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Startup innovativa, incubatore certificato di startup innovativa e startup innovativa a vocazione sociale

Come fare per iscrivere nella sezione speciale del Registro delle Imprese una impresa che svolge attività ad alto contenuto tecnologico, requisiti necessari e autocertificazione del possesso dei requisiti.

Ultimo aggiornamento:

29 Aprile 2026

Tempo di lettura:

Cosa è

Con la legge n. 221/2012 di conversione del DL 179/2012, chiamato anche Decreto Legge Crescita 2.0, è stato introdotto nell'ordinamento italiano una nuova tipologia di imprese: la startup innovativa, i cui requisiti sono stati in seguito modificati dal DL 3/2015 (decreto Investment Compact) e successivamente con Legge 193/2024.

La normativa introduce anche la definizione di incubatore certificato di startup innovative: una società di capitali che offre servizi per sostenere la nascita e lo sviluppo delle startup innovative.

La start up innovativa è una società di capitali di diritto italiano, costituita anche in forma di cooperativa, che ha come oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico.

Requisiti

La start up innovativa deve possedere i seguenti requisiti:

  • è una micro, piccola o media impresa (MPMI), classificata secondo la raccomandazione 2003/361/CE della Commissione Europea del 6 maggio 2003
  • è costituita da non più di 60 mesi
  • ha sede in Italia, o in uno degli Stati membri dell'Unione Europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo purchè abbia una sede produttiva o una filiale in Italia
  • a partire dal secondo anno di attività della startup innovativa, il totale del valore della produzione annua, così come risultante dall'ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, non è superiore a 5 milioni di euro
  • non è quotata in un mercato regolamentato o in una piattaforma multilaterale di negoziazione
  • non distribuisce, e non ha distribuito, utili
  • non è stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda
  • ha come oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di un prodotto o servizio ad alto valore tecnologico
  • non svolge attività prevalente di agenzia o servizi di consulenza
  • possiede almeno uno dei tre seguenti ulteriori requisiti:
    • le spese in ricerca e sviluppo sono uguali o superiori al 15 per cento del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione. Per le imprese di nuova costituzione, il requisito è attestato da una dichiarazione del legale rappresentante contenente una previsione dettagliata delle spese in attività di ricerca e sviluppo (vedi sezione modulistica)
    • impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al terzo della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un'università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all'estero, ovvero, in percentuale uguale o superiore a due terzi della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale
    • è titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale ovvero sia titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché tali privative siano direttamente afferenti all'oggetto sociale e all'attività di impresa

E' inoltre importante possedere un sito internet (da indicare nella modulistica) nel quale le società start-up devono rendere disponibili, tra l'altro, le informazioni previste dall'art. 25 comma 11 della legge.

Con le modifiche introdotte dalla Legge 193/2024, lo status di start up innovativa dura 3 anni (prima 5) dalla data di iscrizione nella sezione speciale.

È possibile estendere la permanenza nella sezione per ulteriori due anni se la Start-up soddisfa almeno uno dei seguenti ulteriori requisiti:

  • incremento al 25% delle spese in ricerca e sviluppo
  • sottoscrizione di almeno un contratto di sperimentazione con un ente pubblico
  • incremento dei ricavi e dell'occupazione superiore al 50% tra il secondo e il terzo anno
  • costituzione di una riserva patrimoniale di oltre 50.000 euro ottenuta tramite finanziamenti convertibili, aumento di capitale a sovrapprezzo o investimenti di minoranza da parte di investitori regolamentati, business angels o attraverso campagne di equity crowdfunding su piattaforme autorizzate, accompagnata da un incremento del 20% delle spese in ricerca e sviluppo
  • titolarità di almeno un brevetto

Il termine di cinque anni complessivi per la permanenza nella sezione speciale può essere esteso per ulteriori periodi di due anni, fino ad un massimo di quattro anni complessivi, per il passaggio nella fase di scale-up, se si verifica almeno una delle seguenti condizioni:

