Il motore di ricerca interna del sito si avvale dei servizi Google.
Per procedere devi accettare l'utilizzo dei cookie di
terze parti.
Diritto annuale - Scadenze
La scadenza ordinaria è quella per il pagamento delle imposte
sul reddito, salvo le nuove iscrizioni che hanno un termine di 30
giorni dopo la domanda. Per le persone giuridiche possono esserci
scadenze particolari in base all'approvazione del bilancio.
Il Decreto Legge 89/2026, in vigore dal 23/05/26, stabilisce che
i soggetti ISA e i forfettari che non versano il diritto annuale
entro la scadenza del 20 luglio dovranno applicare, dal 21 luglio
e per i successivi trenta giorni, una maggiorazione dello 0,80%
anziché del consueto 0,40%.
Considera che il decreto dovrà essere convertito in legge entro
il 21 luglio, quindi potrebbero esserci ulteriori novità.
Ti invitiamo a controllare periodicamente il sito:
pubblicheremo ogni aggiornamento non appena disponibile.
Per tutte le imprese, unità locali e soggetti R.E.A. già
iscritti al 1 gennaio 2026 si paga con la scadenza del primo
acconto delle imposte sul reddito. Per il 2026 la scadenza e la
quota di maggiorazione per il versamento nei trenta giorni
successivi sono diverse a seconda che l'impresa sia soggetta a
ISA (comprese anche le cause di esclusione) oppure no.
I soggetti che non rientrano negli ISA versano il diritto
annuale:
entro il 30 giugno 2026 per il pagamento
senza 0,40%;
oppure entro il 30 luglio 2026 per il
versamento con 0,40% (anche in caso di compensazione con
altri tributi, c.d. "F24 a saldo zero", il diritto
annuale deve essere maggiorato dello 0,40%).
I soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono
stati elaborati gli indici sintetici di affidabilità fiscale
(ISA) devono invece versare in base a decreto da convertire in legge:
entro il 20 luglio 2026;
oppure nei trenta giorni successivi applicando la
maggiorazione 0,80% (in questo caso per il diritto annuale 2026
la maggiorazione è 0,80% e non più 0,40%).
In particolare, hanno la scadenza al 20 luglio e la
maggiorazione 0,80% (in base a decreto da
convertire in legge):
le imprese che esercitano attività economiche per le quali
siano stati approvati gli indici sintetici di
affidabilità fiscale (ISA), e che dichiarano ricavi o
compensi di ammontare non superiore al limite
stabilito per ciascun indice dal relativo decreto di
approvazione;
i soggetti che pur rientrando nel caso del punto precedente,
hanno cause di esclusione dagli ISA (compresi
quelli che adottano il regime forfetario o il regime di
vantaggio);
i soggetti che partecipano a società (di persone o con trasparenza fiscale) o
associazioni con i requisiti indicati ai punti
precedenti.
Sei una società di capitali?
Per le persone giuridiche la scadenza potrebbe essere diversa in
base all'approvazione del bilancio. Vedi la sezione in
questa pagina.
Iscrizioni in corso d'anno
Le nuove imprese, unità locali e soggetti R.E.A. iscritti nel
2026 pagano al momento del deposito della domanda
(tramite ComUnica, con addebito su conto prepagato); altrimenti
dovranno provvedere al versamento con modello F24 nei
trenta giorni successivi.
Ti sei trasferito da un'altra provincia?
Non devi pagare niente all'iscrizione.
Se la tua impresa si trasferisce nel primo anno di vita:
avrai già pagato al momento dell’iscrizione nella vecchia
provincia.
In tutti gli altri casi: devi pagare (con la scadenza
ordinaria) alla Camera di commercio a cui eri iscritto al 1
gennaio.
Casi particolari per società di
capitali
Per le società di capitali vale sempre il criterio generale della
scadenza del primo acconto delle imposte per il pagamento
del diritto annuale.
