Imprese di facchinaggio

Sono imprese di facchinaggio quelle che svolgono le attività di movimentazione merci, anche con l'ausilio di mezzi meccanici o diversi, o con attrezzature tecnologiche, comprensive delle attività preliminari e complementari alla movimentazione delle merci e dei prodotti.

Ultimo aggiornamento:

04 Gennaio 2024

Tempo di lettura:

Soggetti interessati

Le imprese che svolgono attività di facchinaggio previste dalla tabella allegata al Decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche Sociali del 3/12/1999 richiamato dall'art. 2 del Decreto del Ministero delle Attività Produttive n. 221 del 30 giugno 2003:

  1. portabagagli, facchini e pesatori dei mercati agro-alimentari, facchini degli scali ferroviari, compresa la presa e consegna dei carri, facchini doganali, facchini generici, accompagnatori di bestiame, ed attività preliminari e complementari; facchinaggio svolto nelle aree portuali da cooperative derivanti dalla trasformazione delle compagnie e gruppi portuali in base all'art. 21 della legge n. 84 del 28/01/1994, e successive modificazioni ed integrazioni;
  2. insacco, pesatura, legatura, accatastamento e disaccatastamento, pressatura, imballaggio, gestione del ciclo logistico (magazzini ovvero ordini in arrivo e partenza), pulizia magazzini e piazzali, depositi colli e bagagli, presa e consegna, recapiti in loco, selezione e cernita con o senza incestamento, insaccamento od imballaggio di prodotti ortofrutticoli, carta da macero, piume e materiali vari, mattazione, scuoiatura, toelettatura e macellazione, abbattimenti di piante destinate alla trasformazione in cellulosa o carta e simili, ed attività preliminari e complementari.

Tutte le attività indicate al punto 2) rientrano nella definizione giuridica di facchinaggio solo se preliminari e complementari alla movimentazione delle merci e dei prodotti.

Le attività devono essere affidate esclusivamente in outsourcing e quindi esercitate per conto di terzi.

Non si applica la normativa sul facchinaggio nel caso in cui l'attività principale dell'impresa sia la spedizione, il trasloco, la logistica, il trasporto e la pesa pubblica e il facchinaggio sia solo strumentale alle stesse.

I consorzi devono indicare, al momento della denuncia dell'attività, una o più imprese del consorzio, affidatarie dei servizi e in possesso dei requisiti di onorabilità.

Gli enti che esercitano una delle attività comprese nell'ambito di applicazione del decreto, senza svolgere attività commerciale in via prevalente, si iscrivono nel Repertorio delle notizie Economiche ed Amministrative (R.E.A.).

I facchini che esercitano l'attività in forma non imprenditoriale presentano Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) secondo quanto previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 342 del 18/04/1994 e non sono soggetti all'iscrizione nel Registro delle Imprese.

Le imprese che hanno sede in uno stato dell'Unione Europea e che intendano svolgere l'attività in Italia devono essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa dello stato di provenienza.

Requisiti e Fasce di classificazione

Requisiti

I requisiti di onorabilità sono quelli indicati all'art. 7 del D. M. n. 221 del 30/06/2003 e devono essere posseduti (vedi tabella dei soggetti che devono compilare autocertificazione per antimafia e onorabilità):

  • dal titolare della ditta individuale, nonché dall'eventuale institore o direttore preposto;
  • da tutti i soci di società in nome collettivo;
  • da tutti i soci accomandatari di società in accomandita semplice e accomandita per azioni;
  • da tutti gli amministratori per gli altri tipi di società, comprese le cooperative.

I requisiti di onorabilità sono:

  • assenza di pronuncia di sentenza penale definitiva di condanna, o mancata pendenza di procedimenti penali nei quali sia già stata pronunciata sentenza di condanna, per reati non colposi a pena detentiva superiore a tre anni, salvo che sia intervenuta riabilitazione;
  • assenza di pronuncia di condanna a pena detentiva con sentenza passata in giudicato per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina, salvo che sia intervenuta riabilitazione;
  • mancata comminazione di pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio di una professione o di un'arte o dell'interdizione dagli uffici direttivi delle imprese;
  • mancata applicazione di misure previste dalle leggi antimafia (D.lgs. 159/2011), ovvero misure di sicurezza ai sensi della legge 13 settembre 1982, n. 646 e successive modificazioni, o assenza di procedimenti penali in corso per reati di stampo mafioso;
  • assenza di contravvenzioni per violazione di norme in materia di lavoro, di previdenza e di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, non conciliabili in via amministrativa e, in particolare per le società cooperative, violazioni della legge 3 aprile 2001, n. 142.

