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Pagamento del diritto annuale 2026 in misura fissa
Ci sono due modalità di calcolo del diritto annuale previste
dalla legge in base al tipo di impresa: in misura fissa o in base
al fatturato dell’anno precedente. Nel primo caso gli importi da
pagare per le nuove iscrizioni e per le imprese già esistenti sono
gli stessi.
Il Decreto Legge 89/2026, in vigore dal 23/05/26, stabilisce che
i soggetti ISA e i forfettari che non versano il diritto annuale
entro la scadenza del 20 luglio dovranno applicare, dal 21 luglio
e per i successivi trenta giorni, una maggiorazione dello 0,80%
anziché del consueto 0,40%.
Considera che il decreto dovrà essere convertito in legge entro
il 21 luglio, quindi potrebbero esserci ulteriori novità.
Ti invitiamo a controllare periodicamente il sito:
pubblicheremo ogni aggiornamento non appena disponibile.
le imprese individuali (con importi diversi fra sezione
speciale e sezione ordinaria);
le società semplici (con importi diversi fra agricole e non
agricole);
le società fra avvocati (D.Lgs. 96/2001);
gli individuali iscritti solo al REA (per il mantenimento dei
requisiti per gli ex albi e ruoli);
i soggetti collettivi iscritti solo al REA (associazioni,
fondazioni, enti religiosi);
le unità locali o sedi secondarie di imprese estere.
Società semplici e società fra avvocati pagano in misura fissa
per effetto di una disciplina transitoria: per queste imprese è
previsto nei prossimi anni il versamento in base al fatturato.
Istruzioni per il calcolo
Le imprese dovranno individuare la provincia in cui hanno la
sede e il numero di unità locali
presenti in Prato o Pistoia e in ogni altra provincia. Ai
fini del diritto annuale, per "unità locali" si
intende "unità locali e/o sedi secondarie". I
soggetti iscritti solo al R.E.A. (tra cui: associazioni,
fondazioni ecc.) non pagano per le eventuali unità locali.
Le nuove imprese e le nuove unità
locali iscritte nel 2026 non rientrano nel pagamento a
scadenza ordinaria, ma devono versare al momento dell'iscrizione
gli importi indicati nel paragrafo "Importi per nuove
iscrizioni".
Il diritto annuale non è frazionabile in
proporzione ai mesi di iscrizione al Registro Imprese (sia per
la sede che per le unità locali).
La tua impresa ha trasferito la sede nel corso del 2026?
Se la nuova sede è in una provincia diversa dalla precedente, il
diritto annuale per la sede deve essere pagato alla Camera di
commercio in cui l'impresa era iscritta al 1 gennaio
2026. Non è rilevante la data effettiva di
trasferimento, ma quella di iscrizione nel Registro Imprese
della nuova Camera di commercio (si può vedere dalla visura).
La tua impresa ha cambiato natura giuridica?
Se il passaggio è da una forma giuridica che paga in misura
fissa a una che paga in base al fatturato, o viceversa
(mantenendo lo stesso codice fiscale), si deve
pagare in base alla natura giuridica con cui l'impresa era
iscritta al 1 gennaio 2026.
Importi per nuove iscrizioni / per
pagamento a scadenza ordinaria
Per le imprese che pagano in misura fissa, gli importi di nuova
iscrizione e quelli dovuti dalle imprese già iscritte sono
gli stessi, con l'unica differenza della scadenza.
Nel caso di nuova impresa o unità locale, il diritto annuale può
essere automaticamente addebitato su indicazione
del richiedente al momento dell'invio della pratica telematica
(con indicazione degli importi in ricevuta); altrimenti deve
essere pagato nei 30 giorni successivi con F24.
Per maggiori dettagli consultare la pagina "Come
pagare il diritto annuale".
I soggetti già iscritti all'1/01/2026 dovranno invece pagare al
momento della scadenza ordinaria del diritto annuale, ovvero
quella del primo acconto delle imposte sul reddito, scegliendo
fra il termine di versamento "base" e
quello "con 0,40%" oppure con
0,80%, come indicato nella pagina "Scadenza del
diritto annuale".
Gli importi delle seguenti tabelle tengono già conto della
riduzione 50% rispetto a quelli fissati (nel 2011) con decreto
ministeriale.
Per il 2026, la Camera di commercio di Pistoia-Prato ha
deliberato la maggiorazione del 20% rispetto agli importi
ministeriali. Il decreto del Ministero delle imprese e made in
Italy che autorizza questa maggiorazione è stato firmato in data
17 marzo 2026 e pubblicato sul sito del Ministero il 27 aprile
2026.
Hai iscritto un'impresa o unità locale nei primi mesi del 2026?
Se hai già pagato gli importi provvisori non maggiorati dovrai
versare l'integrazione. Puoi trovare tutte le informazioni
nell'apposita sezione Integrazione
per nuove iscrizioni.
