Abilitazione all'attività di autoriparatore

L'attività di autoriparazione è svolta per la manutenzione e la riparazione dei veicoli e dei complessi di veicoli a motore, tra cui ciclomotori, macchine agricole, rimorchi e carrelli adibiti a trasporto su strada di persone e di cose.

Ultimo aggiornamento:

16 Ottobre 2024

Tempo di lettura:

Soggetti interessati

L'attività di autoriparazione può riguardare:

  • meccatronica (ex meccanica e motoristica ed elettrauto);
  • carrozzeria;
  • gommista.

Le imprese che intendono svolgere l'attività di autoriparazione devono presentare una SCIA al Suap competente per territorio.

Rientrano nell'attività di autoriparazione:

  • tutti gli interventi di sostituzione, modificazione e ripristino di qualsiasi componente, anche particolare, dei veicoli e dei complessi di veicoli a motore compresi i ciclomotori, macchine agricole, rimorchi e carrelli adibiti a trasporto su strada;
  • l'installazione di impianti e componenti fissi sugli stessi veicoli e complessi di veicoli a motore.

Non rientrano nell'attività di autoriparazione le attività di:

  • lavaggio;
  • rifornimento di carburante;
  • di sostituzione filtro aria, filtro olio, dell'olio lubrificante e di altri liquidi lubrificanti o di raffreddamento che devono in ogni caso essere effettuate nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e di smaltimento di rifiuti, nonché l'attività di commercio di veicoli.

Sono soggette alla stessa disciplina anche le imprese esercenti in prevalenza attività di commercio e noleggio di veicoli e le imprese di autotrasporto merci per conto terzi iscritte all'Albo degli autotrasportatori che svolgano, con carattere strumentale o accessorio attività di autoriparazione, nonché ogni altra impresa, ente o organismo di natura privatistica che svolga attività di autoriparazione per esclusivo uso interno (cosiddette officine interne).

La presentazione della SCIA al Suap non esonera l'impresa dal presentare l'iscrizione nel Registro delle Imprese o la denuncia al REA, indicando gli estremi della SCIA.

Quali sono i requisiti

L'attività di autoriparazione può essere esercitata solo da imprese che possiedono determinati requisiti morali e professionali.

I requisiti professionali devono essere posseduti dal preposto alla gestione tecnica appositamente nominato dall'impresa.

Requisiti morali

  • non essere sottoposti a cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dalla normativa antimafia (art. 67 del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159, “Effetti delle misure di prevenzione previste dal Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”) - vedi tabella dei soggetti che devono compilare autocertificazione per antimafia;
  • il responsabile tecnico non deve aver riportato condanne definitive per reati commessi nell'esecuzione degli interventi di sostituzione, modificazione o ripristino di veicoli a motore, per i quali è prevista una pena detentiva.

Requisiti personali

  • cittadinanza italiana o di altro stato membro dell'Unione Europea o di altro stato in cui sia operante la condizione di reciprocità.

Requisiti professionali (è sufficiente possederne uno):

Ai sensi dell'art. 6 della legge 5/01/1996, n. 25 sono abilitati i titolari o soci di imprese, anche se cessate, che dimostrino di avere svolto professionalmente l'attività nel corso di periodi pregressi all'entrata in vigore della legge 122/1992, per una durata non inferiore ad un anno, essendo stati iscritti per tali attività nell'Albo delle Imprese Artigiane o nel Registro delle Ditte.

Nel caso di requisito tecnico-professionale (titolo di studio e/o esperienza lavorativa) maturato all'estero sarà necessario il preventivo riconoscimento effettuato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Chi deve possedere i requisiti

L'impresa deve documentare perogni unità locale sede di officina, la preposizione di un responsabile tecnico in possesso dei requisiti personali e tecnico professionali di cui all'art. 7 della legge 122/92, che sia immedesimato nell'impresa. Il termine "immedesimazione", come ha precisato il competente Ministero (Circ. M.I.C.A. n. 3342/C del 22.6.1994), va interpretato in senso stretto e cioè "riferito alla necessità dell'esistenza, oggettiva e biunivoca, di un rapporto diretto del responsabile tecnico con la struttura operativa dell'impresa".

Nel caso in cui il responsabile tecnico non sia lo stesso imprenditore, il rapporto di immedesimazione - precisa il Ministero – deve concretizzarsi in una forma di collaborazione con quest'ultimo che consenta al "preposto responsabile tecnico" di operare in nome e per conto dell'impresa, impegnandola sul piano civile con il proprio operato e con le proprie determinazioni, sia pure limitatamente agli aspetti tecnici dell'attività della stessa. Conseguentemente il responsabile tecnico deve essere o il titolare dell'impresa individuale, o un socio prestatore d'opera, o un amministratore di società, oppure altro soggetto appositamente preposto dall'imprenditore all'esercizio dell'attività di autoriparatore (dipendente, collaboratore familiare).

Non può essere preposto alla gestione tecnica un consulente o un professionista esterno.