Fasce di classificazione

Ai fini della stipulazione dei contratti relativi alle attività previste dal D.M. 221/2003 le imprese di facchinaggio sono iscritte, su domanda, in fasce di classificazione calcolate in base alla media del volume di affari, al netto dell'IVA, realizzato in media nell'ultimo triennio nello specifico ambito di attività.

Le imprese attive da meno di tre anni, ma non meno di due anni, accedono alle fasce di classificazione sulla base della media del volume di affari di detta attività.

Le imprese di nuova costituzione o con un periodo minore ai due anni di attività sono inserite nella fascia iniziale.

Fasce di classificazione previste:

  1. inferiore a 2,5 milioni di €;
  2. da 2,5 a 10 milioni di €;
  3. superiore a 10 milioni di €.

Le variazioni negative della fascia di classificazione di appartenenza devono essere comunicate, obbligatoriamente, entro 30 giorni da momento in cui si sono verificate.

Come presentare la pratica

Le imprese di facchinaggio devono presentare una pratica al Registro delle Imprese per l'iscrizione di Impresa Individuale con immediato inizio dell'attività, l'aggiunta/inizio di attività su Impresa Individuale già iscritta o l'aggiunta/inizio attività di società.

A tale pratica dovranno essere allegati, firmati digitalmente:

  • la Segnalazione Certificata di Inizio attività presentata direttamente alla Camera di commercio oppure al SUAP competente per territorio. In tal caso è sufficiente indicarne gli estremi nella modulistica per il Registro imprese/REA;
  • Dichiarazione sul possesso dei requisiti di onorabilità da parte degli altri soggetti (allegato A del modello SCIA);
  • modello intercalare antimafia per ogni soggetto che ricopre le cariche previste dall'art. 85 D.Lgs 159/11 (Codice delle leggi antimafia).

In caso di assenza dei requisiti richiesti sarà adottato un provvedimento di inibizione all'inizio dell'attività o di divieto di prosecuzione dell'attività.

Termine di presentazione

L'attività deve essere iniziata lo stesso giorno di presentazione della SCIA.

Diritti e bolli

Oltre ai diritti e bolli previsti per le sopracitate pratiche Registro Imprese sono dovuti ulteriori diritti di segreteria pari ad € 9,00 per le imprese individuali e € 15,00 per le società.

Sospensione, Cancellazione e Sanzioni

Sospensione

Il procedimento d'ufficio di sospensione dell'attività di facchinaggio viene iniziato nei casi indicati nell'art. 9 del D. M. n. 221 del 30/06/2003 per violazioni delle disposizioni in materia di sicurezza e di salute dei lavoratori, per infrazione di particolare rilevanza alle norme in materia previdenziale e assicurativa ed a ogni obbligo inerente i rapporti di lavoro derivante da norme di legge o regolamenti, o dai contratti collettivi nazionali di lavoro riferibili al settore, comprensivi degli eventuali contratti integrativi territoriali e per il mancato adempimento degli obblighi dei contratti quanto indicato dall'art. 11 del decreto.

Il provvedimento motivato di sospensione dell'attività è adottato previa comunicazione all'impresa e assegnazione di un termine non inferiore a 30 giorni per la presentazione delle memorie o, su richiesta dell'impresa, per l'audizione in contraddittorio.

La sospensione può essere accordata anche su istanza dell'impresa se sia stata attivata la procedura di cancellazione per la perdita di uno dei requisiti di onorabilità. A questo fine l'impresa presenta, entro 10 giorni dalla comunicazione dell'avvio delle procedure di cancellazione, apposita istanza, impegnandosi, entro il periodo di sospensione, a porre rimedio alle cause che hanno determinato la perdita del requisito.

La sospensione ha la durata di novanta giorni rinnovabili, su richiesta dell'impresa, una sola volta.

Cancellazione

L'attività di facchinaggio viene cancellata d'ufficio (art. 10 del D.M. n. 221 del 30/06/2003):

  • se l'impresa perde uno dei requisiti di onorabilità, senza che sia stata chiesta la sospensione;
  • quando l'istanza di sospensione non viene accolta;
  • se allo scadere della sospensione permangono le cause che hanno portato all'avvio del procedimento di cancellazione. Per le imprese individuali che svolgono solo l'attività di facchinaggio, la cancellazione dell'attività comporta l'inizio del procedimento d'ufficio di cancellazione dell'impresa.

