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Contributi per la ripartenza delle imprese colpite
dagli eventi alluvionali del mese di novembre 2023
Bando di contributo camerale a fondo perduto e in conto
esercizio per il sostegno delle micro piccole e medie imprese
delle province di Pistoia e Prato che hanno subito danni in
conseguenza degli eventi alluvionali del mese di novembre 2023 –
Edizione 2025.
Il termine per l'invio
delle domande è scaduto il 30 giugno 2025: i moduli non sono più
compilabili.
Ultimo aggiornamento:
21 Luglio 2025
Tempo di lettura:
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Cosa è e cosa finanzia
La Camera di commercio di Pistoia-Prato, grazie anche alle
risorse messe a disposizione dalla Camera di commercio di Roma,
intende intervenire con un contributo straordinario al fine di
sostenere la ripartenza delle imprese delle province di Pistoia e
Prato che hanno subito danni diretti e immediati a causa degli
eventi alluvionali del mese di novembre 2023.
Per l'elenco dei comuni interessati dagli eventi alluvionali
consulta l'allegato
A all'Ordinanza Commissariale n. 98 del 15 novembre 2023.
A chi si rivolge
Possono beneficiare del contributo le micro, piccole e
medie imprese con sede legale e/o unità locali nella
circoscrizione territoriale della Camera di commercio di
Pistoia-Prato che abbiano subito danni diretti ed immediati a
causa degli eventi alluvionali del mese di novembre 2023.
Non possono beneficiare del contributo le
imprese operanti nei settori della produzione primaria di
prodotti della pesca e dell'acquacoltura e della produzione
primaria dei prodotti agricoli.
Attenzione - Requisito per l'accesso al contributo
Per poter accedere al contributo devi aver compilato e trasmesso
alla Regione Toscana, entro i termini a suo tempo previsti, il
"Modulo C1 - Ricognizione dei danni subiti
e domanda di contributo per l'immediata ripresa delle attività
economiche e produttive".
Tipo di contributo
Le risorse finanziarie per la concessione dei contributi
ammontano a euro 775.000,00.
Il contributo può essere richiesto per uno solo degli
ambiti di intervento previsti.
Ambiti intervento
Gli ambiti di intervento sono:
Ambito a) Investimenti per la ripartenza
Per chi: imprese di tutti i settori, ad
eccezione delle imprese operanti nella produzione primaria di
prodotti della pesca, dell'acquacoltura e dell'agricoltura. Cosa
finanzia: investimenti per la ripartenza dell'attività Progetti di investimento: dovranno essere terminati
al momento della presentazione della domanda. Tipo
di agevolazione: contributo a fondo perduto fino
all'80% delle spese ammissibili. Importo massimo del
contributo: 20.000,00 euro Spesa minima
ammissibile: 5.000,00 euro.Le domande
con un importo delle spese al di sotto di questa soglia saranno
escluse.
Ambito b) Riduzione dei corrispettivi
Per chi: imprese che esercitano attività
di commercio al dettaglio e attività simili. Cosa
finanzia: riduzione dei corrispettivi superiore
al 30%, al netto di IVA. durante il periodo dal 2
novembre 2023 al 15 dicembre 2023 rispetto allo stesso periodo
dell'esercizio precedente. Tipo di agevolazione:
contributo in conto esercizio in misura pari alla
riduzione dei corrispettivi al netto dell'IVA. Importo
massimo del contributo: 20.000,00 euro. Entità
minima della riduzione: nel caso di riduzione dei
corrispettivi inferiore al 30% o a 4.000,00 euro il
contributo non sarà concesso.
Hai già ricevuto il contributo camerale per l'emergenza
alluvione? Puoi comunque partecipare
Anche se la tua impresa ha già ricevuto un contributo sul
precedente "Bando per la concessione di contributi a favore
delle imprese delle province di Pistoia e Prato che hanno subito
danni in conseguenza degli eventi alluvionali del mese di
novembre 2023" approvato con deliberazione della Giunta
camerale n. 128 del 21/12/2023, può comunque presentare domanda
per questo nuovo contributo. Attenzione però:
se richiedi il contributo su spese già parzialmente finanziate
dal precedente bando sull'alluvione (Delibera G.C. n. 128 del
21/12/2023), l'importo del contributo concedibile sarà ridotto
dell'importo che avevi già ricevuto.
