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Organismo per la Composizione delle Crisi da sovraindebitamento (O.C.C.)
Organismo imparziale e indipendente per la gestione delle crisi da sovraindebitamento.
Ultimo aggiornamento:
12 Maggio 2023
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Cosa è
Il D.Lgs n. 14/2019 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza), in vigore dal 15 luglio 2022, che ha sostituito la Legge n.3/2012, qualifica il sovraindebitamento come lo stato di crisi o di insolvenza del debitore che non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.
L'Organismo per la Composizione delle Crisi da sovraindebitamento (O.C.C.) della Camera di Commercio di Pistoia-Prato è iscritto al n. 148 del Registro degli Organismi di cui all'art. 4 del D.M. n. 202/2014 tenuto dal Ministero della Giustizia. E' un ente terzo, imparziale e indipendente al quale ciascun debitore, tra quelli legittimati, può rivolgersi al fine di far fronte all'esposizione debitoria con i propri creditori.
Come accedere alla procedura
La procedura è disciplinata dal Regolamento dell'Organismo e vi hanno accesso i soggetti sovra-indebitati che non possono utilizzare le procedure concorsuali e che quindi sono esposti alle azioni esecutive promosse individualmente dai creditori.
Possonoaccedere alla procedura:
il consumatore;
l'imprenditore agricolo;
la c.d. start up innovativa;
l'imprenditore minore ai sensi dell'art. 2, lettera d), del D.lgs. n. 14/2019 con il possesso congiunto dei seguenti requisiti negli ultimi tre esercizi prima del deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale: un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad € 300.000,00, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad € 200.000,00, ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad € 500.000,00;
l'imprenditore sopra soglia art 1 L.F. ma con debiti inferiori ad € 30.000,00;
l'imprenditore cessato;
il socio illimitatamente responsabile;
professionisti, artisti e altri lavoratori autonomi;
società professionali ex L. 183/2011;
associazioni professionali o studi professionali associati;
società semplici costituite per l'esercizio delle attività professionali;
enti privati non commerciali.
Non possono accedere alla procedura:
l'imprenditore soggetto ad altre procedure concorsuali;
chi, nei 5 anni precedenti alla presentazione della domanda, è già stato esdebitato;
chi ha già beneficiato per due volte dell'esdebitazione;
chi ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.
Il debitore può rivolgersi all'O.C.C. territorialmente competente per il deposito della domanda di avvio del procedimento. L'Organismo, valutato il rispetto dei presupposti normativi, nomina un professionista ("Gestore della crisi") che, a seguito dell'esame della documentazione prodotta, assisterà il debitore nella ristrutturazione dei debiti e nella conseguente soddisfazione dei crediti.
Il debitore può alternativamente:
se consumatore, formulare un piano di ristrutturazione dei debiti con importi e tempi definiti per saldare in tutto o in parte i debiti stessi; non è necessario il parere favorevole dei creditori;
se non consumatore:
se è prevista la prosecuzione dell'attività imprenditoriale o professionale, formulare una proposta di concordato minore ai creditori, ai quali viene proposto un progetto con importi e tempi definiti per saldare in tutto o in parte i debiti. L'accordo è raggiunto se sono favorevoli creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto;
se non è prevista la prosecuzione dell'attività imprenditoriale o professionale, formulare una proposta di concordato minore ai creditori con obbligo di apporto di risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile la soddisfazione degli stessi creditori.
Incarichi conferiti
Comunicazione ai sensi dell'art. 6, comma 3, del D.M. n. 202/2014.