Codice del Consumo: sicurezza generale dei prodotti

La Direttiva 2001/95/CE, relativa alla sicurezza generale dei prodotti, ha l'obiettivo di garantire che i prodotti immessi sul mercato comunitario siano "sicuri". E' recepita con il D.Lgs. n. 206/2005 - Codice del Consumo, Parte IV, articoli da 102 a 113, in vigore dal 23 ottobre 2005.

Ultimo aggiornamento:

24 Gennaio 2023

Tempo di lettura:

A cosa si applica

Gli articoli da 102 a 113 del Codice del Consumo si applicano a tutti i prodotti, ad eccezione di:

  • prodotti alimentari;
  • prodotti i cui requisiti di sicurezza sono già disciplinati da norme speciali comunitarie, ad esempio: giocattoli, materiale elettrico di bassa tensione, dispositivi di protezione individuale.

In particolare, in presenza di una normativa comunitaria che fissa i requisiti di sicurezza per un determinato ambito di prodotti, le disposizioni del Codice del Consumo in tema di sicurezza si applicano solo in via residuale per i rischi o le categorie di rischi non contemplate dalla normativa specifica.

Presunzione di sicurezza del prodotto

La direttiva indica una gerarchia degli strumenti che offrono presunzione di conformità all’obbligo di sicurezza generale dei prodotti:

  1. conformità alle disposizioni comunitarie specifiche in materia di sicurezza (es. direttiva sicurezza giocattoli, sicurezza del materiale elettrico etc.) cui il prodotto sia soggetto;
  2. in mancanza delle disposizioni di cui al punto 1), conformità alle disposizioni nazionali specifiche di ogni Stato membro dove il prodotto viene commercializzato, prevedendo che tale presunzione di sicurezza sia mediata dalla conformità alle norme nazionali non cogenti che recepiscono norme tecniche europee i cui riferimenti siano stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell’UE ai sensi della direttiva 2001/95/CE;
  3. in circostanze diverse da quelle del punto 2), la conformità all'obbligo generale di sicurezza si valuterà considerando:
    • norme nazionali non cogenti pertinenti diverse da quelle del punto 2);
    • disposizioni in vigore nello Stato membro dove il prodotto è commercializzato;
    • raccomandazioni della Commissione relative ad orientamenti sulla valutazione della sicurezza dei prodotti;
    • codici di buona condotta in materia di sicurezza dei prodotti nei settori interessati;
    • ultimi ritrovati della tecnica;
    • sicurezza che i consumatori possono ragionevolmente attendersi.
Hai dubbi sulle norme armonizzate da applicare ai tuoi prodotti?

Consulta le norme tecniche armonizzate pubblicate nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea ai sensi della Direttiva 2001/95/CE:

Obblighi degli operatori

Il produttore è tenuto a immettere sul mercato solo prodotti sicuri, fornendo al consumatore tutte le informazioni utili alla valutazione e alla prevenzione dei rischi derivanti dall'uso normale o ragionevolmente prevedibile del prodotto e alla prevenzione contro detti rischi. Deve inoltre indicare nell’etichetta la propria identità e il proprio indirizzo completo (via, numero civico, cap, città, provincia e paese), nonché il riferimento al tipo di prodotto o, eventualmente, alla partita di prodotti di cui fa parte, i controlli a campione sui prodotti commercializzati e, se del caso, la tenuta di un registro dei reclami, nonché l'informazione ai distributori in merito a tale sorveglianza.

Il distributore deve agire con diligenza nell'esercizio della sua attività per contribuire a garantire l'immissione sul mercato di prodotti sicuri; in particolare egli è tenuto a non fornire prodotti di cui conosce o avrebbe dovuto conoscere la pericolosità in base alle informazioni in suo possesso e nella sua qualità di operatore professionale, a partecipare al controllo di sicurezza del prodotto immesso sul mercato, trasmettendo le informazioni concernenti i rischi del prodotto al produttore e alle autorità competenti per le azioni di rispettiva competenza e a collaborare alle azioni intraprese, conservando e fornendo la documentazione idonea a rintracciare l'origine dei prodotti per un periodo di 10 anni dalla data di cessione al consumatore finale.

Nel caso in cui il produttore o il distributore vengano a conoscenza che un prodotto da loro immesso sul mercato o fornito al consumatore presenti rischi incompatibili con l’obbligo generale di sicurezza, informano immediatamente le amministrazioni competenti indicando le azioni intraprese per tutelare i consumatori.

Chi è definito produttore dal Codice del Consumo?

È definito produttore:

  • il fabbricante del prodotto stabilito nell'UE;
  • qualsiasi altro soggetto che si presenti come fabbricante apponendo sul prodotto il proprio nome, marchio o altro segno distintivo;
  • il soggetto che rimette a nuovo il prodotto;
  • il rappresentante del fabbricante se quest'ultimo non è stabilito nell'UE;
  • l'importatore del prodotto;
  • gli altri operatori nella misura in cui la loro attività possa incidere sulle caratteristiche di sicurezza del prodotto.

Sanzioni

L'art. 112 del D.Lgs. n. 206/2005 prevede le sanzioni per la violazione degli obblighi previsti dalla Parte IV del medesimo decreto.

A cura di

Ufficio Vigilanza e Sanzioni

Sede di Prato - Via del Romito, 71
0574 612785

Sede di Pistoia - Corso Silvano Fedi, 36
0573 991485

sicurezza.prodotti@ptpo.camcom.it



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