Come regolarizzare le fatture prive di Codice Unico di progetto (CUP)

Come regolarizzare le fatture prive di Codice Unico di Progetto per ottenere i contributi da parte della Camera di commercio di Pistoia-Prato.

Le indicazioni riportate in questa pagina non trovano più applicazione, a seguito dell'emanazione della circolare n. 1 dell'8 gennaio 2025 del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.
Per le istruzioni corrette si rimanda a quelle riportate in ciascun bando.

Ultimo aggiornamento:

18 Aprile 2025

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Obbligo di apposizione del CUP sui titoli di spesa

Per dimostrare la correlazione tra spese sostenute e progetti finanziati con risorse pubbliche le fatture per l'acquisizione di beni e servizi devono contenere il Codice unico di progetto (CUP), come stabilito dall'art. 5 del D.L. n. 13/2023, modificato dall'art. 1, comma 479, della L. n. 213/2023 (Legge di bilancio 2024).

Questo codice è riportato nell'atto di concessione o viene comunicato al momento dell'assegnazione dell'incentivo oppure al momento della richiesta dello stesso.

Nel caso in cui siano ammesse a contributo spese sostenute prima dell'assegnazione del CUP, le amministrazioni pubbliche titolari delle misure di agevolazione devono fornire le istruzioni necessarie per adempiere all'obbligo di apposizione del CUP, come previsto dalla stessa norma.

Le presenti istruzioni si applicano ai bandi emanati dalla Camera di commercio di Pistoia-Prato dopo il 1° gennaio 2024.

Come regolarizzare le fatture

Fermo restando l'obbligo di apposizione del CUP per tutte le fatture emesse a partire dalla data di comunicazione del citato codice da parte della Camera di commercio, le fatture emesse prima di tale data dovranno essere regolarizzate seguendo queste modalità:

Fatture elettroniche

Le fatture elettroniche non possono essere modificate, pertanto la regolarizzazione deve avvenire tramite un documento elettronico a importo zero.

Tale documento deve contenere:

  •  i dati necessari per l'integrazione (codice CUP);
  • gli estremi della fattura da integrare.

Al documento dovrà essere allegato il file della fattura originaria e dovrà essere trasmesso al Sistema di interscambio dell'Agenzia delle Entrate (SdI), secondo le modalità indicate dalla circolare dell'Agenzia delle entrate n. 14/E del 2019 anche se riferite all'inversione contabile (in particolare i paragrafi 6.2 e 6.4).
L'integrazione elettronica è possibile utilizzando il codice di autofattura/integrazione predisposto dall'Agenzia delle Entrate con "Tipo-Documento" "TD20":

  • nella sezione "Dati del cedente/prestatore" inserire i dati del fornitore che avrebbe dovuto emettere la fattura con il CUP;
  • nella sezione "Dati del cessionario/committente" inserire i dati del soggetto che emette e trasmette l'autofattura via SdI, beneficiario del contributo;
  • nella sezione "Soggetto Emittente" utilizzare il codice "CC" (cessionario/committente).

La fattura elettronica, completa di integrazione, dovrà essere trasmessa alla Camera di commercio entro i termini previsti dal bando.

Tutta la documentazione dovrà essere conservata per almeno 10 (dieci) anni dalla data del provvedimento di erogazione del contributo e dovrà essere esibita in caso di controlli successivi da parte della Camera di commercio.

Fatture cartacee (emesse da soggetti che non siano stabiliti nel territorio dello Stato)

In caso di fornitore estero di servizi, cioè un soggetto non stabilito nel territorio dello Stato, per regolarizzare la fattura apporre il CUP sull'originale di ciascuna fattura cartacea, sia di acconto che di saldo, con scrittura indelebile, anche mediante l'utilizzo di un apposito timbro.

Copia della fattura così regolarizzata dovrà essere trasmessa alla Camera di commercio entro i termini previsti dal bando.

L'originale dovrà essere conservato per almeno 10 (dieci) anni dalla data del provvedimento di erogazione del contributo ed esibito in caso di controlli successivi da parte della Camera di commercio.

Attenzione: l'operazione di "integrazione" non è una regolarizzazione ai fini fiscali

L'operazione di "integrazione" non è una regolarizzazione della fattura a fini fiscali e contabili ma una semplice integrazione. A seguito di tale integrazione, rimangono inalterati tutti i dati della fattura originaria, senza alcuna conseguenza sugli adempimenti fiscali.

Termini per la regolarizzazione e trasmissione alla Camera di commercio

I termini entro cui effettuare la regolarizzazione nonché le modalità di trasmissione alla Camera di commercio della documentazione ai fini della rendicontazione/liquidazione del contributo sono disciplinati dai singoli bandi ai quali si rinvia.



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