Autoriparatori: riqualificazione della meccatronica entro il 5/01/2023

Il prossimo 4 gennaio 2023 scade il termine per l'adeguamento dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività di meccatronica.

Ultimo aggiornamento:

21 Novembre 2022

Tempo di lettura:

A chi si rivolge

L'attività di autoriparazione si distingue in Meccatronica - Carrozzeria – Gommista dal 5 gennaio 2013, data in cui è entrata in vigore la Legge n. 224/2012. Le precedenti attività appartenenti alle categorie Meccanica/motoristica ed Elettrauto sono state accorpate nell'unica categoria di "Meccatronica".

Di conseguenza, le imprese che alla data del 5 gennaio 2013 (data di entrata in vigore della legge) erano già iscritte al Registro delle imprese sia per la meccanica-motoristica che per l'attività di elettrauto, sono state abilitate d'ufficio alla nuova attività di meccatronica.

E' diverso per le imprese che alla data del 5 gennaio 2013 erano iscritte al Registro Imprese per una sola delle attività tra meccanica-motoristica o elettrauto. In questo caso, infatti, le imprese potranno continuare l'attività fino al 4 gennaio 2023, ma entro tale data le persone preposte alla gestione tecnica dovranno estendere l'abilitazione alla categoria mancante (meccanica - motoristica o elettrauto) tramite:

  • la frequenza con esito positivo degli appositi corsi di formazione regionali della durata di 40 ore limitatamente alle discipline relative all'abilitazione professionale non posseduta

oppure

  • rivalutazione dello stesso titolo di studio che aveva consentito di ottenere l'accertamento della sezione di meccanica-motoristica o di elettrauto.

Si precisa che i corsi di formazione devono essere riconosciuti dalla Regione o dalle Province autonome e sono rivolti esclusivamente ai soggetti che rivestono la qualifica di responsabile tecnico di imprese già iscritte nel Registro delle imprese e abilitate alle attività di meccanica-motoristica o a quella di elettrauto alla data del 5 gennaio 2013. Il superamento del corso di 40 ore consente l'immediata qualificazione del responsabile tecnico all'abilitazione non posseduta, senza dover dimostrare esperienza lavorativa di almeno un anno per tale abilitazione.

Effetti della mancata regolarizzazione

Il decorso del termine del 4 gennaio 2023, senza l'adeguamento alla norma, avrà come conseguenza che il responsabile tecnico (anche in caso di titolare o socio) non potrà più abilitare l'impresa e che, questa, pertanto, dovrà comunicare la cessazione/sospensione della propria attività. In assenza della comunicazione della cessazione/sospensione dell'attività da parte dell'impresa/società, l'Ufficio del Registro Imprese dovrà avviare il procedimento che condurrà alla inibizione delle attività di meccanica-motoristica oppure di elettrauto.

Aggiunta di una categoria

Si avvisa che entro il 4 gennaio 2023 le imprese di autoriparazione già iscritte alla data del 05/01/2013 per una o più categoria di attività (quindi meccatronica – gommista – carrozzeria), possono chiedere l'ampliamento ad una nuova categoria di attività di autoriparazione non posseduta, con la sola frequenza, con esito positivo, di percorsi formativi agevolati senza dover dimostrare l'esercizio dell’attività di autoriparazione come operaio qualificato alle dipendenze di imprese, già operanti nel/i settore/i non posseduto/i, per almeno un anno nell'arco degli ultimi cinque.

Come regolarizzare

Per effettuare la riqualificazione oppure l'ampliamento della categoria, l'impresa deve presentare una SCIA al Suap competente per territorio entro il 4 gennaio 2023.

Per l'esercizio dell'attività di autoriparazione:

  • se per l'impatto acustico non si superano le soglie di zonizzazione comunale;
  • se si tratta di officine di superficie coperta superiore a 300 mq;
  • se si tratta di officine meccaniche per lavorazioni a freddo con oltre 25 addetti;

si applica il regime della SCIA unica (art. 19-bis comma 2, legge 241/1990), prevista qualora per lo svolgimento di un'attività soggetta a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) siano necessarie altre SCIA o comunicazioni e notifiche. L'attività può essere avviata contestualmente alla presentazione della SCIA.
In questo caso l'impresa può presentare contestualmente l'iscrizione nel Registro delle Imprese e/o nel REA.

  • se per l'impatto acustico si superano le soglie di zonizzazione comunale;
  • nel caso di emissioni in atmosfera con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo complessivo di vernicianti pronti all'uso giornaliero non superiore o superiore a 20 kg

si applica il regime della SCIA condizionata (art. 19-bis, comma 3, legge 241/1990), prevista quando l'attività oggetto di Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) sia appunto condizionata all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati e non può essere avviata subito, bensì subordinatamente al rilascio del nulla osta.
Solo dopo l'ottenimento della necessaria autorizzazione/nulla osta, l'impresa può denunciare l'attività al Registro Imprese/REA.

A cura di

Ufficio Registro Imprese e REA-Albi e Ruoli

Sede di Prato - Via del Romito, 71

0574 612884-719
rea@ptpo.camcom.it

Sede di Pistoia - Corso Silvano Fedi, 36

0573/991439-452-457-459-462-478-487
albi@ptpo.camcom.it



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