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Diritto annuale - Chi deve pagare
Il diritto annuale è dovuto per l'iscrizione al Registro delle
Imprese o al REA e non è frazionabile in mesi; si paga anche per
le unità locali o sedi secondarie. L'obbligo cessa solo per
cancellazione dal Registro delle Imprese, salvo casi particolari.
Il Decreto Legge 89/2026, in vigore dal 23/05/26, stabilisce che
i soggetti ISA e i forfettari che non versano il diritto annuale
entro la scadenza del 20 luglio dovranno applicare, dal 21 luglio
e per i successivi trenta giorni, una maggiorazione dello 0,80%
anziché del consueto 0,40%.
Considera che il decreto dovrà essere convertito in legge entro
il 21 luglio, quindi potrebbero esserci ulteriori novità.
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Ultimo aggiornamento:
27 Maggio 2026
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Chi è tenuto al pagamento
Vuoi consultare tutte le informazioni sul diritto annuale?
Tutte le imprese iscritte o annotate nel Registro delle
Imprese e i soggetti iscritti nel R.E.A
devono pagare il diritto annuale.
Per la sede dell'impresa, il diritto annuale
è dovuto alla Camera di commercio competente per provincia
(importo unico comprensivo anche delle eventuali sedi
secondarie o unità locali nello stesso territorio).
Per ogni provincia, diversa da quella della sede,
in cui l'impresa ha sedi secondarie o unità locali, si dovrà
pagare un diritto alla Camera di commercio competente per
territorio.
È da tenere presente che, con i recenti accorpamenti delle
Camere di commercio, province diverse potrebbero in
realtà appartenere a un'unica Camera di commercio (ad
esempio, nel caso della Camera di commercio di Pistoia-Prato è
calcolato un dovuto unico per Prato e Pistoia).
Le imprese con sede legale all'estero pagano
un diritto per ogni unità locale o sede secondaria alla Camera
di appartenenza.
Le unità locali all'estero di imprese con sede in Italia non
devono pagare il diritto annuale.
Le associazioni, fondazioni, e in generale i soggetti
iscritti solo al R.E.A., non pagano somme
aggiuntive per le loro eventuali unità locali.
Il diritto annuale è dovuto per anno solare, ciò significa che
l'impresa (o soggetto R.E.A.) che si è iscritta o cancellata nel
corso dell'anno è comunque tenuta a pagare l'intero importo, senza
possibilità di frazionamento dello stesso in relazione
ai mesi in cui è stata effettivamente iscritta.
Chi non è tenuto al pagamento
Il diritto annuale è dovuto finché l'impresa rimane iscritta al
Registro delle Imprese. Le uniche cause di esonero sono:
imprese con un provvedimento di fallimento /
liquidazione giudiziale o liquidazione
coatta amministrativa emanato entro il 31/12 dell'anno
precedente, tranne i casi in cui sia stato autorizzato
l'esercizio provvisorio dell'impresa;
imprese individuali cessate entro il 31/12 dell'anno
precedente, a condizione che la relativa
domanda di cancellazione sia stata presentata entro il 30
gennaio dell'anno di riferimento (se il 30 gennaio è
sabato o domenica il termine è prorogato al giorno lavorativo
successivo)
società che hanno approvato il bilancio finale di
liquidazione entro il 31/12 dell'anno precedente, a
condizione che la relativa domanda di cancellazione sia
stata presentata entro il 30 gennaio dell'anno di
riferimento (se il 30 gennaio è sabato o domenica il termine è
prorogato al giorno lavorativo successivo)
società cooperative per le quali sia stato disposto lo scioglimento
d'ufficio entro il 31/12 dell'anno precedente;
start-up innovative (vedi la sezione
successiva).
Casi particolari:
Lo stato di liquidazione, inattività o sospensione
dell'attività non sono causa di esonero dal versamento del
diritto annuale. Lo stesso vale per le imprese in concordato
preventivo.
Anche nel caso di amministrazione straordinaria
il versamento del diritto annuale è dovuto, almeno fino a quando
viene autorizzato l'esercizio dell'impresa.
Imprenditori individuali deceduti: l'ultimo
anno in cui si è obbligati al versamento corrisponde all'anno di
decesso del titolare. Il pagamento, secondo le norme generali, è
a carico degli eredi.
Eventi eccezionali: le agevolazioni in
materia tributaria disposte con legge in occasione di eventi o
situazioni di carattere eccezionale si applicano anche al
diritto annuale.
Start-up innovative e PMI
innovative
Per le start up innovative e le Piccole e Medie Imprese (PMI)
innovative sono previste delle agevolazioni fiscali. Il beneficio
dell'esenzione dal pagamento del diritto annuale alla Camera di
commercio, per un massimo di 5 anni, è concesso soltanto alle
start-up innovative (e non alle PMI innovative) e agli incubatori
certificati di start-up.
Qual è la differenza fra start-up e PMI innovative?
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