Diritto annuale – Pagamento insufficiente

E' il contribuente stesso che deve calcolare l'importo da versare per il diritto annuale. Anche con tutti i programmi di calcolo disponibili, messi a disposizione delle Camere di commercio o presenti in software privato, si possono verificare errori nel conteggio di quanto dovuto.

Ultimo aggiornamento:

17 Gennaio 2024

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Errori di calcolo nel versamento

La situazione di pagamento incompleto del diritto annuale può emergere durante controlli eseguiti dal contribuente stesso, oppure per il blocco del certificato Registro Imprese, o in sede di controllo per la concessione di contributi camerali alle imprese. Varie sono le cause che possono portare a un versamento incompleto:

  • avere omesso una o più unità locali nel conteggio del dovuto totale (il numero corretto da prendere in considerazione per ogni provincia è indicato nella "scheda impresa", che è una pagina aggiuntiva all'informativa annuale inviata tramite PEC);
  • avere preso un fatturato errato come base di conteggio (tutte le informazioni necessarie sono reperibili nella pagina Calcolo del diritto annuale in base al fatturato);
  • non avere applicato la maggiorazione approvata per ogni ambito provinciale con apposito decreto ministeriale;
  • avere invertito gli importi dovuti a due Camere di commercio diverse;
  • avere pagato l'importo dovuto per il piccolo imprenditore da parte di soggetti individuali che invece sono iscritti in sezione ordinaria.

Regolarizzare i pagamenti insufficienti

Il pagamento della differenza ancora dovuta avviene in modo diverso a seconda del tempo passato dalla scadenza originaria del versamento.

  • Entro un anno dalla scadenza è senz'altro consigliabile versare gli importi mancanti seguendo le istruzioni indicate nella pagina sul ravvedimento operoso.
  • Oltre un anno dalla scadenza, ma prima dell'emissione della cartella esattoriale, non si può più fare ravvedimento; si può scegliere fra regolarizzare il solo tributo (e aspettare l'emissione del ruolo con sanzione e interessi) o prendere contatto con l'ufficio diritto annuale per il saldo di tutto quanto dovuto.
  • Una volta emessa la cartella esattoriale, si potrà pagare solo ad Agenzia delle Entrate – Riscossione con i metodi di pagamento da questa previsti.
  • Particolare è il caso di versamento di importo corretto, ma invertendo i dovuti a due Camere di commercio diverse (per esempio, Pistoia-Prato con Firenze). In questo caso è opportuno segnalare la situazione a entrambe le CCIAA coinvolte che procederanno fra di loro al riversamento della differenza.

Riferimenti normativi

L. 29/12/1993 n. 580 (articolo 18) - Finanziamento delle Camere di commercio

D.M. 21/04/2011 – Importi diritto annuale 2011 (base per tutti gli anni successivi)

D.L. 24/06/2014 n. 90 conv. in Legge 11/08/2014 n. 114 (articolo 28) - Riduzione del diritto annuale

Decreto MiSE 12/03/2020 - Maggiorazione 20% (2020, 2021 e 2022)

Decreto MiMIT 23/02/2023 - Maggiorazione 20% (dal 2023)

Circolare MiSe n. 19230 del 03/03/2009 - Determinazione fatturato e modalità di calcolo (i riferimenti alle imprese individuali non sono più validi perché ora pagano sempre in misura fissa)

Circolare Agenzia delle Entrate n. 106/E del 21/12/2001 - Arrotondamento prima al centesimo e poi all'Euro (al punto 4 "Dichiarazioni")

A cura di

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