Ambito a) - Spese ammissibili
Sono ammesse a contributo le spese sostenute per:
l'acquisto e l'installazione
di nuovi impianti, macchinari e attrezzature
compresi hardware e software e macchine da ufficio;
l'acquisto di carrelli elevatori;
l'acquisto di arredi.
Sono ammesse a contributo le spese sostenute
successivamente al 02/11/2023.
Ambito b) – Limiti e modalità di
calcolo del contributo
Le imprese che esercitano attività di commercio al dettaglio e
attività assimilate che intendono richiedere il contributo
per la riduzione dei corrispettivi dovranno dichiarare
l'entità dei corrispettivi (al netto dell'IVA) relativi al
periodo 02/11/2023-15/12/2023 e di quelli relativi al medesimo
periodo dell'esercizio precedente. I dati dovranno coincidere con
quelli trasmessi all'Agenzia delle Entrate.
Come presentare la domanda
Ogni impresa può presentare una sola domanda di
contributo.
La domanda deve essere inviata a partire dalle ore 18:00
del 10/06/2025 e fino alle 23:59 del 30/06/2025.
Prima di inviare la domanda
Ricordati di leggere con attenzione il bando!
Leggi con attenzione il bando
cui devi sempre far riferimento.
Responsabile del procedimento
Il responsabile del procedimento ai sensi della L. 7 agosto 1990,
n. 241 e successive modifiche e integrazioni in tema di
procedimento amministrativo, è Daniele Bosi,
dirigente dell'Area Promozione e Sviluppo Economico.
FAQ - Domande frequenti -
aggiornamento al 05/06/2025
Il massimale di € 25.000,00 deve intendersi quale limite
massimo delle spese ammissibili (ambito A) sulle quali
determinare l'entità del contributo, senza precludere la
possibilità che l'investimento complessivo sia di importo
superiore.
La risposta è negativa in quanto il bando individua tra i
requisiti che devono possedere i soggetti beneficiari l'avere
la "sede legale e/o unità locale, in cui viene svolta
l'attività d'impresa, che risulti danneggiata dagli eventi
calamitosi (...) nella circoscrizione di uno dei Comuni
della provincia di Pistoia e della provincia di Prato di cui
all'Allegato A all'Ordinanza Commissariale n. 98 del
15.11.2023" (art. 2, c. 1, lett. a), con la
precisazione che "tutti i requisiti devono essere
posseduti dal momento della domanda fino a quello della
liquidazione del contributo" (comma 2 del medesimo
articolo).
Ferma restando la possibilità di presentare domanda per uno
solo degli ambiti di intervento, si conferma la possibilità
per le imprese che esercitano attività di commercio al
dettaglio e attività assimilate di cui all'art. 22 del DPR
633/1972 di presentare domanda anche per l'ambito A.
Nel caso prospettato l'impresa potrà presentare domanda a
condizione che le spese sostenute siano ammissibili al
presente bando ai sensi dell'art. 3, comma 4 del
bando stesso. Come si evince dal medesimo comma (non sono
in ogni caso ammesse ... le spese di cui alle fatture
allegate alla domanda di contributo che già beneficiano di
contributi di altre amministrazioni ed enti pubblici
per calamità naturali, per la parte già coperta dagli stessi
...) la fattura concorrerà per l'intero importo al
raggiungimento della soglia minima di investimento prevista
dall'art. 4, comma 3. Come indicato all'art. 3, comma 5,
il contributo sarà quindi calcolato sull'ammontare delle
spese ammissibili al lordo del contributo già ricevuto
(nell'ipotesi fatta il contributo sarà pari all'80% di
5.000,00 Euro, ovvero 4.000,00 Euro) e dall'importo così
determinato sarà detratto l'importo del contributo già
ricevuto. L'impresa potrà, pertanto, beneficiare di un
contributo aggiuntivo di Euro 1.000,00 (Euro 4.000,00 - Euro
3.000,00).
La risposta è negativa in quanto le spese per lo smaltimento
dei beni danneggiati non rientrano tra le spese ammissibili a
contributo sul presente bando. Come già precisato (si
veda FAQ n. 4), un'impresa che
abbia già ottenuto il contributo sul precedente bando
alluvioni potrà presentare domanda (abito di intervento A) a
condizione che le spese sostenute siano ammissibili al
presente bando ai sensi dell'art. 3, comma 4 del
bando stesso. Per ulteriori precisazioni si rinvia alla
lettura dell'art. 2, comma 5, del bando.
