Le imprese che intendono svolgere l'attività di commercio all'ingrosso di prodotti non alimentari, alimentari, prodotti ortofrutticoli, carnei ed ittici.
Per commercio all'ingrosso si intende l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all'ingrosso o al dettaglio, o ad utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in grande (art. 13, comma 1, lett. "a" della L.R. 62/2018).
Quali sono i requisiti
Requisiti morali
I requisiti morali sono quelli determinati dall'art. 71 del Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (come modificato dal D. Lgs. 6/8/2012, n. 147).
Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita:
coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
coloro che sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione o misure di sicurezza previste dal Codice delle leggi antimafia (D.Lgs. n. 159/2011).
Il divieto di esercizio dell'attività nei casi previsti dai punti 2), 3), 4), 5) ed 6), permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.
Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.
Inoltre è necessario non essere sottoposti a cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dalla normativa antimafia (art. 67 del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159, "Effetti delle misure di prevenzione previste dal Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia").
Il commercio all'ingrosso relativo ai prodotti non alimentarinon è subordinato al possesso di requisiti professionali.
Chi deve possedere i requisiti
I requisiti morali devono essere posseduti dai seguenti soggetti:
ditta individuale: il titolare della ditta;
società di capitali e cooperativa: da tutti i componenti l'organo di amministrazione;
consorzio (art. 2612 del c.c.): chi ne ha la rappresentanza e gli imprenditori o i legali rappresentanti delle società consorziate;
società in nome collettivo: tutti i soci;
società in accomandita semplice: i soci accomandatari;
società estere con sede secondaria nel territorio dello Stato (art. 2506 del c.c.): coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato;
da altra persona preposta all'attività commerciale.
Come e quando presentare la pratica
Le imprese che intendono iniziare l'attività di commercio all'ingrosso devono presentare una pratica telematica all'ufficio del Registro delle Imprese della Camera di commercio della provincia dove viene esercitata l'attività, utilizzando la procedura della Comunicazione Unica.
Il commercio all'ingrosso nel settore alimentare è subordinato alla presentazione di una SCIA al Suap competente per territorio. Al momento della denuncia dell'attività al Registro Imprese o al REA, devono essere indicati gli estremi di presentazione della SCIA (o può essere allegata la relativa ricevuta). L'attività può essere legittimamente iniziata dalla data della SCIA.
Il commercio all'ingrosso nel settore non alimentare è soggetto alla presentazione di una SCIA al Suap competente per territorio se l'attività viene svolta su superficie di vendita totale lorda, comprensiva di servizi e depositi, superiore a 400 mq, o comunque se l'attività ricade in uno qualsiasi dei punti dell'allegato I al D.P.R. n. 151/2011 e sono previste altre comunicazioni, SCIA o altri adempimenti (consultare la Tabella riepilogativa degli adempimenti).
In tutti gli altri casi l'esercizio del commercio all'ingrosso non alimentare è soggetto a una Comunicazione, da presentarsi alternativamente al Suap competente per territorio, tramite il (sistema telematico di accettazione regionale STAR), o alla Camera di commercio. L'attività è legittimamente esercitata dalla data di presentazione della SCIA o della Comunicazione.
Qualora uno o più dei suddetti soggetti non dispongano della firma digitale, gli stessi potranno apporre sul modello la propria firma autografa allegando un documento di identità di riconoscimento e il modello dovrà poi essere sottoscritto digitalmente dal soggetto iscritto all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili oppure dal delegato incaricato con apposita procura.
Al momento della denuncia dell'attività al Registro Imprese o al REA devono essere indicati gli estremi di presentazione della SCIA o della Comunicazione (o può essere allegata la relativa ricevuta), se presentata al Suap, oppure deve essere allegato il modello comunicazione per l'avvio di attività di commercio all'ingrosso.
Si ricorda che l'esercizio dell'attività in assenza dei requisiti richiesti o la mancata conformazione alle previsioni normative nei termini, comporterà l'adozione di un provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività.
Nella pratica del Registro delle Imprese indicare come data di inizio attività: la data di invio della pratica o la data della ricevuta rilasciata dal Suap competente.
Attività fuori provincia
Le imprese che intendono iniziare l'attività di commercio all'ingrosso presso una unità locale posta in provincia diversa da quella della sede legale, devono presentare la Scia al Suap o alla Camera di commercio nel cui territorio di competenza viene svolta tale attività.
Il termine per il procedimento di iscrizione della domanda è stabilito dal comma 8, art. 11, del D.P.R. 581/1995.
Modulistica
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Descrizione
Tabella soggetti che devono compilare il modello per l'autocertificazione antimafia e l'autocertificazione dei requisiti di onorabilità e professionali
Comunicazione per l'avvio dell'attività di commercio all'ingrosso
Tabella Riepilogo degli adempimenti e indicazione degli enti ai quali inviare la Comunicazione
Sede di Pistoia - Corso Silvano Fedi, 36
0573 991439-452-457-458-459-462-478 albi@ptpo.camcom.it
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Le prove di esame per l'attività di Agenti di Affari in
Mediazione si terranno il giorno giovedì 10 ottobre 2024 alle ore
14:30 presso la sede di Pistoia.
Le prove di esame per l'attività di Agenti di Affari in
Mediazione si terranno il giorno mercoledì 17 luglio 2024 alle ore
09:30 presso la sede di Prato.
Le prove di esame per l'attività di Agenti di Affari in
Mediazione si terranno il giorno giovedì 11 luglio 2024 alle ore
09:30 presso la sede di Prato.
Le prove di esame per l'attività di Agenti di Affari in
Mediazione si terranno nei giorni martedì 14 maggio e giovedì 16
maggio 2024 alle ore 14:45 presso la sede di Pistoia.