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Come regolarizzare le fatture prive di Codice Unico
di progetto (CUP)
Come regolarizzare le fatture prive di Codice Unico di Progetto
per ottenere i contributi da parte della Camera di commercio di
Pistoia-Prato.
Ultimo aggiornamento:
10 Dicembre 2024
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Obbligo di apposizione del CUP sui
titoli di spesa
Per dimostrare la correlazione tra spese sostenute e progetti
finanziati con risorse pubbliche le fatture per
l'acquisizione di beni e servizi devono contenere il Codice
unico di progetto (CUP), come stabilito dall'art. 5 del
D.L. n. 13/2023, modificato dall'art. 1, comma 479, della L. n.
213/2023 (Legge di bilancio 2024).
Questo codice è riportato nell'atto di concessione o viene
comunicato al momento dell'assegnazione dell'incentivo oppure al
momento della richiesta dello stesso.
Nel caso in cui siano ammesse a contributo spese sostenute
prima dell'assegnazione del CUP, le amministrazioni pubbliche
titolari delle misure di agevolazione devono fornire le
istruzioni necessarie per adempiere all'obbligo di apposizione
del CUP, come previsto dalla stessa norma.
Le presenti istruzioni si applicano ai bandi emanati dalla
Camera di commercio di Pistoia-Prato dopo il 1° gennaio 2024.
Come regolarizzare le fatture
Fermo restando l'obbligo di apposizione del CUP per tutte
le fatture emesse a partire dalla data di comunicazione del
citato codice da parte della Camera di commercio, le
fatture emesse prima di tale data dovranno essere regolarizzate
seguendo queste modalità:
Fatture elettroniche
Le fatture elettroniche non possono essere modificate, pertanto
la regolarizzazione deve avvenire tramite un documento
elettronico a importo zero.
Tale documento deve contenere:
i dati necessari per l'integrazione (codice CUP);
gli estremi della fattura da integrare.
Al documento dovrà essere allegato il file della fattura
originaria e dovrà essere trasmesso al Sistema di
interscambio dell'Agenzia delle Entrate (SdI), secondo le
modalità indicate dalla circolare dell'Agenzia delle entrate n.
14/E del 2019 anche se riferite all'inversione contabile (in
particolare i paragrafi 6.2 e 6.4). L'integrazione
elettronica è possibile utilizzando il codice di
autofattura/integrazione predisposto dall'Agenzia delle Entrate
con "Tipo-Documento" "TD20":
nella sezione "Dati del cedente/prestatore"
inserire i dati del fornitore che avrebbe dovuto emettere la
fattura con il CUP;
nella sezione "Dati del cessionario/committente"
inserire i dati del soggetto che emette e trasmette
l'autofattura via SdI, beneficiario del contributo;
nella sezione "Soggetto Emittente" utilizzare il
codice "CC" (cessionario/committente).
La fattura elettronica, completa di integrazione, dovrà essere
trasmessa alla Camera di commercio entro i termini previsti dal
bando.
Tutta la documentazione dovrà essere conservata per almeno 10
(dieci) anni dalla data del provvedimento di erogazione del
contributo e dovrà essere esibita in caso di controlli successivi
da parte della Camera di commercio.
Fatture cartacee (emesse da soggetti che non siano
stabiliti nel territorio dello Stato)
In caso di fornitore estero di servizi, cioè un
soggetto non stabilito nel territorio dello Stato, per
regolarizzare la fattura apporre il CUP sull'originale di
ciascuna fattura cartacea, sia di acconto che di saldo, con
scrittura indelebile, anche mediante l'utilizzo di un apposito
timbro.
Copia della fattura così regolarizzata dovrà essere trasmessa
alla Camera di commercio entro i termini previsti dal bando.
L'originale dovrà essere conservato per almeno 10 (dieci) anni
dalla data del provvedimento di erogazione del contributo ed
esibito in caso di controlli successivi da parte della Camera di
commercio.
Attenzione: l'operazione di "integrazione" non è una
regolarizzazione ai fini fiscali
L'operazione di "integrazione" non è una
regolarizzazione della fattura a fini fiscali e contabili ma
una semplice integrazione. A seguito di tale integrazione,
rimangono inalterati tutti i dati della fattura originaria,
senza alcuna conseguenza sugli adempimenti fiscali.
Termini per la regolarizzazione e
trasmissione alla Camera di commercio
I termini entro cui effettuare la regolarizzazione nonché le
modalità di trasmissione alla Camera di commercio della
documentazione ai fini della rendicontazione/liquidazione del
contributo sono disciplinati dai singoli bandi ai quali si
rinvia.
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