Premesso che le spese devono rientrare nell'ambito delle
spese ammissibili di cui all'art. 3, comma 4, del bando
camerale, si precisa innanzitutto che l'agevolazione della
Regione Toscana (Decreto Dirigenziale n. 6794 del 28.03.2024)
è concessa ai sensi del Regolamento (UE) 13 dicembre 2023 n.
2023/2831 ed è pertanto cumulabile con il contributo
camerale. Ai fini della presentazione della domanda
occorre tuttavia considerare che l'importo della
spesa concorre al raggiungimento dell'importo minimo
richiesto dall'art. 4, comma 3, del bando per accedere
all'agevolazione (Euro 5.000,00) al netto
del contributo ricevuto da parte della Regione Toscana.
Come stabilito dal citato art. 3, comma 4, infatti, "non sono
in ogni caso ammesse (...) le spese di cui alle fatture
allegate alla domanda di contributo che già beneficiano di
contributi di altre amministrazioni ed enti pubblici per
calamità naturali, per la parte già coperta dagli stessi
(...)".
Pertanto, ipotizzando che l'impresa abbia già ottenuto un
contributo di Euro 5.000,00 da parte della Regione Toscana e
non abbia sostenuto ulteriori spese ammissibili potrà
presentare domanda esclusivamente se la spesa sostenuta sia
pari o superiore a 10.000,00 Euro.
Per quanto concerne eventuali indennizzi assicurativi
relativi a spese sulle quali si intende chiedere il
contributo, gli stessi dovranno essere indicati in domanda e
andranno a ridurre l'importo delle spese ammissibili (si veda
l'art. 3 del bando nella parte delle spese comunque non
ammesse a contributo).
La risposta è negativa: sono ammissibili a contributo
esclusivamente le spese relative all'acquisto di nuovi beni.
Le spese non risultano ammissibili in quanto il bando
finanzia nuovi investimenti (ovvero l'acquisto di nuovi
impianti, macchinari, carrelli elevatori e altre categorie
indicate nel bando e non l'acquisto di componenti di cespiti
già di proprietà dell'impresa).
L'acquisto di un nuovo impianto di illuminazione rientra
tra gli impianti oggetto di agevolazione (ad esclusione delle
eventuali opere murarie). Non è invece agevolabile il mero
ripristino dell'impianto preesistente mediante, ad esempio,
la sostituzione di corpi illuminanti.
Ai fini del presente bando le paratie antiallagamento sono
considerate attrezzature strumentali all'attività d'impresa
in quanto finalizzate a proteggere l'attività stessa da
potenziali danni da allagamenti. Il costo sostenuto per
l'acquisto e l'installazione risulta agevolabile ad
esclusione delle eventuali opere murarie.
Sono ammesse a contributo le spese per investimenti
effettuate dall'imprese rientranti nell'elencazione di cui
all'art. 3, comma 4, del bando indipendentemente
dalle tipologie indicate nel modello C1 (la cui
presentazione rappresenta unicamente un requisito per
l'accertamento dello status di impresa alluvionata) e
possono essere relative sia alla completa sostituzione di
immobilizzazioni danneggiate (sono escluse le spese
di riparazione/ripristino delle stesse)che a
ulteriori investimenti.
Poiché le spese sono riferite all'acquisto di beni
ulteriori rispetto a quelli indicati come danneggiati nel
mod. C1 (e nella conseguente perizia presentata ai fini
dell'erogazione del contributo), le stesse sono ammissibili
per intero in quanto non hanno beneficiato del contributo di
immediato sostegno di cui all'Ordinanza Commissariale n. 66
del 28/06/2024.
Il contributo di cui all'Ordinanza Commissariale n. 66 del
28/06/2024 dovrà essere imputato in misura proporzionale al
peso che la fattura relativa alla spesa assume in rapporto
alla somma degli importi indicati nel modello C1 o degli
eventuali minori importi indicati nella perizia. Ad
esempio:
spesa sostenuta per l'acquisto del bene per il quale si
intende richiedere il contributo Euro 30.000,00;
somma degli importi indicati nel modello C1 (o degli
eventuali minori importi indicati nella perizia) Euro
100.000,00;
quota del contributo imputabile al bene Euro 20.000,00 x
(30.000,00/100.000,00) = 6.000,00;
importo ammissibile a contributo Euro
30.000,00-6.000,00=24.000,00.
