Il motore di ricerca interna del sito si avvale dei servizi Google.
Per procedere devi accettare l'utilizzo dei cookie di
terze parti.
Pagamento diritto annuale 2026 in base al fatturato
Ci sono due modalità di calcolo del diritto annuale previste
dalla legge in base al tipo di impresa:
in misura fissa;
in base al fatturato dell'anno precedente. In quest'ultimo
caso, le nuove imprese e unità locali pagano, solo per il primo
anno, un importo fisso.
Il Decreto Legge 89/2026, in vigore dal 23/05/26, stabilisce che
i soggetti ISA e i forfettari che non versano il diritto annuale
entro la scadenza del 20 luglio dovranno applicare, dal 21 luglio
e per i successivi trenta giorni, una maggiorazione dello 0,80%
anziché del consueto 0,40%.
Considera che il decreto dovrà essere convertito in legge entro
il 21 luglio, quindi potrebbero esserci ulteriori novità.
Ti invitiamo a controllare periodicamente il sito:
pubblicheremo ogni aggiornamento non appena disponibile.
Pagano il diritto annuale 2026 in base al fatturato:
le società in nome collettivo (snc) e in accomandita semplice
(sas);
tutte le società di capitali (srl-spa-sapa);
le cooperative e i consorzi con attività esterna;
i gruppi europei di interesse economico (G.E.I.E.);
gli enti pubblici con attività economica esclusiva o
prevalente.
Istruzioni per il calcolo
Il "fatturato" deve essere calcolato sulla base
della dichiarazione IRAP.
Le imprese dovranno individuare la provincia in cui hanno la
sede e il numero di unità locali
presenti in Prato o Pistoia e in ogni altra provincia. Ai
fini del diritto annuale, per "unità locali" si
intende "unità locali e/o sedi secondarie".
Le nuove imprese e le nuove unità
locali iscritte nel 2026 non rientrano nel pagamento a
scadenza ordinaria, ma devono versare al momento dell'iscrizione
gli importi indicati nel paragrafo "Importi per nuove
iscrizioni".
Il diritto annuale non è frazionabile in
proporzione ai mesi di iscrizione al Registro Imprese (sia per
la sede che per le unità locali).
La tua impresa ha trasferito la sede nel corso del 2026?
Se la nuova sede è in una provincia diversa dalla precedente, il
diritto annuale per la sede deve essere pagato alla Camera di
commercio in cui l'impresa era iscritta al 1 gennaio
2026. Non è rilevante la data effettiva di
trasferimento, ma quella di iscrizione nel Registro Imprese
della nuova Camera (si può vedere dalla visura).
La tua impresa ha cambiato natura giuridica?
Se il passaggio è da una forma giuridica che paga in misura
fissa a una che paga in base al fatturato, o viceversa
(mantenendo lo stesso codice fiscale), si deve
pagare in base alla natura giuridica con cui l'impresa era
iscritta al 1 gennaio 2026.
Nel caso di passaggio fra due forme che pagano entrambe in base
al fatturato, le regole per il pagamento non cambiano. Se però
la trasformazione è avvenuta l'anno precedente, e per questo ci
sono due diverse dichiarazioni IRAP, bisogna sommare
i fatturati.
Importi per nuove iscrizioni
Per le imprese che pagano in base al fatturato, il primo anno
(cioè quello di iscrizione) è versato in misura fissa, con
l'importo previsto per la classe più bassa di fatturato, sia
per la sede che per le nuove unità locali.
In questo caso, il diritto annuale può essere automaticamente
addebitato su indicazione del richiedente al momento
dell'invio della pratica telematica (con indicazione degli
importi in ricevuta); oppure può essere pagato nei 30
giorni successivi con F24. Per maggiori dettagli,
consultare la pagina "come
pagare il diritto annuale".
Importi per società in nome collettivo, società in
accomandita semplice, società di capitali, cooperative, consorzi
(già ridotti del 50% rispetto alla misura "base")
Per il 2026, la Camera di commercio di Pistoia-Prato ha
deliberato la maggiorazione del 20% rispetto agli importi
ministeriali. Il decreto del Ministero delle imprese e made in
Italy che autorizza questa maggiorazione è stato firmato in data
17 marzo 2026 e pubblicato sul sito del Ministero il 27 aprile
2026.