Avverso il procedimento di cancellazione d'ufficio è facoltà dell'impresa proporre ricorso alla Giunta della Camera di Commercio entro 60 giorni dalla data della notifica del provvedimento.

Sanzioni

Sono previste le seguenti sanzioni amministrative stabilite dall'art. 13 del D.M. n. 221 del 30/06/2003:

  • da € 200,00 a € 1.000,00, al titolare di impresa individuale, all'institore preposto ad essa o ad un suo ramo o ad una sua sede, e agli amministratori di società, ivi comprese le cooperative, che non eseguono nei termini prescritti le comunicazioni inerenti le variazioni negative della fascia di classificazione attribuita;
  • da € 200,00 a € 1.000,00, al titolare di impresa individuale, all'institore preposto ad essa o ad un suo ramo o ad una sua sede, a tutti i soci in caso di società in nome collettivo, ai soci accomandatari, ovvero agli amministratori di società, ivi comprese le cooperative, che esercitano l'attività di facchinaggio senza l'iscrizione nel registro imprese o nell'albo provinciale delle imprese artigiane, o nonostante l'avvenuta sospensione, ovvero dopo la cancellazione;
  • da € 200,00 a € 1.000,00, al titolare di impresa individuale, all'institore preposto ad essa o ad un suo ramo o ad una sua sede, a tutti i soci in caso di società in nome collettivo, ai soci accomandatari, ovvero agli amministratori di società, ivi comprese le cooperative, che affida lo svolgimento delle attività di facchinaggio ad imprese che esercitano l'attività senza l'iscrizione nel registro imprese o nell'albo provinciale delle imprese artigiane, o nonostante l'avvenuta sospensione, ovvero dopo la cancellazione;
  • da € 500,00 a € 2.500,00, a chiunque stipuli contratti per lo svolgimento di attività di cui alla presente legge, o comunque si avvale di tali attività a titolo oneroso, con imprese di facchinaggio non iscritte o cancellate dal Registro delle imprese o dall'Albo delle imprese artigiane, o la cui iscrizione sia stata sospesa;
  • da € 5.000,00 a € 25.000,00, qualora i contratti di cui sopra siano stipulati da imprese o enti pubblici.

Termine del procedimento

Il termine per il procedimento di iscrizione della domanda è stabilito dal comma 8, art. 11, del D.P.R. 581/1995.

Modulistica

PDF LibreOffice Descrizione
Modello Antimafia Intercalare L in formato pdf Modello Antimafia Intercalare L in formato OpenDocument Modello Antimafia Intercalare L
Modello Antimafia Intercalare PG/L in formato pdf Modello Antimafia Intercalare PG/L in formato OpenDocument Modello Antimafia Intercalare PG/L
Tabella soggetti che devono compilare il modello per l'autocertificazione antimafia e l'autocertificazione dei requisiti di onorabilità e professionali in formato pdf   Tabella soggetti che devono compilare il modello per l'autocertificazione antimafia e l'autocertificazione dei requisiti di onorabilità e professionali
Modulo Segnalazione Certificata di Inizio attività in formato pdf Modulo Segnalazione Certificata di Inizio attività in formato OpenDocument Modulo Segnalazione Certificata di Inizio attività
Domanda Fascia di Classificazione in formato pdf Domanda Fascia di Classificazione in formato OpenDocument Domanda Fascia di Classificazione

Riferimenti normativi

D.M. 30/06/2003 n. 221 - Regolamento recante disposizioni in materia di riqualificazione delle imprese di facchinaggio.

D.Lgs. 6/08/2012 n. 147 (art. 10) - Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 26/03/2012 n. 59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno.

Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 3626 del 30/07/2009 - Attività di movimentazione merci (decreto interministeriale n. 221 del 2003).

Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 3597 del 27/01/2006 - Riqualificazione delle imprese di facchinaggio. Ulteriori indicazioni applicative.

Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 3570 del 30/12/2003 - Riqualificazione delle imprese di facchinaggio.

A cura di

Servizio Albi e Ruoli

Sede di Prato - Via del Romito, 71
0574 612884-719
rea@ptpo.camcom.it

Sede di Pistoia - Corso Silvano Fedi, 36
0573 991439-446-452-457-462-470-478
albi@ptpo.camcom.it



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