Registri di carico e scarico e formulari dei rifiuti

Istruzioni per vidimare i registri di carico e scarico e i formulari dei rifiuti presso l‘ufficio Registro Imprese della Camera di commercio di Pistoia-Prato.

A partire dal 1° gennaio 2025 i pagamenti in contanti non saranno più accettati.

Ultimo aggiornamento:

18 Ottobre 2024

Tempo di lettura:

Registri di carico e scarico

Il Registro di carico e scarico rifiuti è il documento su cui annotare le informazioni sulle caratteristiche quali/quantitative dei rifiuti e la data di produzione o di gestione.

Le norme fondamentali per il registro di carico/scarico rifiuti sono contenute nell’art. 190 del D.Lgs. 152 del 03/04/2006 e successive modifiche e integrazioni.

I Registri di Carico e scarico rifiuti sono numerati e vidimati esclusivamente dalle Camere di commercio competenti territorialmente, come previsto dal D.lgs n. 4/2008, e gestiti con le procedure e le modalità fissate dalla normativa sui registri IVA.

Con l’entrata in vigore del Registro elettronico per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI), è previsto il passaggio graduale alla tenuta e alla vidimazione in formato digitale dei documenti relativi alla movimentazione e al trasporto dei rifiuti.

L’obbligo di tenuta del registro digitale è graduale:

  • Dal 13 febbraio 2025 per operatori professionali e grandi imprese
  • Dall’iscrizione nel RENTRI per imprese da 11 a 50 dipendenti (iscrizione che deve avvenire tra il 15 giugno e il 14 agosto 2025)
  • Dall’iscrizione nel RENTRI per le altre imprese (iscrizione che deve avvenire tra il 13 dicembre 2025 e il 13 febbraio 2026)

Dalla data di iscrizione al RENTRI la vidimazione e la tenuta dei registri di carico e scarico avviene solo tramite il portale RENTRI.

Dal 4 novembre 2024 gli operatori che non sono tenuti a iscriversi al RENTRI entro il 13/02/2025 possono vidimare presso la Camera di Commercio i nuovi registri di carico e scarico, in formato cartaceo, scaricando i modelli gratuitamente, previa registrazione al portale RENTRI.

Dal 13 febbraio 2025 i vecchi registri di carico e scarico non saranno più utilizzabili anche se già vidimati.

Le informazioni sulle modalità di vidimazione presenti in questa pagina si riferiscono ai registri tenuti con modalità cartacea.

Chi è obbligato a tenere un registro di carico/scarico rifiuti
Hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico i soggetti che:

  • effettuano a titolo professionale attività di raccolta e di trasporto rifiuti pericolosi e non pericolosi;
  • raccolgono e trasportano i propri rifiuti pericolosi;
  • svolgono le operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti pericolosi e non pericolosi;
  • svolgono attività di commercio ed intermediazione senza detenzione di rifiuti pericolosi e non pericolosi;
  • producono rifiuti pericolosi;
  • producono:
    • rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali ed artigianali;
    • rifiuti non pericolosi derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti;
    • fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque, dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
  • producono rifiuti pericolosi derivanti da attività agricole con un volume di affari annuo superiore ad € 8.000,00.

I registri sono tenuti presso ogni impianto di produzione, di stoccaggio, di recupero e di smaltimento di rifiuti, nonché presso la sede delle imprese che effettuano attività di raccolta e di trasporto, nonché presso la sede dei commercianti e degli intermediari.

Dove si vidimano i registri di carico e scarico?

La sede camerale competente per la vidimazione dei registri di carico e scarico è quella della provincia in cui ha sede legale l'impresa o in cui è situata l'unità locale presso la quale viene tenuto il registro di carico e scarico.

Sede di Prato: La vidimazione avviene presso l'Ufficio del Registro delle Imprese - Sportello Vidimazione libri e copie atti - via del Romito 71.

Sede di Pistoia: I Registri devono essere presentati al Registro Imprese - Corso Silvano Fedi, 36

Nel Registro di carico e scarico devono essere annotate le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti prodotti o soggetti alle diverse attività di trattamento disciplinate dalla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.