Come indicato all'art. 3, comma 3, del bando possono
presentare domanda a valere sull'ambito B tutte le imprese
che esercitano attività di commercio al dettaglio e attività
assimilate di cui all'art. 22 del DPR 633/1972, quindi tutti
i soggetti passivi IVA non obbligati all'emissione di fattura
e - conseguentemente - assoggettati all'obbligo di
memorizzazione e trasmissione dei dati dei corrispettivi
all'Agenzia delle Entrate ai sensi del D.Lgs. 127/2015.
La risposta è negativa. Nel caso prospettato si dovrà
tener conto, ai fini della determinazione della
riduzione dei corrispettivi e della conseguente
quantificazione del contributo, esclusivamente dei
proventi derivanti dalle attività di commercio al
dettaglio e attività assimilate di cui all'art. 22 del DPR
633/1972 quali risultanti dalla sezione
"corrispettivi" del Cassetto Fiscale.
Ai fini della determinazione dell'importo dei corrispettivi
relativi ai periodi di riferimento previsti dal bando e della
conseguente determinazione della riduzione, dovranno
essere tenuti in considerazione i soli importi (al netto
dell'IVA) risultanti dalla sezione "corrispettivi" del
Cassetto Fiscale. Pertanto l'imponibile delle
fatture per le quali non sia stato emesso anche
il documento commerciale di vendita o prestazione (i cui
importi siano pertanto confluiti nella suddetta sezione) non
rientra nel calcolo.
La risposta è negativa in quanto, nel caso prospettato,
viene a mancare un parametro essenziale per la determinazione
dell'entità (sia in termini assoluti che percentuali) della
riduzione dei corrispettivi.
Poiché i presupposti per la concessione dei contributi devono
essere verificati con riferimento all'unità danneggiata, non
possono essere presi a base i corrispettivi attribuibili alla
sede. Nel caso prospettato, pertanto, non risulta
possibile presentare la domanda venendo a mancare un
parametro essenziale per la determinazione dell'entità della
riduzione (si veda anche FAQ n. 18).
La risposta è negativa. Sono ammissibili solo
investimenti realizzati presso l'unità produttiva che ha
subito i danni. Fermo restando quanto precisato
in ordine alle categorie di spesa ammesse a contributo (si
veda FAQ n. 12), si richiama
infatti l'attenzione sull'art. 3 del bando, che individua gli
ambiti di intervento e le spese ammissibili, specificando che
"Costituisce requisito essenziale di
ammissibilità l'esistenza di un nesso di causalità
del danno diretto ed immediato subito con gli eventi
calamitosi di cui al presente bando
", da comprovarsi mediante la presentazione del mod. C1.
La produzione del mod. C1 consente di identificare
univocamente l'unità operativa (sede o unità locale)
danneggiata "i cui riferimenti andranno indicati nel
modulo di domanda" (art. 3, comma 2).
L'art. 2, comma 3, del bando precisa che "Ciascuna
impresa può presentare una sola domanda relativa
ad uno solo degli ambiti di cui al successivo articolo 3 ed
avrà diritto ad un solo contributo a valere sul
presente bando indipendentemente dal numero di unità
operative. Nella domanda dovrà essere indicata a quale
localizzazione si riferisce la stessa". Nel
caso prospettato, pertanto, l'impresa dovrà indicare in sede
di domanda i dati dell'unità operativa (sede o unità locale)
per la quale richiede il contributo: gli investimenti (ovvero
la riduzione dei corrispettivi) dovranno riferirsi
esclusivamente a tale unità operativa.
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Contributi a fondo perduto a sostegno di progetti di
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Pubblicate le FAQ relative al bando aggiornate al 3/06/25, le slide di presentazione del bando e il video della registrazione del webinar del 30/05/25.
Contributo camerale per le imprese delle province di Pistoia e Prato che hanno subito danni in conseguenza degli eventi alluvionali del mese di novembre 2023 – Edizione 2025.