Ci possono essere casi particolari in base alla data di
chiusura dell'esercizio e di approvazione del bilancio:
per le società che devono approvare il bilancio entro 4 mesi
dalla chiusura dell'esercizio, la data di scadenza è l'ultimo
giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura
del periodo d'imposta;
per le società che in base a disposizione di legge approvano
il bilancio oltre il termine di 4 mesi, la data di scadenza è l'ultimo
giorno del mese successivo a quello di approvazione
del bilancio;
nel caso indicato al punto precedente, se il bilancio non è
approvato entro il termine stabilito, la data di scadenza è l'ultimo
giorno del mese successivo a quello di scadenza del
termine stesso.
L'anno di riferimento da indicare nel modello
F24 è sempre quello successivo a quello del
fatturato di riferimento (ad esempio: sul fatturato 2025 si
calcola il diritto annuale 2026).
Salvo successive modifiche alla normativa-
in attesa di conferma per il versamento con 0,40% oppure
0,80%
Bilancio approvato nei quattro mesi (entro aprile):
scadenza versamento 30 giugno 2026 oppure 30 luglio 2026 con
0,40%
Bilancio approvato nel quinto mese (maggio): stesse
scadenze della riga precedente
Bilancio approvato nel sesto mese (giugno) o oltre:
scadenza 31 luglio 2026 oppure 30 agosto 2026 con 0,40%
(domenica, prorogato al 31 agosto)
Salvo successive modifiche alla normativa -
in attesa di conferma per il versamento con 0,40% oppure
0,80%
Bilancio approvato nei quattro mesi (entro agosto):
scadenza versamento 31 ottobre 2026 (sabato, prorogato al 2
novembre) oppure 2 dicembre 2026 con 0,40%
Bilancio approvato nel quinto mese (settembre): stesse
scadenze della riga precedente
Bilancio approvato nel sesto mese (ottobre) o oltre:
scadenza 30 novembre 2026 oppure 30 dicembre 2026 con 0,40%
Salvo successive modifiche alla normativa-
in attesa di conferma per il versamento con 0,40% oppure
0,80%
Anche se pagato nel 2027, si deve sempre indicare 2026
nel modello F24. Le società con esercizio non
coincidente con l'anno solare pagano sempre il diritto
annuale più in ritardo rispetto alle altre, mai in
anticipo.
Bilancio approvato nei quattro mesi (entro gennaio):
scadenza versamento 31 marzo 2027 oppure 30 aprile 2027 con
0,40%
Bilancio approvato nel quinto mese (febbraio): stesse
scadenze della riga precedente
Bilancio approvato nel sesto mese (marzo) o oltre:
scadenza 30 aprile 2027 oppure 30 maggio 2027 con
0,40% (domenica, prorogato al 31 maggio)
Nel caso di passaggio da esercizio coincidente con l'anno
solare a infrannuale o viceversa , si applicheranno le
consuete regole: ovvero in base al fatturato dichiarato sul
modello IRAP anno (n) redditi (n-1) si pagherà
il diritto annuale con indicazione dell'anno (n) .
Se, a causa di tale passaggio, lo stesso modello IRAP
anno (n) redditi (n-1) viene utilizzato per due esercizi
consecutivi, in occasione della seconda di tali dichiarazioni si
procederà a una rideterminazione complessiva del tributo dovuto
alla Camera di commercio per l'anno (n): ciò proprio per il
carattere "annuale" del tributo.
Le società con esercizio prolungato (ovvero che
al momento della costituzione decidano di adottare un esercizio
di durata superiore ai 12 mesi), verseranno il diritto dovuto al
momento dell'iscrizione, e l'anno successivo - quando
il primo esercizio ancora non è terminato - effettueranno
di nuovo il versamento per la classe minima di
fatturato alla scadenza ordinaria. Ciò, di nuovo, per il
carattere "annuale" del tributo.
Con questo modulo puoi segnalare anche problemi di
accessibilità ai contenuti. In questo caso ti chiediamo
di dare il voto e, nel menù Motivi della valutazione
selezionare Accessibilità dei contenuti. Nel campo Commento
inserisci il problema e quali tecnologie assistive stai utilizzando e
nel campo Indirizzo email il tuo indirizzo per poterti
contattare.
Sono arrivate alle imprese delle richieste di pagamento
pre-compilate che, con diciture ingannevoli, fanno credere di
provenire dalla CCIAA di Pistoia-Prato.