Agente di affari in mediazione

Il mediatore mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare.

Ultimo aggiornamento:

16 Ottobre 2024

Tempo di lettura:

Soggetti interessati

Coloro che intendono svolgere l'attività di agente di affari in mediazione.

L'agente di affari in mediazione (comunemente detto mediatore) è colui che mette in contatto due o più parti al fine di concludere un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, dipendenza o rappresentanza (art. 1754 c.c.) nei seguenti settori:

  • agenti immobiliari (per coloro che intendono svolgere l'attività di mediazione per la conclusione di affari relativi ad immobili ed aziende);
  • agenti merceologici (per coloro che intendono svolgere l'attività di mediazione per la conclusione di affari relativi a merci, derrate e bestiame);
  • agenti con mandato a titolo oneroso (solo per il settore immobiliare per coloro che, in forza di un mandato, gestiscono immobili in nome e per conto di un altro soggetto detto mandante);
  • agenti in servizi vari (per coloro che intendono svolgere l'attività di mediazione per la conclusione di affari nel settore servizi).

Quali sono i requisiti

I requisiti che deve avere un agente di affare in mediazione sono morali e professionali.

Requisiti morali:

  • godere dell'esercizio dei diritti civili;
  • non essere sottoposti a misure di prevenzione divenute definitive, non essere interdetti, inabilitati, falliti o debitori assoggettati a liquidazione giudiziale e non aver riportato condanne per i seguenti delitti: delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria e il commercio, o per delitto di omicidio volontario, furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge disponga la pena della reclusione non inferiore, nel minimo a due anni e, nel massimo a cinque anni, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
  • non essere sottoposti a cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dalla normativa antimafia (art. 67 del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159, "Effetti delle misure di prevenzione previste dal Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia").

Requisiti professionali:

(è sufficiente possederne uno)

  • aver conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado (di qualunque tipo), aver frequentato con esito positivo un apposito corso di formazione professionale e aver superato l'esame di idoneità;
  • di essere iscritto nell'apposita Sezione del Rea (Posizioni di Persone Fisiche che non esercitano l'attività);
  • (opzione possibile per i soli cittadini che abbiano conseguito il titolo di studio o l'esperienza professionale in un paese dell'Unione Europea diverso dall'Italia o in paese terzo) riconoscimento del titolo professionale da parte del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (D.Lgs. 206/2007).

Chi deve possedere i requisiti

I requisiti morali e professionali devono essere posseduti dal titolare, quando l'attività di agente di affari in mediazione viene esercitata da un'impresa individuale, e da tutti i legali rappresentanti quando invece viene svolta da una società. I requisiti devono inoltre essere dichiarati anche da eventuali preposti e da tutti coloro che svolgono a qualsiasi titolo l'attività di agente di affari in mediazione per conto dell'impresa.

Polizza assicurativa

Deve essere stipulata idonea polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali e a tutela dei clienti. L'ammontare minimo dei massimali di copertura è di € 260.000,00 per le imprese individuali, € 520.000,00 per le società di persone e € 1.550.000,00 per le società di capitali.

Incompatibilità

L'esercizio dell'attività di mediazione è incompatibile:

  1. con l'esercizio di attività imprenditoriale di produzione, vendita, rappresentanza o promozione dei beni afferenti al medesimo settore merceologico per il quale si esercita l'attività di mediazione ovvero con la qualità di dipendente di tale imprenditore;
  2. con l'attività svolta in qualità di dipendente di ente pubblico o di dipendente o collaboratore di imprese esercenti i servizi finanziari di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59 quali:
    • servizi finanziari;
    • i servizi bancari e nel settore del credito;
    • i servizi di agenzia in attività finanziaria;
    • i servizi assicurativi e di riassicurazione;
    • il servizio pensionistico professionale o individuale;
    • la negoziazione di titoli, la gestione di fondi;
    • i servizi di pagamento e quelli di consulenza nel settore investimenti.
  3. con l'esercizio di professioni intellettuali afferenti al medesimo settore merceologico per cui si esercita l'attività di mediazione;
  4. comunque in situazioni di conflitto di interessi.

L'esercizio dell'attività di agente immobiliare è compatibile con quella di dipendente o collaboratore di imprese esercenti l'attività di mediazione creditizia disciplinata dagli articoli 128-sexies e seguenti del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

Formulari e tessera di riconoscimento

Formulari

I mediatori che nell'esercizio dell'attività si avvalgono di moduli o formulari devono depositarli al Registro delle Imprese prima di utilizzarli.