Le annotazioni devono essere effettuate:

  • per gli enti e le imprese produttori iniziali, entro dieci giorni lavorativi dalla produzione e dallo scarico;
  • per gli enti e le imprese che effettuano operazioni di preparazione per il riutilizzo, entro dieci giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti e dallo scarico dei rifiuti originati da detta attività;
  • per gli enti e le imprese che effettuano operazioni di trattamento, entro due giorni lavorativi dalla presa in carico e dalla conclusione dell'operazione di trattamento;
  • per gli intermediari e i commercianti, almeno due giorni lavorativi prima dell'avvio dell'operazione ed entro dieci giorni lavorativi dalla conclusione dell'operazione.
ATTENZIONE:

Le informazioni contenute nel registro di carico e scarico devono essere rese disponibili in qualunque momento all'autorità di controllo qualora ne faccia richiesta.

Formulari dei rifiuti

Durante il trasporto effettuato da enti o imprese i rifiuti sono accompagnati da un formulario di identificazione rifiuti.

Il Formulario è previsto dall'art. 193 del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e successive modifiche.

Dal Formulario dei rifiuti devono risultare almeno i seguenti dati:

  • nome ed indirizzo del produttore dei rifiuti e del detentore;
  • origine, tipologia e quantità del rifiuto;
  • impianto di destinazione;
  • data e percorso dell'instradamento;
  • nome ed indirizzo del destinatario.

Con l’entrata in vigore del RENTRI, anche i formulari di identificazione dei rifiuti saranno tenuti in formato digitale. A partire dal 13 febbraio 2025 decorre l'obbligo di vidimazione digitale di tutti i FIR.

La vidimazione tramite l’applicazione RENTRI sarà disponibile dal 23/01/2025 per i FIR che saranno utilizzati a partire dal 13/02/2025.

I vecchi modelli non saranno più utilizzabili anche se già vidimati.

Fino a tale data, i formulari cartacei devono essere vidimati presso la competente Camera di commercio.

Il formulario di identificazione deve essere redatto in quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal produttore dei rifiuti e controfirmate dal trasportatore che in tal modo dà atto di aver ricevuto i rifiuti. Una copia del formulario deve rimanere presso il produttore e le altre tre, controfirmate e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una al predetto produttore dei rifiuti.

Le copie del formulario devono essere conservate per tre anni.

In ordine alla definizione del modello e dei contenuti del formulario di identificazione si applica il Decreto del Ministero dell'Ambiente del 1/04/1998 n. 145 .

I formulari dei rifiuti devono essere numerati e vidimati dalle Camere di commercio, come previsto dall’art. 193 del D.lgs 152/2006 e s.m.

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Costi

Registri di carico e scarico: i diritti di segreteria ammontano a € 25,00 per ogni registro - indipendentemente dal numero delle pagine.

Formulari dei rifiuti: la vidimazione dei predetti formulari è gratuita e non è soggetta ad alcun diritto di segreteria o imposizione tributaria.

Riferimenti normativi

Registri di carico e scarico:

Decreto 1/04/1998 n. 148 - Regolamento recante approvazione del modello dei registri di carico e scarico dei rifiuti

Circolare 4 agosto 1998 n. 812 - Circolare esplicativa sulla compilazione dei registri di carico scarico dei rifiuti e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti trasportati individuati

D.Lgs. 3/04/2006 n. 152 - Norme in materia ambientale.

D.Lgs. 16/01/2008 n. 4 - Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 152/2006 recante norme in materia ambientale.

Formulari:

D.Lgs. 3/04/2006 n. 152 - Norme in materia ambientale.

Decreto del Ministero dell'Ambiente del 1/04/1998 n. 145 - Regolamento recante la definizione del modello e dei contenuti del formulario di accompagnamento dei rifiuti

D.Lgs. 3/09/2020 n. 116 - Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.

Decreto 4 aprile 2023, n. 59 - Regolamento recante: "Disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell'articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152"



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