli eventi alluvionali del mese di novembre 2023 – Edizione 2025.
La Camera di commercio di Pistoia-Prato, grazie anche alle risorse messe a disposizione dalla Camera di commercio di Roma, intende intervenire con un contributo straordinario al fine di sostenere la ripartenza delle imprese delle province di Pistoia e Prato che hanno subito danni diretti e immediati a causa degli eventi alluvionali del mese di novembre 2023.
Per l'elenco dei comuni interessati dagli eventi alluvionali
consulta l'allegato
A all'Ordinanza Commissariale n. 98 del 15 novembre 2023.
A chi si rivolge
Possono beneficiare del contributo le micro, piccole e medie imprese con sede legale e/o unità locali nella circoscrizione territoriale della Camera di commercio di Pistoia-Prato che abbiano subito danni diretti ed immediati a causa degli eventi alluvionali del mese di novembre 2023.
Non possono beneficiare del contributo le imprese operanti nei settori della produzione primaria di prodotti della pesca e dell'acquacoltura e della produzione primaria dei prodotti agricoli.
Attenzione - Requisito per l'accesso al contributo
Per poter accedere al contributo devi aver compilato e trasmesso alla Regione Toscana, entro i termini a suo tempo previsti, il "Modulo C1 - Ricognizione dei danni subiti e domanda di contributo per l'immediata ripresa delle attività economiche e produttive".
Tipo di contributo
Le risorse finanziarie per la concessione dei contributi ammontano a euro 775.000,00.
Il contributo può essere richiesto per uno solo degli ambiti di intervento previsti.
Ambiti intervento
Gli ambiti di intervento sono:
Ambito a) Investimenti per la ripartenza
Per chi: imprese di tutti i settori, ad eccezione delle imprese operanti nella produzione primaria di prodotti della pesca, dell'acquacoltura e dell'agricoltura. Cosa finanzia: investimenti per la ripartenza dell'attività Progetti di investimento: dovranno essere terminati al momento della presentazione della domanda. Tipo di agevolazione: contributo a fondo perduto fino all'80% delle spese ammissibili. Importo massimo del contributo: 20.000,00 euro Spesa minima ammissibile: 5.000,00 euro.Le domande con un importo delle spese al di sotto di questa soglia saranno escluse.
Ambito b) Riduzione dei corrispettivi
Per chi: imprese che esercitano attività di commercio al dettaglio e attività simili. Cosa finanzia: riduzione dei corrispettivi superiore al 30%, al netto di IVA. durante il periodo dal 2 novembre 2023 al 15 dicembre 2023 rispetto allo stesso periodo dell'esercizio precedente. Tipo di agevolazione: contributo in conto esercizio in misura pari alla riduzione dei corrispettivi al netto dell'IVA. Importo massimo del contributo: 20.000,00 euro. Entità minima della riduzione: nel caso di riduzione dei corrispettivi inferiore al 30% o a 4.000,00 euro il contributo non sarà concesso.
Hai già ricevuto il contributo camerale per l'emergenza alluvione? Puoi comunque partecipare
Anche se la tua impresa ha già ricevuto un contributo sul precedente "Bando per la concessione di contributi a favore delle imprese delle province di Pistoia e Prato che hanno subito danni in conseguenza degli eventi alluvionali del mese di novembre 2023" approvato con deliberazione della Giunta camerale n. 128 del 21/12/2023, può comunque presentare domanda per questo nuovo contributo. Attenzione però: se richiedi il contributo su spese già parzialmente finanziate dal precedente bando sull'alluvione (Delibera G.C. n. 128 del 21/12/2023), l'importo del contributo concedibile sarà ridotto dell'importo che avevi già ricevuto.
Ambito a) - Spese ammissibili
Sono ammesse a contributo le spese sostenute per:
l'acquisto e l'installazione di nuovi impianti, macchinari e attrezzature compresi hardware e software e macchine da ufficio;
l'acquisto di carrelli elevatori;
l'acquisto di arredi.
