Il materiale elettrico di bassa tensione deve riportare (sul prodotto o sulla confezione) le seguenti indicazioni e informazioni:
marcatura CE;
numero di tipo, di lotto o di serie, qualsiasi altro elemento che ne consenta l'identificazione;
nome, denominazione commerciale o marchio del fabbricante e indirizzo postale dove può essere contattato. Se il fabbricante è situato fuori dall'Unione europea, il prodotto deve riportare i contatti dell'importatore stabilito nell'Ue;
informazioni e istruzioni sulla sicurezza in lingua italiana.
Sono esclusi:
materiali elettrici per radiologia ed uso clinico;
parti elettriche di ascensori e montacarichi;
contatori elettrici;
basi e spine delle prese di corrente per uso domestico;
dispositivi di alimentazione dei recinti elettrici;
disturbi radioelettrici;
materiali elettrici speciali destinati all'utilizzo su navi, aerei e per le ferrovie;
kit di valutazione su misura per professionisti destinati ad essere utilizzati unicamente in strutture di ricerca e sviluppo a tali fini;
materiale elettrico per cui i requisiti di sicurezza elettrica siano verificati in modo più specifico da altre norme di armonizzazione (es. macchine elettriche ed elettroniche che rientrano nel campo di applicazione della direttiva Macchine 2006/42/CE).
Attenzione
Le disposizioni riguardano il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato ad una tensione nominale:
tra 50 e 1.000 volt in corrente alternata;
tra 75 e 1.500 volt in corrente continua.
Obiettivi di sicurezza
I principali obiettivi di sicurezza del materiale elettrico di bassa tensione sono indicati nell'Allegato I del D. Lgs. n. 86/2016; la conformità agli obiettivi di sicurezza si presume:
in base alle norme armonizzate o parti di esse i cui riferimenti siano stati pubblicati nella G. U. UE;
in mancanza delle norme del punto 1), in base alle disposizioni di sicurezza delle norme internazionali elaborate dalla Commissione Elettrotecnica Internazionale (IEC), pubblicate conformemente all'art. 13 paragrafi 2 e 3 della direttiva 2014/35/UE;
in mancanza delle norme dei punti 1) e 2), in base alle disposizioni di sicurezza delle norme applicate nello Stato membro in cui il materiale elettrico è stato fabbricato, quando esso garantisce un livello di sicurezza equivalente a quello richiesto in Italia.
Come dimostrare la conformità ai requisiti essenziali?
Per dimostrare la conformità ai requisiti essenziali, il fabbricante applica il Modulo A - Controllo interno della produzione descritto nell’Allegato III del D.Lgs. n. 86/2016.
Al termine della valutazione di conformità, che contempla anche la predisposizione della documentazione tecnica, il fabbricante redige la Dichiarazione di conformità UE (Allegato II del D.Lgs. n. 86/2016) e appone la marcatura CE.
Obblighi degli operatori
Obblighi del fabbricante
Il fabbricante è tenuto a rispettare gli obblighi di cui all'art.3 del D. Lgs. n. 86/2016, fra i quali:
garantire che il materiale elettrico immesso sul mercato è progettato e fabbricato conformemente agli obiettivi di sicurezza enunciati nell'allegato I del D. Lgs. n. 86/2016;
eseguire un'analisi e una valutazione adeguata dei rischi;
eseguire o far eseguire la procedura di valutazione della conformità;
preparare la documentazione tecnica;
redigere una dichiarazione di conformità UE;
apporre la marcatura CE;
apporre un numero di tipo, di lotto o di serie, oppure qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione sul prodotto oppure, qualora le dimensioni o la natura del materiale elettrico non lo consentano, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento;
indicare il nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato e l'indirizzo postale di contatto sul prodotto oppure, ove ciò non sia possibile, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento;
garantire che il materiale elettrico sia accompagnato da istruzioni e informazioni sulla sicurezza, in lingua italiana, chiare, comprensibili e intelligibili;
conservare la documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità UE per dieci anni dalla data di immissione sul mercato del materiale elettrico;
predisporre le procedure necessarie affinché la produzione in serie continui a essere conforme. A tal fine tenere conto delle modifiche della progettazione o delle caratteristiche del prodotto, nonché delle modifiche delle norme armonizzate, internazionali o nazionali o delle altre specifiche tecniche con riferimento alle quali è dichiarata la conformità del materiale elettrico;
eseguire, se necessario, in considerazione dei rischi presentati dal materiale elettrico, una prova a campione sul materiale elettrico messo a disposizione sul mercato per proteggere la salute e la sicurezza dei consumatori;
esaminare i reclami, il materiale elettrico non conforme e i richiami del materiale elettrico non conforme, mantenendo un registro degli stessi e informando i distributori di tale monitoraggio;
adottare immediatamente le misure correttive necessarie, per ritirare o richiamare, a seconda dei casi il materiale elettrico non conforme;
informare immediatamente le autorità nazionali competenti degli Stati membri in cui ha messo a disposizione sul mercato il materiale elettrico che presenta un rischio, indicando i dettagli relativi alla non conformità e le misure correttive prese;
fornire alle autorità nazionali tutte le informazioni e la documentazione per dimostrare la conformità del materiale elettrico e cooperare con tali autorità, su richiesta, per eliminare i rischi presentati dal materiale elettrico immesso sul mercato.