Hai iscritto un'impresa o unità locale nei primi mesi del 2026?
Se hai già pagato gli importi provvisori non
maggiorati (rispettivamente, 100 euro e 20 euro) dovrai pagare
l’integrazione entro il 30 novembre 2026 (pari
a 20 euro per la sede di società o consorzio e 4 euro per
l’unità locale). Il versamento dovrà essere effettuato con
modello F24 (cod. ente PO, tributo 3850, anno 2026). Oltre
questa data, dovrai versare con il ravvedimento.
Sede / U.L.
Importo
Nuova impresa iscritta nel 2026
€ 120,00
Per ogni nuova unità locale in provincia di Prato o
Pistoia iscritta nel 2026
€ 24,00
Definizione di fatturato
Il diritto annuale 2026 deve essere calcolato sul fatturato
ricavato dal modello IRAP 2026 periodo d'imposta 2025,
scegliendo i righi come indicato di seguito (circolare del
Ministero dello Sviluppo Economico n. 19230 del 03/03/2009,
scaricabile al termine di questa pagina nella sezione Normativa).
Sezione I - Imprese industriali e commerciali:
somma dei righi IC1 (ricavi delle vendite e
delle prestazioni) e IC5 (altri ricavi e
proventi).
Sezione II - Banche e altri soggetti finanziari:
somma dei righi IC15 (interessi attivi e
proventi assimilati) e IC18 (commissioni
attive).
Sezione I + Sezione II (art. 6 comma 9 D.Lgs.
446/1997): per le società la cui attività consiste
nella assunzione di partecipazioni in società esercenti
attività diversa da quella creditizia o finanziaria, somma
dei righi IC1 (ricavi delle vendite e delle
prestazioni), IC5 (altri ricavi e proventi)
e IC15 (interessi attivi e proventi
assimilati).
Sezione III - Imprese di assicurazione:
questi contribuenti devono fare riferimento alla somma dei premi
e degli altri proventi tecnici così come
indicati nelle scritture contabili previste dall'articolo
2214 e seguenti C.C.; precisamente alla somma delle voci I.1,
I.3, II.1, II.4 del conto economico, allegato al
provvedimento approvato con regolamento ISVAP (oggi IVASS)
4/04/2008 n. 22 e successive modificazioni e integrazioni.
Sezione V - Società in regime forfetario:
tali contribuenti devono fare riferimento alla somma dei
ricavi delle vendite e delle prestazioni e degli altri
ricavi e proventi ordinari, così come indicati nelle
scritture contabili previste dall'articolo 2214 e seguenti
del codice civile.
Sezione I - Soc. commerciali (art. 5-bis D.Lgs.
446/1997): rigo IP1 (ricavi di
cui all'art. 85 c.1 a) b) f) g) del TUIR). I contribuenti
dovranno scorporare da tale somma l'eventuale importo dei
maggiori ricavi da adeguamento agli studi di settore / ISA,
riportato nello stesso quadro.
Sezione II - Soc. commerciali e finanziarie (art.
5-6 c.9 D.Lgs. 446/1997): somma dei righi IP13
(ricavi delle vendite e delle prestazioni) e IP17
(altri ricavi e proventi). Per le società la cui attività
consiste nell'assunzione di partecipazioni in società
esercenti attività diversa da quella creditizia o
finanziaria, somma dei righi IP13 (ricavi
delle vendite e delle prestazioni), IP17
(altri ricavi e proventi) e IP18 (interessi
attivi e proventi assimilati).
Sezione III - Società in regime forfetario:
rigo IP47 (reddito d'impresa determinato
forfetariamente).
Sezione IV - Società esercenti attività agricola:
rigo IP52 (corrispettivi).
Gli imprenditori individuali, anche se iscritti in
sezione ordinaria, pagano per il 2026 un importo in misura
fissa e non devono quindi utilizzare il
dato del fatturato. Si rinvia alla pagina
dedicata ai soggetti che versano in misura fissa
I soggetti che compilano più sezioni dello stesso
quadro o più quadri del modello IRAP, ai fini del
calcolo del fatturato per la determinazione del diritto
annuale dovuto devono procedere alla somma dei valori
esposti nelle diverse sezioni o nei diversi quadri del
modello IRAP.