  • un aumento di capitale a sovrapprezzo effettuato da un Organismo di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR) di importo superiore a 1 milione di euro per ogni periodo di estensione (per il primo biennio di proroga, l'aumento di capitale deve essersi realizzato nei primi 5 anni di permanenza in sezione speciale. Per il secondo biennio di proroga, l'ulteriore aumento di capitale deve realizzarsi nel periodo tra 5° e il 7° anno di permanenza in sezione speciale)
  • un incremento dei ricavi derivanti dalla gestione caratteristica dell'impresa superiore al 100% annuo (il requisito va verificato sulla base del bilancio relativo al quinto anno di permanenza nella sezione speciale. Per la proroga dei primi 2 anni, l'incremento dei ricavi va calcolato rispetto all'anno precedente, rispetto al quarto anno di iscrizione. Per la proroga dei secondi 2 anni, l'incremento dei ricavi va calcolato rispetto al sesto anno di iscrizione).

Vantaggi

La startup innovativa può godere, nell'arco di cinque anni, di una serie di agevolazioni: esenzioni per la costituzione e l'iscrizione nel Registro delle Imprese, agevolazioni fiscali, nonché deroghe al diritto societario e una disciplina particolare nei rapporti di lavoro nell'impresa.

Per poter beneficiare di questi vantaggi la start up deve essere iscritta nell'apposita sezione speciale del Registro delle Imprese.

Cerchi altre informazioni?

Visita il sito startup.registroimprese.it.

Come si ottiene l'iscrizione nella sezione speciale

La redazione degli atti costitutivi di società a responsabilità limitata startup innovative segue le stesse regole previste per la costituzione di una S.r.l. ordinaria, che prevedono l'obbligo per i contraenti di redigere un atto pubblico di fronte a un Notaio.

La domanda di iscrizione nell'apposita sezione deve essere presentata al Registro delle imprese competente insieme alla dichiarazione del possesso dei requisiti sottoscritta dal legale rappresentante.

Tale domanda può essere presentata contestualmente alla domanda di iscrizione dell'atto costitutivo della società nel Registro delle imprese o in un momento successivo.

Si ricorda che una volta ottenuta l'iscrizione come "Startup innovativa" l'impresa è tenuta ai seguenti adempimenti:

Dopo l'iscrizione nella sezione speciale del registro imprese il legale rappresentante inserisce le ulteriori informazioni richieste sulla piattaforma startup.registroimprese.it. Una volta all'anno, in corrispondenza dell'adempimento relativo al mantenimento del possesso dei requisiti, tali informazioni devono essere aggiornate o confermate.

Comunicazione annuale del mantenimento requisiti ed aggiornamento informazioni

Il legale rappresentante entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio e comunque entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio attesta il mantenimento del possesso dei requisiti depositando tale dichiarazione presso l'ufficio del registro delle imprese tramite pratica telematica. Qualora lo statuto preveda un maggior termine, comunque non superiore a 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio, per la convocazione dell'assemblea che approva il bilancio (facoltà possibile nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato o quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società), la dichiarazione può essere depositata nel termine di sette mesi dalla chiusura dell'esercizio, fermo il rispetto dei 30 giorni dall'approvazione del bilancio.

Per l'invio della pratica è necessario aver prima aggiornato le informazioni sulla piattaforma startup.registroimprese.it.

La guida sugli adempimenti delle startup innovative è in corso di aggiornamento al fine di recepire le novità introdotte dalla nuova normativa. Le informazioni in essa contenute possono comunque essere consultate tenendo però conto degli aggiornamenti della legge n. 193/2024.

I modelli di dichiarazione dei requisiti di start up innovativa da utilizzare nelle varie fasi di vita della start up sono pubblicati nella sezione dedicata alla modulistica della presente pagina:

  • Modello A per la prima iscrizione della società start-up nella sezione speciale del registro delle imprese
  • Modello B per la dichiarazione annuale di mantenimento dei requisiti
  • Modello C per il mantenimento dell'iscrizione dopo il terzo anno (imprese già iscritte alla data del 18/12/2024)
  • Modello C1 per il mantenimento dell'iscrizione dopo il terzo anno (imprese iscritte dal 18/12/2024)
  • Modello D per il mantenimento dell'iscrizione dopo cinque anni e dopo sette anni

Nel caso in cui la startup non presenti la dichiarazione annuale per la conferma del possesso dei requisiti di startup innovativa, il Conservatore provvederà alla cancellazione d'ufficio dalla sezione speciale del Registro delle imprese.

