Diritto annuale - Scadenze

La scadenza ordinaria è quella per il pagamento delle imposte sul reddito, salvo le nuove iscrizioni che hanno un termine di 30 giorni dopo la domanda. Per le persone giuridiche possono esserci scadenze particolari in base all'approvazione del bilancio.

Ultimo aggiornamento:

16 Gennaio 2024

Tempo di lettura:

Scadenza ordinaria per il pagamento

Per tutte le imprese, unità locali e soggetti R.E.A. già iscritti al 1 gennaio 2024 si paga con la scadenza del primo acconto delle imposte sul reddito. Per il 2024 quindi il termine di pagamento del diritto annuale, in base alla normativa vigente, è previsto per il:

  • 1 luglio 2024 per il pagamento senza 0,40%;
  • oppure entro il 31 luglio 2024 per il versamento con 0,40% (anche in caso di compensazione con altri tributi, c.d. "F24 a saldo zero", il diritto annuale deve essere maggiorato dello 0,40%).
Sei una società di capitali?

Per le persone giuridiche la scadenza potrebbe essere diversa in base all'approvazione del bilancio. Vedi la sezione in questa pagina.

Iscrizioni in corso d'anno

Le nuove imprese, unità locali e soggetti R.E.A. iscritti nel 2024 pagano al momento del deposito della domanda (tramite ComUnica, con addebito su conto prepagato); altrimenti dovranno provvedere al versamento con modello F24 nei trenta giorni successivi.

Ti sei trasferito da un'altra provincia?

Non devi pagare niente all'iscrizione.

  • Se la tua impresa si trasferisce nel primo anno di vita: avrai già pagato al momento dell’iscrizione nella vecchia provincia.
  • In tutti gli altri casi: devi pagare (con la scadenza ordinaria) alla Camera di commercio a cui eri iscritto al 1 gennaio.

Casi particolari per società di capitali

Per le società di capitali vale sempre il criterio generale della scadenza del primo acconto delle imposte per il pagamento del diritto annuale.

Ci possono essere casi particolari in base alla data di chiusura dell'esercizio e di approvazione del bilancio:

  • per le società che devono approvare il bilancio entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio, la data di scadenza è l'ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta;
  • per le società che in base a disposizione di legge approvano il bilancio oltre il termine di 4 mesi, la data di scadenza è l'ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio;
  • nel caso indicato al punto precedente, se il bilancio non è approvato entro il termine stabilito, la data di scadenza è l'ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza del termine stesso.

L'anno di riferimento da indicare nel modello F24 è sempre quello successivo a quello del fatturato di riferimento (ad esempio: sul fatturato 2023 si calcola il diritto annuale 2024).

  • Bilancio approvato nei quattro mesi (entro aprile): scadenza versamento 1 luglio 2024 oppure 31 luglio 2024 con 0,40%
  • Bilancio approvato nel quinto mese (maggio): stesse scadenze della riga precedente
  • Bilancio approvato nel sesto mese (giugno) o oltre: scadenza 31 luglio 2024 oppure 30 agosto 2024 con 0,40%
  • Bilancio approvato nei quattro mesi (entro agosto): scadenza versamento 31 ottobre 2024 oppure 30 novembre 2024 con 0,40% (sabato, prorogato al 2 dicembre)
  • Bilancio approvato nel quinto mese (settembre): stesse scadenze della riga precedente
  • Bilancio approvato nel sesto mese (ottobre) o oltre: scadenza 30 novembre 2024 (sabato, prorogato al 2 dicembre) oppure 2 gennaio 2025 con 0,40%
  • Anche se pagato nel 2025, si deve sempre indicare 2024 nel modello F24. Le società con esercizio non coincidente con l'anno solare pagano sempre il diritto annuale più in ritardo rispetto alle altre, mai in anticipo.
  • Bilancio approvato nei quattro mesi (entro gennaio): scadenza versamento 31 marzo 2025 oppure 30 aprile 2025 con 0,40%
  • Bilancio approvato nel quinto mese (febbraio): stesse scadenze della riga precedente
  • Bilancio approvato nel sesto mese (marzo) o oltre: scadenza 30 aprile 2025 oppure 30 maggio 2025 con 0,40%

Nel caso di passaggio da esercizio coincidente con l'anno solare a infrannuale o viceversa , si applicheranno le consuete regole: ovvero in base al fatturato dichiarato sul modello IRAP anno (n) redditi (n-1) si pagherà il diritto annuale con indicazione dell'anno (n) . Se, a causa di tale passaggio, lo stesso modello IRAP anno (n) redditi (n-1) viene utilizzato per due esercizi consecutivi, in occasione della seconda di tali dichiarazioni si procederà a una rideterminazione complessiva del tributo dovuto alla Camera di commercio per l'anno (n): ciò proprio per il carattere "annuale" del tributo.

Le società con esercizio prolungato (ovvero che al momento della costituzione decidano di adottare un esercizio di durata superiore ai 12 mesi), verseranno il diritto dovuto al momento dell'iscrizione, e l'anno successivo - quando il primo esercizio ancora non è terminato - effettueranno di nuovo il versamento per la classe minima di fatturato alla scadenza ordinaria. Ciò, di nuovo, per il carattere "annuale" del tributo.

A cura di

Ufficio Diritto Annuale

Sede di Prato - Via del Romito, 71
0574 612761-762

Sede di Pistoia - Corso Silvano Fedi, 36
0573 991447-473

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