I moduli o formulari devono riportare il numero REA e il codice fiscale dell'impresa. Il deposito è effettuato telematicamente mediante la compilazione del modello MEDIATORI sezione FORMULARI secondo le modalità sotto descritte, e può essere contestuale alla SCIA di inizio dell'attività.

Tessera di riconoscimento

L'ufficio del Registro delle Imprese rilascia all'interessato iscritto al Registro delle Imprese o che esercita l'attività per conto di una impresa, la tessera personale di riconoscimento con la qualifica di agente di affari in mediazione.

Attenzione

Gli agenti di affari in mediazione sono tenuti per legge a richiedere il rilascio della tessera.

La tessera personale di riconoscimento può essere rilasciata solo alle persone fisiche che a qualunque titolo (titolare, socio, amministratore, collaboratore, ecc…) svolgono l’attività per conto di un’impresa individuale o di una società. La tessera ha una durata di quattro anni.

In caso di cessazione dell’attività la tessera personale di riconoscimento deve essere restituita all’ufficio del Registro delle imprese entro 90 giorni dall'evento. La tessera non può essere rilasciata a coloro che svolgono l’attività in forma occasionale e a coloro che sono iscritti nell’apposita sezione del Repertorio Economico Amministrativo (REA) dei soggetti inattivi.

Se la tessera personale di riconoscimento viene smarrita deve essere presentata al Registro delle Imprese copia della denuncia di smarrimento effettuata presso le autorità competenti.

La richiesta della tessera può essere effettuata al momento della Segnalazione Certificata di Inizio Attività da presentarsi telematicamente a mezzo Comunicazione Unica. E’ ammessa altresì la presentazione di una pratica telematica finalizzata alla sola richiesta della tessera compilata esclusivamente nel quadro Note, all’interno del quale dovrà essere evidenziato che la pratica è presentata unicamente ai fini del rilascio della tessera personale di riconoscimento del sig./sig.ra.

Caratteristiche della fototessera da allegare alla richiesta
Alla pratica telematica deve essere allegato un file in formato PFD/A firmato digitalmente che contiene la foto del richiedente e deve avere le seguenti caratteristiche:

  • proporzioni circa 4 (altezza) : 3 (larghezza)
  • la foto deve mostrare interamente la testa e la sommità delle spalle
  • deve essere chiaramente identificabile il viso del soggetto in posizione frontale
  • non devono essere presenti altri elementi all'interno della foto
  • formato a colori o in bianco e nero

Mediatore occasionale

La persona fisica in possesso dei requisiti può svolgere l'attività di agente di affari in mediazione in modo occasionale o discontinuo solo per un periodo non superiore a sessanta giorni consecutivi e non frazionabili nell'arco dello stesso anno previa stipula della polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali prevista dalla normativa.

Dovrà essere presentata un'apposita pratica presso la sede camerale della provincia di residenza seguendo le istruzioni indicate nel paragrafo "Modalità di presentazione e modulistica" compilando la SCIA nelle sezioni "Mediatore occasionale (MOC)" e "Requisiti".

La pratica comporterà l'iscrizione nell'apposita sezione del REA e il pagamento del diritto annuale.

Imprese straniere

Le imprese che hanno la sede in uno Stato membro dell'Unione Europea e che sono abilitate allo svolgimento dell'attività nel proprio Paese possono iniziare l'attività in Italia iscrivendosi nel Registro delle Imprese e nel Rea nel rispetto della disciplina comunitaria (diritto di stabilimento).

La prestazione temporanea e occasionale dell'attività è consentita alle imprese stabilite in uno Stato membro dell'Unione Europea che sono abilitate in base alle leggi del proprio Paese a svolgere l'attività se non aventi una sede o unità locale in Italia; nei 30 giorni antecedenti l'impresa comunitaria deve presentare una dichiarazione al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (libera prestazione di servizi).

Le imprese aventi sede nell'Unione Europea che esercitano l'attività di agente di affari in mediazione in diritto di stabilimento devono dimostrare di avere prestato la polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali prevista dalla normativa con garanzia equivalente o essenzialmente comparabile nello Stato membro in cui è già stabilita.