Imprenditori individuali iscritti
in sezione speciale come piccoli imprenditori, artigiani,
agricoli (e comunque non iscritti nella sezione ordinaria)
Tipologia
Importo
Per la sede:
€ 53,00
Per una nuova unità locale in provincia di Prato o
Pistoia:
€ 11,00
Imprenditori individuali iscritti
in sezione ordinaria
Tipologia
Importo
Per la sede:
€ 120,00
Per ogni unità locale in provincia di Prato o Pistoia:
€ 24,00
Società semplici agricole
Tipologia
Importo
Per la sede:
€ 60,00
Per ogni unità locale in provincia di Prato o Pistoia:
€ 12,00
Società semplici non agricole;
società tra avvocati (comma 2 art. 16 D.Lgs. 2.2.2001 n. 96)
Tipologia
Importo
Per la sede:
€ 120,00
Per ogni unità locale in provincia di Prato o Pistoia:
€ 24,00
Soggetti iscritti solo al R.E.A.
R.E.A. = Repertorio Economico
Amministrativo. Sono iscritti al solo REA (e non anche al
Registro Imprese) le associazioni e fondazioni, gli enti
religiosi ecc. che svolgono attività economica. Possono
essere iscritte in un'apposita sezione del solo REA anche le
persone fisiche che erano iscritte nei soppressi Ruoli
Agenti e Rappresentanti o Agenti di Affari in Mediazione o
Mediatori Marittimi, e che non esercitano l'attività.
Tipologia
Importo
Per la sede:
€ 18,00
I soggetti iscritti solo al R.E.A. non devono versare per
le eventuali unità locali.
------
Unità locali e sedi secondarie di
imprese con sede principale all'estero
Tipologia
Importo
Per ogni unità locale/sede second. in prov. di PO / PT
€ 66,00
Integrazione per nuove iscrizioni
Le nuove imprese e unità locali, iscritte nei primi mesi del 2026
e che hanno pagato nei termini gli importi provvisori non
maggiorati, dovranno integrare la differenza
indicata nelle seguenti tabelle entro il 30 novembre 2026.
Il versamento dovrà essere effettuato con modello F24 (cod. ente
PO, tributo 3850, anno 2026). Oltre questa data si dovrà versare
con ravvedimento.
Individuali iscritti in sezione ordinaria (unità
locale)
€ 20,00
€ 24,00
€ 4,00
Individuali inattivi (posizioni speciali per il
mantenimento dei requisiti degli ex albi e ruoli)
€ 15,00
€ 18,00
€ 3,00
Categoria
Importi provvisori
Importi definitivi
Differenza da versare
Società semplici agricole (sede)
€ 50,00
€ 60,00
€ 10,00
Società semplici agricole (unità locale)
€ 10,00
€ 12,00
€ 2,00
Tutte le altre società (sede)
€ 100,00
€ 120,00
€ 20,00
Tutte le altre società (unità locale)
€ 20,00
€ 24,00
€ 4,00
Associazioni, fondazioni, e altre iscritte solo al REA
€ 15,00
€ 18,00
€ 3,00
Imprese con sede all'estero (per ogni unità locale)
€ 55,00
€ 66,00
€ 11,00
Esempio di calcolo per un piccolo
imprenditore
Di seguito si riporta l'esempio di calcolo per un piccolo
imprenditore individuale, a seconda della scadenza in cui
effettua il versamento. Nel conteggio degli importi si parte
sempre dagli importi maggiorati ma non arrotondati: euro 44 + 20%
= 52,80 per la sede ed euro 8,80 + 20% = 10,56 per l'unità
locale. Notare che gli importi della prima colonna sono
arrotondati all'Euro come da normativa.
Piccolo imprenditore individuale
a scadenza base
con 0,40% (*)
con 0,80% (*)
solo sede (52,80)
€ 53,00
€ 53,21
€ 53,42
Sede + 1 UL in prov. di PO/PT (52,80 + 10,56)
€ 63,00
€ 63,25
€ 63,50
Sede + 2 UL in prov. di PO/PT (52,80 + 10,56 x 2)
€ 74,00
€ 74,30
€ 74,59
Sede + 3 UL in prov. di PO/PT (52,80 + 10,56 x 3)
€ 84,00
€ 84,34
€ 84,67
[sede fuori provincia] 1 UL (10,56)
€ 11,00
€ 11,04
€ 11,09
[sede fuori provincia] 2 UL (10,56 x 2)
€ 21,00
€ 21,08
€ 21,17
[sede fuori provincia] 3 UL (10,56 x 3)
€ 32,00
€ 32,13
€ 32,26
(*) - solo per imprese e U.L. iscritte prima
del 2026, pagamento alla seconda scadenza.
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