Obblighi dell'importatore
L'importatore è tenuto a rispettare gli obblighi di cui all'art. 5 D. Lgs. n. 86/2016, fra i quali:
immettere sul mercato solo materiale elettrico conforme agli obiettivi di sicurezza enunciati nell'Allegato I del D. Lgs. n. 86/2016;
non immettere materiale elettrico non conforme sul mercato, fino a quando non sia stato reso conforme e informare tempestivamente le autorità di vigilanza;
assicurare che il fabbricante abbia eseguito l'appropriata procedura di valutazione della conformità;
assicurare che il fabbricante abbia preparato la documentazione tecnica, che sul materiale elettrico siano apposti la marcatura CE, un numero di tipo, di lotto o di serie, oppure qualsiasi elemento che ne consenta l'identificazione, nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato e l'indirizzo postale del fabbricante, che il materiale elettrico sia accompagnato dai documenti prescritti;
indicare il proprio nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e l'indirizzo postale di contatto sul prodotto oppure, ove ciò non sia possibile, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento. Queste informazioni devono essere in lingua italiana;
garantire che il materiale elettrico sia accompagnato da istruzioni e informazioni sulla sicurezza, in lingua italiana;
garantire che, mentre il materiale elettrico è sotto la sua responsabilità, le condizioni di immagazzinamento o di trasporto non mettano a rischio la sua conformità;
eseguire una prova a campione sul materiale elettrico messo a disposizione sul mercato, se necessario in considerazione dei rischi presentati dal materiale elettrico, per proteggere la salute e la sicurezza dei consumatori;
esaminare i reclami, il materiale non conforme e i richiami del materiale elettrico non conforme, mantenendo, se del caso, un registro degli stessi e informando i distributori di tale monitoraggio;
prendere immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme, per ritirare o richiamare, a seconda dei casi, il materiale elettrico messo a disposizione sul mercato;
qualora il materiale elettrico presenti un rischio, gli importatori ne devono informare immediatamente le autorità nazionali competenti degli Stati in cui hanno messo a disposizione sul mercato il materiale elettrico, indicando i dettagli relativi alla non conformità e qualsiasi misura correttiva presa;
conservare la dichiarazione di conformità UE e metterla a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato per dieci anni dalla data in cui il materiale elettrico è stato immesso sul mercato;
garantire la messa a disposizione della documentazione tecnica su richiesta delle autorità nazionali;
cooperare con l'autorità, su sua richiesta, per eliminare i rischi presentati dal materiale elettrico da essi immesso sul mercato.
Obblighi del distributore
Il distributore è tenuto a rispettare gli obblighi di cui all'art. 6 D. Lgs. n. 86/2016, fra i quali:
non mettere a disposizione sul mercato il materiale elettrico che non sia conforme agli obiettivi di sicurezza enunciati nell'Allegato I, fino a quando non sia stato reso conforme. Inoltre, quando il materiale elettrico presenta un rischio, informare il fabbricante o l'importatore e le autorità di vigilanza del mercato;
verificare che il prodotto rechi la marcatura CE, che sia accompagnato dalla documentazione richiesta, nonché da istruzioni e informazioni sulla sicurezza in lingua italiana, che il fabbricante e l'importatore abbiano apposto un numero di tipo, di lotto o di serie, oppure qualsiasi elemento che ne consenta l'identificazione e il loro nome, la denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l'indirizzo postale al quale possono essere contattati sul prodotto oppure, ove ciò non sia possibile, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento;
garantire che, mentre il materiale elettrico è sotto la sua responsabilità, le condizioni di immagazzinamento o di trasporto non mettano a rischio la sua conformità;
fornire alle autorità nazionali richiedenti tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità del materiale elettrico;
cooperare con l'autorità, su sua richiesta, per eliminare i rischi presentati dal materiale elettrico messo a disposizione sul mercato.
Definizioni
Per messa a disposizione sul mercato si intende la fornitura di materiale elettrico per la distribuzione, il consumo o l'uso nel mercato dell'Unione nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito.
Per immissione sul mercato si intende la prima messa a disposizione sul mercato dell'Unione di materiale elettrico.
Sanzioni
La violazione delle prescrizioni contenute nel D. Lgs. n. 86/2016 è sanzionata dall'art. 14 del medesimo decreto.
Norme armonizzate che, se applicate dal fabbricante, garantiscono la presunzione di conformità per i prodotti elettrici (elenco non esaustivo):
Piccoli elettrodomestici EN 60335-1 - sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare. Parte 1: norme generali EN 60335-2-3 - ferri da stiro EN 60335-2-9 – tostapane EN 60335-2-38 - griglie elettriche
Apparecchi di illuminazione EN 60598-1 - Apparecchi di illuminazione. Parte 1: prescrizioni generali e prove
Norme particolari per gli apparecchi di illuminazione sono prescritte nella parte 2: EN 60598-2-1 - apparecchi fissi per uso generale EN 60598-2-2 - apparecchi fissi da incasso EN 60598-2-5 – proiettori EN 60598-2-20 - catene luminose
Materiale da istallazione EN 61242 - avvolgicavi per usi domestici e similari
A cura di
Ufficio Vigilanza e Sanzioni
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