Sono ammesse a contributo le spese sostenute successivamente al 02/11/2023.
Ambito b) – Limiti e modalità di calcolo del contributo
Le imprese che esercitano attività di commercio al dettaglio e attività assimilate che intendono richiedere il contributo per la riduzione dei corrispettivi dovranno dichiarare l'entità dei corrispettivi (al netto dell'IVA) relativi al periodo 02/11/2023-15/12/2023 e di quelli relativi al medesimo periodo dell'esercizio precedente. I dati dovranno coincidere con quelli trasmessi all'Agenzia delle Entrate.
Come presentare la domanda
Ogni impresa può presentare una sola domanda di contributo.
La domanda deve essere inviata a partire dalle ore 18:00
del 10/06/2025 e fino alle 23:59 del 30/06/2025.
Prima di inviare la domanda
Ricordati di leggere con attenzione il bando!
Leggi con attenzione il bando
cui devi sempre far riferimento.
Responsabile del procedimento
Il responsabile del procedimento ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni in tema di procedimento amministrativo, è Daniele Bosi, dirigente dell'Area Promozione e Sviluppo Economico.
FAQ - Domande frequenti - aggiornamento al 05/06/2025
Il massimale di € 25.000,00 deve intendersi quale limite massimo delle spese ammissibili (ambito A) sulle quali determinare l'entità del contributo, senza precludere la possibilità che l'investimento complessivo sia di importo superiore.
La risposta è negativa in quanto il bando individua tra i requisiti che devono possedere i soggetti beneficiari l'avere la "sede legale e/o unità locale, in cui viene svolta l'attività d'impresa, che risulti danneggiata dagli eventi calamitosi (...) nella circoscrizione di uno dei Comuni della provincia di Pistoia e della provincia di Prato di cui all'Allegato A all'Ordinanza Commissariale n. 98 del 15.11.2023" (art. 2, c. 1, lett. a), con la precisazione che "tutti i requisiti devono essere posseduti dal momento della domanda fino a quello della liquidazione del contributo" (comma 2 del medesimo articolo).
Ferma restando la possibilità di presentare domanda per uno solo degli ambiti di intervento, si conferma la possibilità per le imprese che esercitano attività di commercio al dettaglio e attività assimilate di cui all'art. 22 del DPR 633/1972 di presentare domanda anche per l'ambito A.
Nel caso prospettato l'impresa potrà presentare domanda a condizione che le spese sostenute siano ammissibili al presente bando ai sensi dell'art. 3, comma 4 del bando stesso.
Come si evince dal medesimo comma (non sono in ogni caso ammesse ... le spese di cui alle fatture allegate alla domanda di contributo che già beneficiano di contributi di altre amministrazioni ed enti pubblici per calamità naturali, per la parte già coperta dagli stessi ...) la fattura concorrerà per l'intero importo al raggiungimento della soglia minima di investimento prevista dall'art. 4, comma 3.
Come indicato all'art. 3, comma 5, il contributo sarà quindi calcolato sull'ammontare delle spese ammissibili al lordo del contributo già ricevuto (nell'ipotesi fatta il contributo sarà pari all'80% di 5.000,00 Euro, ovvero 4.000,00 Euro) e dall'importo così determinato sarà detratto l'importo del contributo già ricevuto. L'impresa potrà, pertanto, beneficiare di un contributo aggiuntivo di Euro 1.000,00 (Euro 4.000,00 - Euro 3.000,00).
La risposta è negativa in quanto le spese per lo smaltimento dei beni danneggiati non rientrano tra le spese ammissibili a contributo sul presente bando.
Come già precisato (si veda FAQ n. 4), un'impresa che abbia già ottenuto il contributo sul precedente bando alluvioni potrà presentare domanda (abito di intervento A) a condizione che le spese sostenute siano ammissibili al presente bando ai sensi dell'art. 3, comma 4 del bando stesso.
Per ulteriori precisazioni si rinvia alla lettura dell'art. 2, comma 5, del bando.