Le società di comodo non svolgono
un'attività economica o commerciale, ma si limitano a
gestire un patrimonio mobiliare o
immobiliare. Queste società compilano anche il quadro IS,
sezione III, del modello IRAP, ma non devono considerare gli
importi inseriti in questo quadro per il calcolo del diritto
annuale.
I confidi devono fare riferimento alla
voce M031 "corrispettivi per le prestazioni di
garanzia" del proprio conto economico. Se adottano i
principi contabili internazionali, devono invece considerare
la voce 30 "commissioni attive".
Calcolo del diritto annuale in
base al fatturato
Attenzione ai decimali
Tutti i risultati intermedi dei conteggi devono essere con 5
decimali. L'arrotondamento è sempre con criterio matematico (per
difetto se la prima cifra decimale scartata è da 0 a 4 e per
eccesso se è da 5 a 9). I calcoli non vengono comunque fatti mai
a mano, ma con i programmi predisposti dalle Camere di commercio
(i link sono dopo queste istruzioni) o con software di mercato.
Individuare il fatturato 2025 così come
descritto nella sezione precedente.
Calcolare l'importo base ministeriale per la sede,
in base alla seguente tabella, sommando gli importi dei singoli
scaglioni fino a quello in cui si trova il fatturato
dell'impresa:
Tabella per diritto annuale 2026 - Importi pre-riduzione
e senza maggiorazione
Da euro
A euro
Importi/Aliquote
0,00
100.000,00
€ 200,00 (misura fissa)
100.000,00
250.000,00
0,015%
250.000,00
500.000,00
0,013%
500.000,00
1.000.000,00
0,010%
1.000.000,00
10.000.000,00
0,009%
10.000.000,00
35.000.000,00
0,005%
35.000.000,00
50.000.000,00
0,003%
50.000.000,00
-------------
0,001 % (max. € 40.000,00)
calcolare l'importo base ministeriale per l'unità
locale, come 20% di quello per la sede, con il massimo
di € 200,00;
sommare il dovuto per la sede (se in
provincia di Prato o Pistoia) con quello di tutte le unità
locali presenti in queste due province;
al risultato precedente, applicare la riduzione 50%
e poi la maggiorazione del 20% per la Camera di
Pistoia-Prato. Fino a qui, tutti i numeri devono essere con 5
decimali;
arrotondare quanto ottenuto prima al centesimo e poi
all'Euro: si otterrà l'importo da indicare nel modello
F24 per la CCIAA di Pistoia-Prato;
se si sceglie di pagare alla seconda delle scadenze previste,
lo 0,40% (oppure 0,80%) in più si calcola
sull'importo precedentemente arrotondato all'Euro, ma il nuovo
risultato si arrotonda al centesimo;
se l'impresa ha unità locali fuori provincia,
si riparte dall'importo base ministeriale per l'unità
locale (con 5 decimali) e, per ogni CCIAA: si
moltiplica per il numero di unità locali in quella provincia; si
riduce del 50% e si applica l'eventuale maggiorazione; si
arrotonda al centesimo e poi all'Euro;
le unità locali iscritte nel 2026 a Prato
e/o a Pistoia, a differenza delle altre, pagano sempre Euro
24,00 (ovvero 40 - riduzione 50% + maggiorazione 20%).
Questo importo, di regola, deve già essere stato versato al
momento della domanda di iscrizione o nei 30 giorni successivi;
altrimenti si dovrà provvedere al ravvedimento. (Le unità locali
iscritte nei primi mesi del 2026 che hanno pagato l'importo
provvisorio di 20 euro devono versare la differenza entro il
30/11)
Programmi ed esempi di calcolo in base al fatturato
Foglio di calcolo del diritto annuale 2026 predisposto dalla
Camera di commercio scaricabile in formato Excel
o in formato LibreOffice.
Circolare
MiSE del 03/03/2009 n. 19230 - Determinazione
fatturato e modalità di calcolo (i
riferimenti alle imprese individuali non sono più validi perché
ora pagano sempre in misura fissa)
Con questo modulo puoi segnalare anche problemi di
accessibilità ai contenuti. In questo caso ti chiediamo
di dare il voto e, nel menù Motivi della valutazione
selezionare Accessibilità dei contenuti. Nel campo Commento
inserisci il problema e quali tecnologie assistive stai utilizzando e
nel campo Indirizzo email il tuo indirizzo per poterti
contattare.