Come presentare la pratica

Per iniziare l'attività di agente di affari in mediazione deve essere presentata una pratica telematica all'ufficio del Registro delle Imprese della Camera di commercio della provincia dove viene esercitata l'attività, utilizzando la procedura della Comunicazione Unica.

Se l'attività di agente di affari in mediazione viene svolta presso unità locale, deve essere inviata anche una pratica telematica all'Ufficio del Registro delle Imprese della Camera di commercio della provincia ove è ubicata la sede.

Nella pratica telematica, oltre alla compilazione degli adempimenti pubblicitari nei confronti del Registro delle Imprese o del Rea, deve essere compilata la segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), con le dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà riguardanti il possesso dei requisiti morali e professionali richiesti.

L'attività è legittimamente esercitata dalla data di presentazione della SCIA.

La firma digitale sulla SCIA dovrà essere apposta dal titolare, in caso di impresa individuale, e da tutti i legali rappresentanti, in caso di società.
I preposti e tutti coloro che esercitano a qualsiasi titolo l'attività per conto dell'impresa dovranno compilare e firmare digitalmente la sezione “Requisiti”.

Qualora uno o più dei suddetti soggetti non dispongano della firma digitale, gli stessi potranno apporre sul modello la propria firma autografa allegando un documento di identità di riconoscimento e il modello dovrà poi essere sottoscritto digitalmente dal soggetto iscritto all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili oppure dal delegato incaricato con apposita procura.

E' necessaria la compilazione dei riquadri "iscrizioni nei ruoli" presenti nelle varie tipologie di pratiche registro imprese, sia con riferimento all'impresa che alle persone.

A tale pratica dovrà, inoltre, essere allegata anche la Dichiarazione antimafia, firmata digitalmente, per ciascun soggetto individuato nell'apposita tabella.

Modifiche e cessazioni

Modifiche

In caso di variazione delle persone che partecipano a qualsiasi titolo all’attività dell’impresa (amministratori, soci partecipanti di società, dipendenti, collaboratori etc.), se trattasi di nuova nomina, entro 30 giorni dall’evento deve essere compilata la modulistica RI/REA e il modello MEDIATORI alla sezione MODIFICHE e REQUISITI.

Inoltre la SCIA è richiesta per ogni tipo di variazione dell’attività da parte dell’impresa unitamente ai moduli RI/REA (ad esempio apertura di unità locale con attività di agente di affari in mediazione).

Cessazioni

In caso di cessazione dell’attività deve essere restituita all’ufficio del Registro Imprese la tessera personale di riconoscimento.

Iscrizione nell'apposita sezione REA

Per mantenere il requisito professionale il soggetto che, all'interno di un'impresa, cessa di svolgere l'attività di agente di affari in mediazione può richiedere l'iscrizione nell'apposita sezione del REA entro il termine di 90 giorni dalla data di cessazione dell'attività.

Se il soggetto iscritto nell'apposita sezione del Rea ricomincia l'attività deve richiedere la cancellazione dalla sezione.

Verifica dinamica

Il Decreto M.S.E. del 26/10/2011, stabilisce che l'Ufficio del Registro delle Imprese verifica, almeno una volta ogni quattro anni, la permanenza dei requisiti d'idoneità previsti dalla legge per lo svolgimento dell'attività di mediatore sia per le imprese iscritte nel Registro Imprese che per i loro preposti.

I soggetti interessati riceveranno un'apposita comunicazione al domicilio digitale dichiarato al Registro Imprese e dovranno presentare entro 30 giorni la modulistica integralmente e correttamente compilata, con modalità Comunica.

Il mancato adempimento nei termini indicati comporta l'avvio del procedimento di inibizione alla continuazione dell'attività di mediatore con contestuale annotazione della cessazione dell'attività e, ricorrendone i presupposti, l'adozione di procedimenti disciplinari. Per le persone fisiche, Il mancato adempimento comporta la cancellazione della posizione dall'apposita sez. speciale del REA "Persone Fisiche

Diritti e bolli

Per l'inizio dell'attività o per le modifiche sono dovuti i diritti di segreteria e imposta di bollo previsti per le sopracitate pratiche Registro Imprese/REA.

Per la tessera di riconoscimento sono dovuti € 16,00 per imposta di bollo e € 25,00 per diritti di segreteria.

