Pagamento diritto annuale 2024 in base al fatturato

Ci sono due modalità di calcolo del diritto annuale previste dalla legge in base al tipo di impresa:

  • in misura fissa;
  • in base al fatturato dell'anno precedente. In quest'ultimo caso, le nuove imprese e unità locali pagano, solo per il primo anno, un importo fisso.
Ultimo aggiornamento:

16 Gennaio 2024

Tempo di lettura:

Chi paga in base al fatturato

Pagano il diritto annuale 2024 in base al fatturato:

  • le società in nome collettivo (snc) e in accomandita semplice (sas);
  • tutte le società di capitali (srl-spa-sapa);
  • le cooperative e i consorzi con attività esterna;
  • i gruppi europei di interesse economico (G.E.I.E.);
  • gli enti pubblici con attività economica esclusiva o prevalente.

Istruzioni per il calcolo

  • Il "fatturato" deve essere calcolato sulla base della dichiarazione IRAP.
  • Le imprese dovranno individuare la provincia in cui hanno la sede e il numero di unità locali presenti in Prato o Pistoia e in ogni altra provincia. Ai fini del diritto annuale, per "unità locali" si intende "unità locali e/o sedi secondarie".
  • Le nuove imprese e le nuove unità locali iscritte nel 2024 non rientrano nel pagamento a scadenza ordinaria, ma devono versare al momento dell'iscrizione gli importi indicati nel paragrafo "Importi per nuove iscrizioni".
  • Il diritto annuale non è frazionabile in proporzione ai mesi di iscrizione al Registro Imprese (sia per la sede che per le unità locali).
  • Per il 2024, il Ministero delle Imprese e made in Italy (ex Sviluppo Economico) ha autorizzato per la Camera di commercio di Pistoia-Prato la maggiorazione del 20% (decreto 23/02/2023).
La tua impresa ha trasferito la sede nel corso del 2024?

Se la nuova sede è in una provincia diversa dalla precedente, il diritto annuale per la sede deve essere pagato alla Camera di commercio in cui l'impresa era iscritta al 1 gennaio 2024. Non è rilevante la data effettiva di trasferimento, ma quella di iscrizione nel Registro Imprese della nuova Camera (si può vedere dalla visura).

La tua impresa ha cambiato natura giuridica?

Se il passaggio è da una forma giuridica che paga in misura fissa a una che paga in base al fatturato, o viceversa (mantenendo lo stesso codice fiscale), si deve pagare in base alla natura giuridica con cui l'impresa era iscritta al 1 gennaio 2024.

Nel caso di passaggio fra due forme che pagano entrambe in base al fatturato, le regole per il pagamento non cambiano. Se però la trasformazione è avvenuta l'anno precedente, e per questo ci sono due diverse dichiarazioni IRAP, bisogna sommare i fatturati.

Importi per nuove iscrizioni

Per le imprese che pagano in base al fatturato, il primo anno (cioè quello di iscrizione) è versato in misura fissa, con l'importo previsto per la classe più bassa di fatturato, sia per la sede che per le nuove unità locali.

In questo caso, il diritto annuale può essere automaticamente addebitato su indicazione del richiedente al momento dell'invio della pratica telematica (con indicazione degli importi in ricevuta); oppure può essere pagato nei 30 giorni successivi con F24. Per maggiori dettagli, consultare la pagina "come pagare il diritto annuale".

Importi per società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società di capitali, cooperative, consorzi (già ridotti del 50% e maggiorati del 20% rispetto alla misura "base")

Sede / U.L. Importo
Nuova impresa iscritta nel 2024 € 120,00
Per ogni nuova unità locale in provincia di Prato o Pistoia iscritta nel 2024 € 24,00

Definizione di fatturato

Il diritto annuale 2024 deve essere calcolato sul fatturato ricavato dal modello IRAP 2024 periodo d'imposta 2023, scegliendo i righi come indicato dalla circolare scaricabile al termine di questa pagina nella sezione Normativa. Il dettaglio verrà pubblicato quando l'Agenzia delle Entrate renderà definitivi i modelli di dichiarazione.

Riferimenti normativi

L. 29/12/1983 n. 580 (art. 18) - Finanziamento delle Camere di commercio

D.M. 21/04/2011 - Importi diritto annuale 2011 (base per tutti gli anni successivi)

D.L. 24/04/2014 n. 90 conv. in Legge 11.08.2014 n. 114 (articolo 28) - Riduzione del diritto annuale

D.Lgs. 15/12/1997 n. 446 - Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

L. 23/12/1994 n. 724 (art. 30) - Disciplina delle società di comodo

Decreto MiMIT 23/02/2023 - Maggiorazione 20%

Circolare MiSE del 03/03/2009 n. 19230 - Determinazione fatturato e modalità di calcolo (i riferimenti alle imprese individuali non sono più validi perché ora pagano sempre in misura fissa)

Circolare Agenzia delle Entrate del 21/12/2001 n. 106/E - Arrotondamento prima al centesimo e poi all'Euro (al punto 4 "Dichiarazioni")

A cura di

Ufficio Diritto Annuale

Sede di Prato - Via del Romito, 71
0574 612761-762

Sede di Pistoia - Corso Silvano Fedi, 36
0573 991447-473

diritto.annuale@ptpo.camcom.it



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