Premesso che le spese devono rientrare nell'ambito delle spese ammissibili di cui all'art. 3, comma 4, del bando camerale, si precisa innanzitutto che l'agevolazione della Regione Toscana (Decreto Dirigenziale n. 6794 del 28.03.2024) è concessa ai sensi del Regolamento (UE) 13 dicembre 2023 n. 2023/2831 ed è pertanto cumulabile con il contributo camerale.
Ai fini della presentazione della domanda occorre tuttavia considerare che l'importo della spesa concorre al raggiungimento dell'importo minimo richiesto dall'art. 4, comma 3, del bando per accedere all'agevolazione (Euro 5.000,00) al netto del contributo ricevuto da parte della Regione Toscana.
Come stabilito dal citato art. 3, comma 4, infatti, "non sono in ogni caso ammesse (...) le spese di cui alle fatture allegate alla domanda di contributo che già beneficiano di contributi di altre amministrazioni ed enti pubblici per calamità naturali, per la parte già coperta dagli stessi (...)".
Pertanto, ipotizzando che l'impresa abbia già ottenuto un contributo di Euro 5.000,00 da parte della Regione Toscana e non abbia sostenuto ulteriori spese ammissibili potrà presentare domanda esclusivamente se la spesa sostenuta sia pari o superiore a 10.000,00 Euro.
Per quanto concerne eventuali indennizzi assicurativi relativi a spese sulle quali si intende chiedere il contributo, gli stessi dovranno essere indicati in domanda e andranno a ridurre l'importo delle spese ammissibili (si veda l'art. 3 del bando nella parte delle spese comunque non ammesse a contributo).
La risposta è negativa: sono ammissibili a contributo esclusivamente le spese relative all'acquisto di nuovi beni.
Le spese non risultano ammissibili in quanto il bando finanzia nuovi investimenti (ovvero l'acquisto di nuovi impianti, macchinari, carrelli elevatori e altre categorie indicate nel bando e non l'acquisto di componenti di cespiti già di proprietà dell'impresa).
L'acquisto di un nuovo impianto di illuminazione rientra tra gli impianti oggetto di agevolazione (ad esclusione delle eventuali opere murarie). Non è invece agevolabile il mero ripristino dell'impianto preesistente mediante, ad esempio, la sostituzione di corpi illuminanti.
Ai fini del presente bando le paratie antiallagamento sono considerate attrezzature strumentali all'attività d'impresa in quanto finalizzate a proteggere l'attività stessa da potenziali danni da allagamenti. Il costo sostenuto per l'acquisto e l'installazione risulta agevolabile ad esclusione delle eventuali opere murarie.
Sono ammesse a contributo le spese per investimenti effettuate dall'imprese rientranti nell'elencazione di cui all'art. 3, comma 4, del bando indipendentemente dalle tipologie indicate nel modello C1 (la cui presentazione rappresenta unicamente un requisito per l'accertamento dello status di impresa alluvionata) e possono essere relative sia alla completa sostituzione di immobilizzazioni danneggiate (sono escluse le spese di riparazione/ripristino delle stesse)che a ulteriori investimenti.
Poiché le spese sono riferite all'acquisto di beni ulteriori rispetto a quelli indicati come danneggiati nel mod. C1 (e nella conseguente perizia presentata ai fini dell'erogazione del contributo), le stesse sono ammissibili per intero in quanto non hanno beneficiato del contributo di immediato sostegno di cui all'Ordinanza Commissariale n. 66 del 28/06/2024.
Il contributo di cui all'Ordinanza Commissariale n. 66 del 28/06/2024 dovrà essere imputato in misura proporzionale al peso che la fattura relativa alla spesa assume in rapporto alla somma degli importi indicati nel modello C1 o degli eventuali minori importi indicati nella perizia.