Come presentare la pratica

Le imprese che intendono iniziare una delle attività di autoriparazione devono presentare una SCIA al Suap competente per territorio, utilizzando la procedura telematica STAR accessibile dal sito del Comune.

Dove devo andare per compilare il modello di SCIA?

Per compilare il modello di SCIA, vai sul sito impresainungiorno.gov.it e inserisci il Comune del SUAP dove si intende svolgere l'attività.

A seconda delle modalità di esercizio l'attività di autoriparazione può essere soggetta a SCIA o autorizzazione.

L'attività è soggetta al regime della SCIA unica (art. 19-bis comma 2, legge 241/1990):

  • se per l'impatto acustico non si superano le soglie di zonizzazione comunale;
  • se si tratta di officine di superficie coperta superiore a 300 mq;
  • se si tratta di officine meccaniche per lavorazioni a freddo con oltre 25 addetti.

L'attività può essere avviata contestualmente alla presentazione della SCIA.

L'attività è soggetta al regime della SCIA condizionata (art. 19-bis comma 3, legge 241/1990):

  • se per l'impatto acustico si superano le soglie di zonizzazione comunale;
  • nel caso di emissioni in atmosfera con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo complessivo di vernicianti pronti all'uso giornaliero non superiore o superiore a 20 kg.

L'attività oggetto di Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) è condizionata all'acquisizione di atti di assenso e non può essere avviata subito, bensì subordinatamente al rilascio del nulla osta.

Quando presentare la pratica

La pratica per l'inizio attività al Registro delle Imprese e/o nel REA può essere presentata:

  • in caso di SCIA unica: dalla data di presentazione della SCIA al SUAP. Indicare come data di inizio attività la data in cui è stata presentata la SCIA;
  • in caso di SCIA condizionata: solo dopo aver ottenuto l'autorizzazione/nulla osta. Indicare come data di inizio attività la data in cui è stato rilasciato l'autorizzazione/nulla osta.

Variazione del responsabile tecnico

La variazione del responsabile tecnico è soggetta a comunicazione al Suap competente e deve essere denunciata al R.E.A..

Diritti e bolli

Oltre ai diritti di segreteria e bolli previsti per le sopracitate pratiche Registro Imprese sono dovuti ulteriori diritti di segreteria pari a € 9,00 per le imprese individuali e € 15,00 per le società.

Sanzioni

L'esercizio dell´attività di autoriparazione da parte di un'impresa non abilitata è punito con una sanzione amministrativa da € 5.164,00 a € 15.493,00 e con la confisca delle attrezzature e strumentazioni utilizzate per l'attività illecita.

Se un´impresa svolge un´attività di autoriparazione diversa da quella per cui è iscritta al Registro imprese è punita con una sanzione amministrativa da € 2.582,00 a € 7.745,00 e con la confisca delle attrezzature e strumentazioni.

Il proprietario o possessore del veicolo, che non si avvale di impresa in possesso di requisiti per la riparazione dello stesso, è soggetto ad una sanzione amministrativa da € 51,00 a € 258,00.

La vigilanza sull´applicazione della legge spetta alle Province e ai Comuni.

Termine del procedimento

Il termine per il procedimento di iscrizione della domanda è stabilito dal comma 8, art. 11, del D.P.R. 581/1995.

Modulistica

PDF LibreOffice Descrizione
Modello Antimafia Intercalare L in formato pdf Modello Antimafia Intercalare L in formato OpenDocument Modello Antimafia Intercalare L
Modello Antimafia Intercalare PG/L in formato pdf Modello Antimafia Intercalare PG/L in formato OpenDocument Modello Antimafia Intercalare PG/L
Modello Verifica preliminare del possesso dei requisiti professionali per attività di autoriparatore in formato pdf Modello Verifica preliminare del possesso dei requisiti professionali per attività di autoriparatore in formato OpenDocument Modello Verifica preliminare del possesso dei requisiti professionali per attività di autoriparatore
Tabella soggetti che devono compilare il modello per l'autocertificazione antimafia e l'autocertificazione dei requisiti di onorabilità e professionali in formato pdf   Tabella soggetti che devono compilare il modello per l'autocertificazione antimafia e l'autocertificazione dei requisiti di onorabilità e professionali

Riferimenti normativi

L. 5/02/1992 n. 122 - Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina delle attività di autoriparazione.

L. 11/12/2012 n. 224 - Modifiche e integrazioni alla disciplina degli autoriparatori.

D.Lgs. 25/11/2016 n. 222 - Regimi amministrativi che si applicano all'inizio attività di autoriparazione (pag. 62 dell'allegato A).

A cura di

Servizio Albi e Ruoli

Sede di Prato - Via del Romito, 71
0574 612884-719
rea@ptpo.camcom.it

Sede di Pistoia - Corso Silvano Fedi, 36
0573 991439-446-452-457-462-470-478-479
albi@ptpo.camcom.it



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