Startup innovativa a vocazione sociale

Con Circolare n. 3677/C del 20 gennaio 2015 il Ministero dello Sviluppo Economico ha fornito chiarimenti sul riconoscimento dello status di startup innovativa a vocazione sociale la cui definizione è stata introdotta dall'art. 25, comma 4, del D.L. 179/2012, convertito con L. 221/2012.

Il riconoscimento di startup innovativa a vocazione sociale avviene mediante autocertificazione, da presentare alla Camera di commercio competente.

Con l'autocertificazione il legale rappresentante della società:

  • dichiara di operare in via esclusiva in uno o più settori elencati all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155 (assistenza sociale; assistenza sanitaria; assistenza socio-sanitaria; educazione, istruzione e formazione; tutela dell'ambiente e dell'ecosistema; valorizzazione del patrimonio culturale; turismo sociale; formazione universitaria e post-universitaria; ricerca ed erogazione di servizi culturali; formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica ed al successo scolastico e formativo);
  • indica tale/i settore/i nella modulistica registro imprese;
  • dichiara di realizzare, operando in tale/i settore/i, una finalità di interesse generale;
  • si impegna a dare evidenza dell'impatto sociale prodotto.

L'impegno di cui all'ultimo punto si sostanzia nella redazione di un "Documento di descrizione di impatto sociale" da compilare secondo le indicazioni fornite nella Guida sugli adempimenti societari della startup innovativa redatta dalle Camere di commercio con il coordinamento del Ministero competente.

La società dovrà redigere e trasmettere in via telematica alla Camera di commercio competente territorialmente il "Documento di descrizione di impatto sociale" con cadenza annuale, secondo le modalità indicate nella Guida sopra citata.

Per maggiori informazioni visita il sito dedicato startup.registroimprese.it.

Costi

Le pratiche relative alle start-up innovative e agli incubatori certificati di startup innovative sono esenti dal pagamento dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria.

Modulistica

PDF LibreOffice Descrizione
Modello A Prima iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese in formato pdf Modello A Prima iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese in formato OpenDocument Modello A - Prima iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese
Modello B Autocertificazione annuale che attesta il mantenimento dei requisiti in formato pdf Modello B Autocertificazione annuale che attesta il mantenimento dei requisiti in formato OpenDocument Modello B - Autocertificazione annuale che attesta il mantenimento dei requisiti di cui all'art. 25 c. 2 DL 179/2012
Modello C Mantenimento dell'iscrizione dopo il terzo anno in formato pdf Modello C Mantenimento dell'iscrizione dopo il terzo anno in formato OpenDocument Modello C - Mantenimento dell'iscrizione dopo il terzo anno (imprese già iscritte alla data del 18/12/2024)
Modello C1 Mantenimento dell'iscrizione dopo il terzo anno (imprese iscritte dal 18/12/2024) in formato pdf Modello C1 Mantenimento dell'iscrizione dopo il terzo anno (imprese iscritte dal 18/12/2024) in formato OpenDocument Modello C1 - Mantenimento dell'iscrizione dopo il terzo anno (imprese iscritte dal 18/12/2024)
Modello D Mantenimento dell'iscrizione dopo cinque anni e dopo sette anni di iscrizione nella sezione speciale in formato pdf Modello D Mantenimento dell'iscrizione dopo cinque anni e dopo sette anni di iscrizione nella sezione speciale in formato OpenDocument Modello D – Mantenimento dell'iscrizione dopo cinque anni e dopo sette anni di iscrizione nella sezione speciale
Fac simile dichiarazione spese in ricerca e sviluppo per start up neo costituite in formato pdf Fac simile dichiarazione spese in ricerca e sviluppo per start up neo costituite in formato OpenDocument Fac simile dichiarazione spese in ricerca e sviluppo per start up neo costituite

Riferimenti normativi

L. 17/12/2012 n. 221 - Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese.

D.L. 24/01/2015 n. 3 - Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti.

Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 3677/C del 20 gennaio 2015 - Startup innovativa a vocazione sociale.

D.L. 18/10/2012 n. 179 - Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese.

D.Lgs. 3/07/2017 n. 112 - Revisione della disciplina in materia di impresa sociale.

L. 16/12/2024 n. 193 - Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023.

Circolare MIMIT n. 72022 del 30/07/2025.



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