Il domicilio digitale è un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito qualificato, conforme al Regolamento eIDAS (Regolamento UE 23 luglio 2014, n. 910 del Parlamento europeo e del Consiglio).
Costituisce domicilio digitale anche la Posta Elettronica Certificata (PEC). Si tratta di un sistema di comunicazione simile alla posta elettronica standard a cui si aggiungono delle caratteristiche di sicurezza e di certificazione della trasmissione tali da rendere i messaggi opponibili a terzi come per la tradizionale raccomandata con ricevuta di ritorno.
Il domicilio digitale di un soggetto è l'equivalente online del suo domicilio fisico, un indirizzo al quale chiunque può inviare comunicazioni. Le comunicazioni elettroniche scambiate tra domicili digitali producono gli stessi effetti giuridici di una raccomandata con ricevuta di ritorno ed equivalgono alla notificazione per mezzo della posta, anche riguardo al momento della spedizione e del ricevimento.
Nel caso in cui il messaggio sia stato effettivamente consegnato, il destinatario non può negare l'avvenuta ricezione, dal momento che la ricevuta di avvenuta consegna del messaggio, firmata ed inviata al mittente dal Gestore di PEC scelto dal destinatario, riporta la data e l'ora in cui il messaggio è stato consegnato, certificandone l'avvenuta consegna.
Le comunicazioni avranno lo stesso valore legale della raccomandata con ricevuta di ritorno solo se il mittente e il destinatario utilizzino entrambi indirizzi di posta elettronica certificata.
Il decreto legge 159/2025, convertito con modificazioni dalla Legge 29 dicembre 2025, n. 198 ha esteso l'obbligo di dotarsi di domicilio digitale personale (PEC) a coloro che nelle società rivestono la carica di amministratore unico, amministratore delegato o, in mancanza di quest'ultimo, di presidente del consiglio di amministrazione.
Obbligo di comunicazione
La norma si applica a coloro che nelle società di capitali (s.r.l. comprese le s.r.l. semplificate, s.p.a., s.a.p.a.), anche consortili e alle società cooperative, rivestono una delle seguenti cariche:
amministratore unico;
amministratore/consigliere delegato;
presidente del consiglio di amministrazione, solo nel caso in cui non vi siano consiglieri delegati.
Non sono soggetti all'obbligo di comunicazione del domicilio digitale gli amministratori di società di persone, dei consorzi, delle reti di imprese, o coloro che nelle società di capitali assumono cariche diverse da quelle sopra indicate (ad esempio semplici consiglieri/amministratori o liquidatori).
Non sono, altresì, soggetti all'obbligo gli amministratori delle s.r.l. qualora, l'amministrazione sia affidata a più persone disgiuntamente oppure congiuntamente (art. 2475 co. 3 del c.c.).
Come iscrivere il domicilio digitale degli amministratori
Per comunicare l'indirizzo PEC degli amministratori è necessario predisporre una pratica telematica mediante il software o DIRE, ambiente unico di compilazione di tutte le pratiche verso il Registro Imprese, o altri programmi compatibili.
In DIRE la compilazione avviene selezionando l'adempimento "comunicazione pec amministratori e altre persone impresa".
Il domicilio digitale (PEC) degli amministratori non può coincidere con il domicilio digitale della società. Nel caso in cui un medesimo soggetto svolga l'incarico per più imprese potrà indicare per ciascuna di esse il medesimo indirizzo PEC.
Costi
Alla comunicazione o variazione del domicilio digitale dell'amministratore presentata con una domanda di iscrizione o deposito di un atto o fatto, si applicano i diritti di segreteria e l'imposta di bollo secondo l'ordinaria disciplina dell'adempimento.
La comunicazione o la variazione del solo domicilio digitale al Registro delle imprese dei soggetti obbligati è esente dal pagamento dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria.
La sola comunicazione del domicilio digitale in via facoltativa di coloro che rivestono cariche diverse da quelle obbligate alla comunicazione, prevede il pagamento di 30 euro di diritti di segreteria e dell'imposta di bollo in base alla natura del soggetto.
Termini
Per coloro che vengono nominati o confermati alle cariche di amministratore unico, amministratore/consigliere delegato o, in mancanza di quest'ultimo, Presidente del Consiglio di amministrazione, la comunicazione del domicilio digitale deve avvenire contestualmente alla richiesta di iscrizione della nomina, sia come prima nomina che come conferma. In assenza dell'informazione, l'ufficio sospende la domanda in attesa che sia integrata con il domicilio digitale.
Coloro che al 31/10/2025 ricoprivano le cariche di amministratore unico, amministratore/consigliere delegato o, in mancanza di quest'ultimo, Presidente del Consiglio di amministrazione, dovevano comunicare il proprio domicilio digitale entro il 31/12/2025.
ll mancato adempimento comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 16, comma 6-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, ovvero della sanzione di cui all'articolo 2630 c.c. raddoppiata (da un minimo di 206 ad un massimo di 2.064 euro).
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Avvio del procedimento n. 1/2026 di cancellazione d'ufficio degli indirizzi PEC per le imprese con sede in provincia di Pistoia e Prato con domicili digitali non attivi o revocati.
Procedimento 1/25 e 2/25, imprese con sede in provincia di Pistoia e Prato. Decorso il termine assegnato ai fini della regolarizzazione, il Conservatore ha disposto l'assegnazione d'ufficio del...
Pubblicati i procedimenti 1/25 e 2/25 relativi
all'assegnazione d'ufficio del domicilio digitale nei confronti di
imprese individuali e società con sede in provincia di Pistoia e Prato.
Aggiornate le indicazioni operative relative all'obbligo, per gli amministratori delle società, di comunicare al Registro Imprese il domicilio digitale/PEC.
Cancellati d'ufficio i domicili digitali delle imprese,
con sede in provincia di Pistoia e Prato, che non hanno provveduto a
regolarizzare la posizione.
Pubblicate le indicazioni operative relative all'obbligo, per gli amministratori delle società, di comunicare al Registro Imprese il domicilio digitale/PEC.
Avvio del procedimento n. 1/2025 di cancellazione d'ufficio dei
domicili digitali delle imprese, con sede in provincia di Prato e Pistoia, non attivi (revocati) e non validi.