Per la verifica dinamica sono dovuti solo € 18,00 per diritti di segreteria.

Termine di presentazione

Nella pratica del Registro delle Imprese indicare come data di inizio attività: la data di invio della pratica.

Solo per le modifiche e cessazioni la pratica deve essere presentata entro 30 giorni dalla data dell'evento.

Sanzioni

  • L'esercizio dell'attività di agente di affari in mediazione senza aver presentato la SCIA per la dichiarazione del possesso dei requisiti è punito con una sanzione amministrativa da € 7.500,00 e € 15.000,00;
  • a coloro che sono incorsi per tre volte nella sanzione, anche se vi sia stato pagamento con effetto liberatorio, si applicano le pene previste dall'art. 348 codice penale, nonché l'art. 2231 codice civile;
  • l'utilizzo nell'esercizio della professione di moduli o formulari non depositati o diversi da quelli depositati è punito con sanzione rispettivamente di € 1.549,00 e di € 516,00;
  • le modifiche/cessazioni inerenti l'attività o il personale ad essa adibito presentate con modello Mediatori sezione Modifiche dopo 30 giorni dal verificarsi dell'evento sono soggetti a sanzione REA;
  • l'agente di affari in mediazione che viola i suoi doveri e manca a qualcuno degli obblighi che la legge gli impone per la sua attività è soggetto alle seguenti sanzioni disciplinari:
    • sospensione dell'attività, inflitta per un periodo non superiore a sei mesi, se vengono compiute irregolarità accertate nell'esercizio dell'attività di mediazione;
    • inibizione dell'attività nei casi di incompatibilità oppure quando viene a mancare uno dei requisiti previsti dalla normativa;
    • inibizione perpetua all'esercizio dell'attività nei confronti degli agenti che abbiano turbato gravemente il normale andamento del mercato o che abbiano compiuto atti inerenti al loro ufficio durante il periodo di sospensione o sia stata irrogata per tre volte la misura della sospensione.

Termine del procedimento

Il termine per il procedimento di iscrizione della domanda è stabilito dal comma 8, art. 11, del D.P.R. 581/1995.

Segnalazione dei mediatori scorretti

L’esercizio abusivo dell’attività di mediazione oppure il comportamento scorretto possono essere segnalati compilando l’apposito modulo di segnalazione.

Modulistica

PDF LibreOffice Descrizione
Modello Antimafia Intercalare L in formato pdf Modello Antimafia Intercalare L in formato OpenDocument Modello Antimafia Intercalare L
Modello Antimafia Intercalare PG/L in formato pdf Modello Antimafia Intercalare PG/L in formato OpenDocument Modello Antimafia Intercalare PG/L
Modello verifica dinamica permanenza requisiti Agenti di affari in mediazione in formato pdf   Modello verifica dinamica permanenza requisiti Agenti di affari in mediazione
Modello di segnalazione di mediatori irregolari o di comportamenti scorretti in formato pdf Modello di segnalazione di mediatori irregolari o di comportamenti scorretti in formato OpenDocument Modello di segnalazione di mediatori irregolari o di comportamenti scorretti
Tabella soggetti che devono compilare il modello per l'autocertificazione antimafia e l'autocertificazione dei requisiti di onorabilità e professionali in formato pdf   Tabella soggetti che devono compilare il modello per l'autocertificazione antimafia e l'autocertificazione dei requisiti di onorabilità e professionali

Riferimenti normativi

L. 3/02/1989 n. 39 - Modifiche ed integrazioni alla disciplina della professione di mediatore.

D.M. 21/02/1990 n. 300 - Regolamento delle materie e delle modalita' degli esami per agenti di affari in mediazione.

D.M. 21/12/1990 n. 452 - Regolamento di attuazione sulla disciplina degli agenti di affari in mediazione.

L. 5/03/2001 n. 57 (art. 18) - Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati.

D.Lgs. 26/03/2010 n. 59 (art. 73) - Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno.

D.M. 26/10/2011 - Modalità di iscrizione nel registro delle imprese e nel REA, dei soggetti esercitanti le attività di mediatore.

L. 3/05/2019 n. 37 - Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2018.

L. 23/12/2021 n. 238 - Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020.

A cura di

Servizio Albi e Ruoli

Sede di Prato - Via del Romito, 71
0574 612884-719
rea@ptpo.camcom.it

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0573 991439-446-452-457-462-470-478-479
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