Ad esempio:
spesa sostenuta per l'acquisto del bene per il quale si intende richiedere il contributo Euro 30.000,00;
somma degli importi indicati nel modello C1 (o degli eventuali minori importi indicati nella perizia) Euro 100.000,00;
quota del contributo imputabile al bene Euro 20.000,00 x (30.000,00/100.000,00) = 6.000,00;
importo ammissibile a contributo Euro 30.000,00-6.000,00=24.000,00.
Come indicato all'art. 3, comma 3, del bando possono presentare domanda a valere sull'ambito B tutte le imprese che esercitano attività di commercio al dettaglio e attività assimilate di cui all'art. 22 del DPR 633/1972, quindi tutti i soggetti passivi IVA non obbligati all'emissione di fattura e - conseguentemente - assoggettati all'obbligo di memorizzazione e trasmissione dei dati dei corrispettivi all'Agenzia delle Entrate ai sensi del D.Lgs. 127/2015.
La risposta è negativa. Nel caso prospettato si dovrà tener conto, ai fini della determinazione della riduzione dei corrispettivi e della conseguente quantificazione del contributo, esclusivamente dei proventi derivanti dalle attività di commercio al dettaglio e attività assimilate di cui all'art. 22 del DPR 633/1972 quali risultanti dalla sezione "corrispettivi" del Cassetto Fiscale.
Ai fini della determinazione dell'importo dei corrispettivi relativi ai periodi di riferimento previsti dal bando e della conseguente determinazione della riduzione, dovranno essere tenuti in considerazione i soli importi (al netto dell'IVA) risultanti dalla sezione "corrispettivi" del Cassetto Fiscale.
Pertanto l'imponibile delle fatture per le quali non sia stato emesso anche il documento commerciale di vendita o prestazione (i cui importi siano pertanto confluiti nella suddetta sezione) non rientra nel calcolo.
La risposta è negativa in quanto, nel caso prospettato, viene a mancare un parametro essenziale per la determinazione dell'entità (sia in termini assoluti che percentuali) della riduzione dei corrispettivi.
Poiché i presupposti per la concessione dei contributi devono essere verificati con riferimento all'unità danneggiata, non possono essere presi a base i corrispettivi attribuibili alla sede.
Nel caso prospettato, pertanto, non risulta possibile presentare la domanda venendo a mancare un parametro essenziale per la determinazione dell'entità della riduzione (si veda anche FAQ n. 18).
La risposta è negativa. Sono ammissibili solo investimenti realizzati presso l'unità produttiva che ha subito i danni.
Fermo restando quanto precisato in ordine alle categorie di spesa ammesse a contributo (si veda FAQ n. 12), si richiama infatti l'attenzione sull'art. 3 del bando, che individua gli ambiti di intervento e le spese ammissibili, specificando che "Costituisce requisito essenziale di ammissibilità l'esistenza di un nesso di causalità del danno diretto ed immediato subito con gli eventi calamitosi di cui al presente bando", da comprovarsi mediante la presentazione del mod. C1.
La produzione del mod. C1 consente di identificare univocamente l'unità operativa (sede o unità locale) danneggiata "i cui riferimenti andranno indicati nel modulo di domanda" (art. 3, comma 2).
L'art. 2, comma 3, del bando precisa che "Ciascuna impresa può presentare una sola domanda relativa ad uno solo degli ambiti di cui al successivo articolo 3 ed avrà diritto ad un solo contributo a valere sul presente bando indipendentemente dal numero di unità operative. Nella domanda dovrà essere indicata a quale localizzazione si riferisce la stessa".
Nel caso prospettato, pertanto, l'impresa dovrà indicare in sede di domanda i dati dell'unità operativa (sede o unità locale) per la quale richiede il contributo: gli investimenti (ovvero la riduzione dei corrispettivi) dovranno riferirsi esclusivamente a tale unità operativa.
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Pubblicate le FAQ relative al bando aggiornate al 3/06/25, le slide di presentazione del bando e il video della registrazione del webinar del 30/05/25.
Contributo camerale per le imprese delle province di Pistoia e Prato che hanno subito danni in conseguenza degli eventi alluvionali del mese di novembre 2023 – Edizione 2025.